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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 39475/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2 luglio 2019 del Tribunale di Salerno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi' sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di cui all'art. 349 cod. pen..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Al contrario, in esito a valutazione congiunta della fattispecie concreta, la Corte territoriale si era limitata a censurare la presunta tardiva rimozione della struttura balneare, di natura non permanente, sì che lo stesso danno doveva in realtà ritenersi di minima portata.

Quanto al dolo, il ricorrente sarebbe stato costretto a tenere ferma la propria attività atteso che era stato già avviato l'iter per la concessione dei servizi balneari di pubblica utilità.

Non doveva ritenersi ravvisabile alcuna tardività nella rimozione delle opere, dal momento che a far data dal

1. luglio 2011 il ricorrente era stato autorizzato a proseguire l'attività, per cui non esisteva alcun obbligo di rimuovere le opere realizzate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al motivo di censura, si osserva che la sentenza impugnata aveva per un verso ribadito l'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato (questione ormai definita in carenza di rilievi sul punto), e per altro canto disatteso la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che il fatto non poteva considerarsi di speciale tenuità in quanto la rimozione delle opere fu dovuta alla loro stessa natura, e che comunque detta ablazione avvenne solamente alla fine della stagione balneare, allorché l'imputato ne aveva tratto la massima utilità possibile.

3.1.1. Al riguardo, l'imputato aveva invero sostenuto il proprio motivo di appello sostenendo che il fatto era stato occasionale attesa la successiva rimozione, e che vi era necessità di completare l'opera dal momento che la stagione balneare era già iniziata, e che lo stesso Scaramella era costretto a tenere ferma l'attività a causa di ritardi amministrativi.

3.1.2. Nella presente sede invece il ricorrente da un lato ha ribadito la censura (cui la Corte territoriale aveva per vero già adeguatamente risposto), e dall'altro ha affermato che non vi era alcun obbligo di rimuovere le opere, atteso che in data

1. luglio 2011 il Comune di Salerno lo aveva autorizzato a proseguire l'attività.

3.1.3. In tal senso, peraltro, sono introdotte ulteriori questioni che non avevano fatto oggetto di precedenti doglianze specificamente proposte.

In ogni caso già il primo Giudice, con valutazione non impugnata, aveva osservato che - quanto alle opere realizzate anche in violazione dei sigilli - vi era necessità di permesso di costruire e che il nulla osta concerneva solamente la gestione dell'attività balneare.

Tant'è che la stessa Corte territoriale aveva appunto osservato che la rimozione era avvenuta solamente al termine della stagione, dopo che l'imputato ne aveva tratto tutto il possibile beneficio economico. 4.

Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2 luglio 2019 del Tribunale di Salerno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi' sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di cui all'art. 349 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Al contrario, in esito a valutazione congiunta della fattispecie concreta, la Corte territoriale si era limitata a censurare la presunta tardiva rimozione della struttura balneare, di natura non permanente, sì che lo stesso danno doveva in realtà ritenersi di minima portata. Quanto al dolo, il ricorrente sarebbe stato costretto a tenere ferma la propria attività atteso che era stato già avviato l'iter per la concessione dei servizi balneari di pubblica utilità. Non doveva ritenersi ravvisabile alcuna tardività nella rimozione delle opere, dal momento che a far data dal 1. luglio 2011 il ricorrente era stato autorizzato a proseguire l'attività, per cui non esisteva alcun obbligo di rimuovere le opere realizzate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura, si osserva che la sentenza impugnata aveva per un verso ribadito l'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato (questione ormai definita in carenza di rilievi sul punto), e per altro canto disatteso la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che il fatto non poteva considerarsi di speciale tenuità in quanto la rimozione delle opere fu dovuta alla loro stessa natura, e che comunque detta ablazione avvenne solamente alla fine della stagione balneare, allorché l'imputato ne aveva tratto la massima utilità possibile. 3.1.1. Al riguardo, l'imputato aveva invero sostenuto il proprio motivo di appello sostenendo che il fatto era stato occasionale attesa la successiva rimozione, e che vi era necessità di completare l'opera dal momento che la stagione balneare era già iniziata, e che lo stesso Scaramella era costretto a tenere ferma l'attività a causa di ritardi amministrativi. 3.1.2. Nella presente sede invece il ricorrente da un lato ha ribadito la censura (cui la Corte territoriale aveva per vero già adeguatamente risposto), e dall'altro ha affermato che non vi era alcun obbligo di rimuovere le opere, atteso che in data 1. luglio 2011 il Comune di Salerno lo aveva autorizzato a proseguire l'attività. 3.1.3. In tal senso, peraltro, sono introdotte ulteriori questioni che non avevano fatto oggetto di precedenti doglianze specificamente proposte. In ogni caso già il primo Giudice, con valutazione non impugnata, aveva osservato che - quanto alle opere realizzate anche in violazione dei sigilli - vi era necessità di permesso di costruire e che il nulla osta concerneva solamente la gestione dell'attività balneare. Tant'è che la stessa Corte territoriale aveva appunto osservato che la rimozione era avvenuta solamente al termine della stagione, dopo che l'imputato ne aveva tratto tutto il possibile beneficio economico. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17
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