CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 24870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10288-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Marsala avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale nel quale eraimputato, sul presupposto che anche alla luce di accertamenti della Guardia di Finanza, non emergeva che la parte avesse i requisiti reddituali per il riconoscimento del beneficio. Il Tribunale con ordinanza del 20 febbraio 2020 ha rigettato il ricorso in opposizione, ritenendo che il ricorrente ed il coniuge non avevano presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018, pur essendo soci di società che avevano generato un notevole volume di affari per gli anni 2017 e 2018, essendo quindi ragionevole ritenere che anche il reddito dell’opponente, tenuto conto della mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, godesse in realtà ( e tenuto conto del reddito della moglie, anche lei titolare di una rilevante quota societaria), di un reddito ben maggiore di quello riferito ai fini dell’ammissione. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella speciesi tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M. dispone rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA]