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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30461/2026

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te d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 16 dicembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione peril reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato per vizio dimotivazione.Lamenta il ricorrente l’incompletezza delle motivazioni addotte dalla Corteper respingere i motivi di gravame, avendo la Corte operato un rimando alleargomentazioni della sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La lettura del provvedimento impugnato rende evidente la paleseinfondatezza del motivo di gravame, poiché la Corte, il cui thema decidendumera stato limitato dall’appellante alla sola mancata concessione delle attenuantigeneriche, ha ampiamente motivato tale scelta con argomentazioni proprie e noncon meri richiami alla motivazione della sentenza del Tribunale di Crotone.Per contro le ragioni doglianza proposte da ricorrente sono del tuttogeneriche e non si pongono in effettivo confronto con le argomentazioniavversate.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 16 dicembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione peril reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato per vizio dimotivazione.Lamenta il ricorrente l’incompletezza delle motivazioni addotte dalla Corteper respingere i motivi di gravame, avendo la Corte operato un rimando alleargomentazioni della sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La lettura del provvedimento impugnato rende evidente la paleseinfondatezza del motivo di gravame, poiché la Corte, il cui thema decidendumera stato limitato dall’appellante alla sola mancata concessione delle attenuantigeneriche, ha ampiamente motivato tale scelta con argomentazioni proprie e noncon meri richiami alla motivazione della sentenza del Tribunale di Crotone.Per contro le ragioni doglianza proposte da ricorrente sono del tuttogeneriche e non si pongono in effettivo confronto con le argomentazioniavversate.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris