Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 17999/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

16 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 60/2015 della Corte d’appello di Trento, depositata il 26 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022

1. la Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza con la Data pubblicazione 03/06/2022 quale il Tribunale di Trento aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] di Trento per la cessazione del rapporto di lavoro inter partes – disposta a seguito di annullamento giudiziale del concorso preordinato all’assunzione – e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, previdenziali e da perdita di chance;

2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, rappresentava che l’odierna ricorrente era risultata vittoriosa, in quanto collocata utilmente in graduatoria, in esito al concorso indetto con delibera della giunta provinciale n. 882 del 4 maggio 2007 per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo categoria D. Nondimeno, a seguito di impugnazione dei verbali delle operazioni di concorso e della graduatoria finale, la Provincia aveva proceduto alle assunzioni solo in esito al rigetto del ricorso da parte del giudice amministrativo di primo grado, stipulando con la ricorrente il contratto di lavoro in data 27 marzo 2009.

Successivamente, con sentenza del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato aveva annullato i verbali e le operazioni di concorso, compresa la graduatoria finale, in ragione del ritardo – ritenuto eccessivo e non giustificabile – con il quale erano stati formati e sottoscritti i verbali, tale da vanificare il principio dell’anonimato delle prove di concorso.

Pertanto, in data 24 settembre 2012 la Provincia aveva comunicato ai vincitori del concorso annullato il recesso con preavviso e in data 23 gennaio 2013 il rapporto di lavoro con la ricorrente era cessato;

3. sulla base di tali premesse fattuali, la Corte d’appello ha condiviso la decisione di rigetto adottata dal Tribunale, che aveva escluso la configurabilità a carico dell’amministrazione dei due diversi titoli di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) addotti dalla lavoratrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria;

4. in particolare, la responsabilità contrattuale è stata esclusa in quanto l’essere l’atto amministrativo prodromico alla stipulazione di un contratto non muta la natura dell’illecito commesso per l’irregolarità procedurale in illecito contrattuale, che presuppone sempre la violazione di un obbligo sorto per effetto della conclusione del contratto; la responsabilità da illecito commesso nel procedimento amministrativo configurerebbe, quindi, una responsabilità extracontrattuale, tale dovendo considerarsi pure la responsabilità ex art. 1338 cod. civ.;

5. così ricondotta all’alveo della responsabilità extracontrattuale la natura dell’illecito addebitato dalla ricorrente all’amministrazione provinciale, la Corte territoriale ha ritenuto che, in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, occorra dimostrare non solo che vi siano state irregolarità e che queste abbiano comportato l’annullamento delle operazioni di concorso, all’esito delle quali il soggetto era risultato vincitore, ma anche che il medesimo soggetto avesse un ragionevole affidamento, secondo un criterio di normalità, a risultare vincitore anche qualora il procedimento amministrativo si fosse svolto senza irregolarità; doveva quindi essere formulato un giudizio prognostico per valutare quali sarebbero state le reali possibilità di successo della ricorrente in caso di regolare andamento del concorso;

6. in proposito, la ricorrente aveva insistito sulla circostanza dell’essere risultata vincitrice la prima volta e di non aver superato il nuovo concorso, indetto a seguito dell’annullamento, a causa del disagio psichico causato dalla situazione di incertezza che si era venuta a creare.

Tale assunto, tuttavia, non poteva risultare F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 probante, in quanto, come già ritenuto dal giudice di primo grado, l’annullamento in sede amministrativa aveva travolto l’intero procedimento proprio perché i verbali, a causa del grave ritardo con cui erano stati formati e approvati, non erano idonei ad assolvere la loro funzione di ricostruire la legittimità delle fasi procedimentali e, in particolare, a dare contezza di avere osservato secondo criteri di trasparenza l’ordine degli atti del procedimento, compresi quelli diretti a garantire l’anonimato, inficiando l’esito stesso delle valutazioni, posto che la verbalizzazione della valutazione degli iscritti era stata effettuata dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

Pertanto, la valutazione effettuata in violazione delle regole di correttezza e trasparenza non poteva assurgere a prova di un ragionevole affidamento, secondo criteri di normalità, circa l’esito per la ricorrente vittoriosa del concorso e ciò tantomeno in presenza di esito negativo del secondo concorso;

7. quanto poi all’aspetto, pure censurato dalla ricorrente, di aver la Provincia chiesto di stipulare il contratto ancorché fosse pendente il giudizio amministrativo, la Corte osservava che l’impugnazione delle operazioni di concorso e dell’approvazione della graduatoria erano circostanze ben note alla ricorrente, che aveva partecipato come controinteressata al giudizio amministrativo di primo grado ed era stata posta in condizione di partecipare anche al secondo grado davanti al Consiglio di Stato.

Pertanto, il fatto stesso della piena conoscenza dell’impugnazione giudiziale del concorso escludeva che la ricorrente potesse invocare la responsabilità dell’amministrazione ex art. 1338 cod. civ., atteso che tale disposizione tutela il contraente che ha fatto affidamento, senza colpa, sulla validità del contratto quando lo stesso sia viziato per una causa conosciuta dall’altro contraente che non gliene abbia dato notizia;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022

8. infine, osservava conclusivamente la Corte, la specifica clausola contenuta nel contratto di lavoro circa l’estinzione del medesimo in caso di annullamento del concorso non poteva essere certo considerata una clausola di stile, trattandosi piuttosto di clausola obbligata per la natura del datore di lavoro, che può instaurare rapporti di lavoro solo in base ad un pubblico concorso, a maggior ragione nel caso specifico, per la situazione venutasi a determinare per effetto dell’impugnazione delle operazioni concorsuali.

Pertanto, avendo la ricorrente accettato di stipulare il contratto, così rinunciando ad altre opportunità alternative ben conscia dei vizi del procedimento che avrebbero potuto travolgere il rapporto di lavoro, non poteva configurarsi alcun affidamento incolpevole, la cui lesione potesse ricondursi a responsabilità precontrattuale dell’amministrazione provinciale;

9. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Trento con controricorso;

10. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1338, 1175 e 1375 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] di Trento nonostante la predetta amministrazione avesse dato seguito al concorso, poi annullato per esclusiva responsabilità dell’Ente, e stipulato il contratto di lavoro, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, che assoggetta le parti al suo corretto e puntuale adempimento ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.

In tal modo, la Corte F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 territoriale aveva trascurato che la ricorrente, a seguito della conclusione del contratto, aveva maturato un legittimo affidamento sulla regolare esecuzione dello stesso, mentre si era trovata esposta alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro per causa a lei non imputabile, così perdendo altre opportunità lavorative (come la partecipazione ad altri concorsi per l’incarico di segretario comunale ovvero l’accesso ad incarichi di segretario comunale reggente o supplente in virtù dell’inserimento nelle relative graduatorie, il cui mantenimento le era stato precluso dal 2009 al 2015 a causa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto nel mentre con la Provincia), rimanendo allo stato inoccupata e priva di sistemazione economica-professionale.

Pertanto, la ricorrente, proprio per effetto della conclusione del contratto in pendenza del giudizio amministrativo, aveva confidato nel corretto operare dell’amministrazione, mentre, a seguito del recesso per esclusiva iniziativa dell’amministrazione e per fatti solo alla stessa imputabili, aveva subito danni patrimoniali (perdita del posto di lavoro e delle relative retribuzioni sino al pensionamento, oltre al danno previdenziale, professionale e da perdita di chance) e non patrimoniali.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il secondo concorso non poteva assumere alcuna natura ripristinatoria, dal momento che l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente indirizzare il nuovo concorso ai soli concorrenti pretermessi, in alternativa alla tutela risarcitoria, e non incidere sui diritti acquisiti dei vincitori; neppure poteva assumere rilievo la clausola di recesso contenuta nel contratto, atteso che era stata la stessa amministrazione a dare origine alla causa di annullamento del concorso, sicché la clausola doveva reputarsi nulla;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello comunque errato nel rigettare la domanda della ricorrente dopo averla inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, essendo stata fornita la prova dell’esistenza della condotta colposa, del danno ingiusto e del possibile ammontare del danno in base a fatti pacifici e non contestati, avuto riguardo alle seguenti circostanze: la ricorrente aveva superato il concorso collocandosi quarta in graduatoria su diciassette posti disponibili; aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Provincia in esito al giudizio amministrativo di primo grado che aveva respinto l’impugnazione della procedura concorsuale; durante il rapporto di lavoro intrattenuto con la Provincia non aveva potuto coltivare altre opportunità lavorative; aveva perso il posto di lavoro a seguito dell’annullamento del concorso per errori della Commissione nel redigere i verbali di gara; aveva provato – secondo il cd. criterio di normalità – che essendosi collocata al quarto posto su diciassette, anche in assenza di irregolarità, sarebbe risultata vincitrice del concorso, essendo stati solo due i concorrenti che avevano censurato il comportamento dell’amministrazione e soltanto quattordici i vincitori del concorso su diciassette posti disponibili.

A tale ultimo riguardo, la ricorrente ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui occorre conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa in occasione di un concorso con gli interessi degli altri candidati già utilmente selezionati, tutelandone il legittimo affidamento attraverso la ricerca F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 di soluzioni eque, senza modificare i risultati del concorso nel suo complesso.

In conclusione, la ricorrente assume di aver fornito la cd. prova di resistenza secondo criteri di normalità e di aver altresì offerto la prova del danno, anche in termini di perdita di chance, avendo prodotto la documentazione relativa al percorso professionale – debitamente attestata dal centro per l’impiego di Trento – dalla quale emergeva che la stessa, fino all’assunzione alle dipendenze della Provincia, aveva sempre e costantemente lavorato;

3. i motivi di ricorso, complessivamente considerati in quanto intesi a configurare una responsabilità – a titolo contrattuale ovvero a titolo extracontrattuale – a carico della Provincia sono infondati;

4. come affermato da questa Corte con indirizzo consolidato (tra le molte, di recente Cass. Sez.

L, 17/01/2022, n. 1307; in precedenza, in senso analogo, Cass. Sez.

L, 16/02/2021, n. 4057; Cass. Sez.

L, 27/11/2019, n. 30992; Cass. Sez.

L, 29/07/2019, n. 20416, Cass. Sez.

L, 07/05/2019, n. 11951; Cass. Sez.

L, 08/01/2019, n. 194) «nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente Data pubblicazione 03/06/2022 improduttivo di effetti giuridici»;

5. di conseguenza, l’annullamento della fase concorsuale rimuove con effetto ex tunc un presupposto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all’art. 2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore (così Cass. Sez.

L n. 1307 del 2022, cit.), dovendo ribadirsi che «la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente, per quanto sopra detto, sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di talché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» (Cass. Sez.

L n. 4057 del 2021, cit.);

6. nel caso di specie è pacifico – per come anche assunto nella sentenza impugnata – che l’annullamento delle operazioni concorsuali e degli atti successivi sia avvenuto per effetto della decisione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto irregolare l’intero procedimento per il grave ritardo con cui erano stati formati e approvati i verbali della commissione, tale da non essere «idonei ad assolvere alla loro funzione di ricostruire la legittimità delle frasi procedimentali e in particolare a dare contezza di avere osservato secondo criteri di trasparenza l’ordine degli atti del procedimento, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 compresi quelli diretti a garantire l’anonimato», inficiando l’esito stesso delle valutazioni, «posto che la verbalizzazione della valutazione degli iscritti è stata effettuata dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati»;

7. pertanto, in applicazione dei principi richiamati ai punti precedenti, per effetto della decisione del Consiglio di Stato il contratto intervenuto con la ricorrente nelle more del giudizio amministrativo è stato attinto da nullità genetica, rendendo doveroso il recesso dal rapporto da parte dell’amministrazione provinciale, con salvezza degli effetti di cui all’art. 2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore;

8. sul piano delle ulteriori conseguenze, questa Corte ha affermato i seguenti principi (Cass. Sez.

L, Sez.

L, 31/01/2020, n. 2316): «nell’impiego pubblico contrattualizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può fare valere l’affidamento riposto sulla legittimità dell’assunzione per fondare una domanda di reintegrazione o di risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro oggetto del contratto nullo; in tal caso è esperibile l’azione risarcitoria disciplinata dall’art. 1338 cod. civ. ed il lavoratore, sul quale grava l’onere della prova quanto al pregiudizio subito, può ottenere il risarcimento del danno rappresentato, oltre che dalle spese sostenute, dal mancato guadagno derivato dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro; la [OSCURATO:PERSONA] va esente dalla responsabilità ex art. 1338 cod. civ. nei casi in cui la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, ma a condizione che le circostanze di fatto dalle quali dipende l’invalidità dell’assunzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 fossero conosciute o conoscibili attraverso l’uso della normale diligenza»;

9. ai suddetti principi – specificamente enunciati a tutela delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, siccome presidiate anche dallo specifico divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – occorre dare continuità, sia pure nel diverso scenario aperto da Cass. Sez.

U, 28/04/2020, n. 8236, nella qualificazione dei rapporti fra il privato e la pubblica amministrazione.

Con tale arresto, infatti, questa Corte ha affermato, ai precipui fini del riparto di giurisdizione con il giudice amministrativo, che «la responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come avviene in ipotesi di responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti - la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione - che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione»; dunque, viene in rilievo una «responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell’ambito della responsabilità contrattuale»;

10. ai fini che rilevano nella presente controversia, va evidenziato che le Sezioni Unite, nel riqualificare lo schema della responsabilità nel senso sopra riportato, hanno inteso estendere i principi già enunciati con le ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 23/03/2011 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 nel caso di domande di risarcimento del danno da lesioneData pubblicazione 03/06/2022 dell’affidamento derivante dall’emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo anche al caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato; in tal modo, è stato ribadito che il nucleo fondante la responsabilità configurabile in capo alla pubblica amministrazione rimane la lesione dell’affidamento del privato nella correttezza dell’agire pubblico («la fattispecie causativa del danno non consiste, pertanto, nella lesione dell’interesse legittimo del destinatario del provvedimento, bensì nella lesione dell’affidamento che costui ha riposto nella legittimità del provvedimento che gli ha attribuito il bene della vita.

Ciò perché, come questa Corte si è fatta carico di chiarire con la già menzionata ordinanza n. 17586/2015, la scaturigine del danno costituente l’oggetto della pretesa risarcitoria del privato non consiste nella mera illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì nella lesione dell’affidamento del privato sulla legittimità di tale atto; si tratta, cioè, di una fattispecie complessa, che richiede il concorso, con tale illegittimità, anche di ulteriori circostanze, la cui attitudine a fondare la fiducia incolpevole deve essere valutata caso per caso»: Cass. Sez.

U n. 8236 del 2020, cit. § 26.);

11. è evidente, pertanto, che il tratto qualificante ai fini del riconoscimento della responsabilità configurabile in capo alla pubblica amministrazione, pur nella rinnovata linea interpretativa aperta dalle Sezioni Unite, rimane la fiducia incolpevole del privato, che deve essere valutata caso per caso;

12. proprio sull’elemento dell’affidamento incolpevole e sull’asimmetria informativa trova fondamento la configurabilità della responsabilità a carico dell’amministrazione secondo Cass. Sez.

L, n. 2316 del 2020, cit., che ha affermato espressamente: «la Pubblica F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 Amministrazione può andare esente dalla responsabilità che deriva dal non avere reso edotta la controparte della causa di invalidità del negozio se quest'ultima è determinata dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge che, per presunzione assoluta, debba essere conosciuta dalla generalità dei cittadini (Cass. n. 10156/2016), ma sempre a condizione che le circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità fossero conosciute o conoscibili dal soggetto “mediamente avveduto” (Cass. n. 9636/2015); è stato affermato, infatti, ed il principio deve essere qui ribadito, che “la principale funzione dell’art. 1338 cod. civ. è quella di compensare l’asimmetria informativa nelle contrattazioni tra le parti che non sono su un piano di parità, come avviene nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]: da ciò la necessità di indagare sulla scusabilità dell’affidamento del contraente alla luce della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità” (Cass. n. 2327/2016); in altri termini a fronte della conclusione di un contratto di impiego, che sia stato stipulato in violazione di una norma imperativa, affinché possa essere escluso, al fine di paralizzare l’azione risarcitoria ex art. 1338 cod. civ., l’affidamento incolpevole riposto dall’assunto nella validità del contratto, non basta che l’Amministrazione alleghi il carattere cogente della norma proibitiva, ma è necessario anche che risulti la conoscenza o la conoscibilità dei dati fattuali dai quali è derivata l’illegittimità dell’assunzione»;

13. in applicazione dei richiamati principi, non è configurabile nel caso di specie un’ipotesi di responsabilità a carico dell’amministrazione provinciale, atteso che è pacifico che l’odierna ricorrente era pienamente in condizione di conoscere le cause di irregolarità che hanno condotto all’annullamento della procedura concorsuale per aver preso parte in qualità di controinteressata al F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 primo grado di giudizio dell’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ed aver avuto anche la possibilità di costituirsi innanzi al Consiglio di Stato; non si apprezza, pertanto, alcun incolpevole affidamento sulla legittimità del contratto di lavoro, dovendosi piuttosto confermare – sulla base della ricostruzione fattuale emersa in sede di merito - non solo l’astratta conoscibilità del vizio in capo alla ricorrente, ma addirittura l’effettiva conoscenza dei fatti portati all’attenzione del giudice amministrativo e che, in esito all’impugnazione in grado di appello, hanno determinato la caducazione dell’intero concorso e la nullità del contratto di lavoro;

14. né sembra utilmente invocabile il principio di proporzionalità delle conseguenze invalidanti, pure richiamato dalla ricorrente, posto che la stessa CGUE ha chiarito che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, occorre tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche delle varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio (CGUE, Prima Sezione, 8 maggio 2019, C‑243/18, §. 47); pertanto, le conseguenze che derivano dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione debbono essere stabilite tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna singola situazione e non vi è alcuna norma di diritto secondo cui i risultati di concorsi non potrebbero mai essere annullati in quanto un siffatto annullamento costituirebbe necessariamente una conseguenza eccessiva dell’irregolarità commessa (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 48).

In applicazione di tali principi, non è stato considerato eccessivo l’annullamento della intera procedura di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 selezione nell’ipotesi in cui la rilevata irregolarità abbia inficiato la valutazione di tutti i candidati e non possa dunque essere sanata con misure riguardanti unicamente i soggetti che hanno impugnato la procedura, prospettandosi anche l’opportunità di avviare una nuova selezione (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 68).

È stata, infine, esclusa la configurabilità del legittimo affidamento dei terzi ove gli stessi siano necessariamente consapevoli del vizio che ha attinto la procedura di assunzione ed abbiano avuto la possibilità di conoscere la proposizione dell’impugnazione del soggetto leso perché pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 67);

15. pertanto, anche secondo i parametri espressi dalla Corte europea, nel caso in esame la conseguenza dell’annullamento della intera procedura concorsuale era imposta dalla natura dell’irregolarità riscontrata, tale da inficiare la valutazione di tutti i candidati e da non poter essere sanata con misure riguardanti unicamente i soggetti che avevano impugnato il concorso, concorso che la Provincia ha correttamente proceduto a rinnovare e a cui ha partecipato anche la ricorrente; sul piano dell’affidamento, come già sopra osservato, la ricorrente era pienamente consapevole del giudizio di impugnazione e dei fatti posti a fondamento dello stesso e dunque pienamente consapevole delle irregolarità che hanno poi condotto all’annullamento del concorso;

16. in conclusione, non sono ravvisabili i presupposti per fondare un giudizio di responsabilità a carico dell’amministrazione provinciale, con conseguente rigetto del ricorso;

17. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022

18. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.

SData pubblicazione 03/06/2022ez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro per esborsi e 5.000,00 euro per compensi, oltre oneri come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 60/2015 della Corte d’appello di Trento, depositata il 26 ottobre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 1. la Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza con la Data pubblicazione 03/06/2022 quale il Tribunale di Trento aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] di Trento per la cessazione del rapporto di lavoro inter partes – disposta a seguito di annullamento giudiziale del concorso preordinato all’assunzione – e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, previdenziali e da perdita di chance; 2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, rappresentava che l’odierna ricorrente era risultata vittoriosa, in quanto collocata utilmente in graduatoria, in esito al concorso indetto con delibera della giunta provinciale n. 882 del 4 maggio 2007 per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo categoria D. Nondimeno, a seguito di impugnazione dei verbali delle operazioni di concorso e della graduatoria finale, la Provincia aveva proceduto alle assunzioni solo in esito al rigetto del ricorso da parte del giudice amministrativo di primo grado, stipulando con la ricorrente il contratto di lavoro in data 27 marzo 2009. Successivamente, con sentenza del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato aveva annullato i verbali e le operazioni di concorso, compresa la graduatoria finale, in ragione del ritardo – ritenuto eccessivo e non giustificabile – con il quale erano stati formati e sottoscritti i verbali, tale da vanificare il principio dell’anonimato delle prove di concorso. Pertanto, in data 24 settembre 2012 la Provincia aveva comunicato ai vincitori del concorso annullato il recesso con preavviso e in data 23 gennaio 2013 il rapporto di lavoro con la ricorrente era cessato; 3. sulla base di tali premesse fattuali, la Corte d’appello ha condiviso la decisione di rigetto adottata dal Tribunale, che aveva escluso la configurabilità a carico dell’amministrazione dei due diversi titoli di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) addotti dalla lavoratrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria; 4. in particolare, la responsabilità contrattuale è stata esclusa in quanto l’essere l’atto amministrativo prodromico alla stipulazione di un contratto non muta la natura dell’illecito commesso per l’irregolarità procedurale in illecito contrattuale, che presuppone sempre la violazione di un obbligo sorto per effetto della conclusione del contratto; la responsabilità da illecito commesso nel procedimento amministrativo configurerebbe, quindi, una responsabilità extracontrattuale, tale dovendo considerarsi pure la responsabilità ex art. 1338 cod. civ.; 5. così ricondotta all’alveo della responsabilità extracontrattuale la natura dell’illecito addebitato dalla ricorrente all’amministrazione provinciale, la Corte territoriale ha ritenuto che, in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, occorra dimostrare non solo che vi siano state irregolarità e che queste abbiano comportato l’annullamento delle operazioni di concorso, all’esito delle quali il soggetto era risultato vincitore, ma anche che il medesimo soggetto avesse un ragionevole affidamento, secondo un criterio di normalità, a risultare vincitore anche qualora il procedimento amministrativo si fosse svolto senza irregolarità; doveva quindi essere formulato un giudizio prognostico per valutare quali sarebbero state le reali possibilità di successo della ricorrente in caso di regolare andamento del concorso; 6. in proposito, la ricorrente aveva insistito sulla circostanza dell’essere risultata vincitrice la prima volta e di non aver superato il nuovo concorso, indetto a seguito dell’annullamento, a causa del disagio psichico causato dalla situazione di incertezza che si era venuta a creare. Tale assunto, tuttavia, non poteva risultare F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 probante, in quanto, come già ritenuto dal giudice di primo grado, l’annullamento in sede amministrativa aveva travolto l’intero procedimento proprio perché i verbali, a causa del grave ritardo con cui erano stati formati e approvati, non erano idonei ad assolvere la loro funzione di ricostruire la legittimità delle fasi procedimentali e, in particolare, a dare contezza di avere osservato secondo criteri di trasparenza l’ordine degli atti del procedimento, compresi quelli diretti a garantire l’anonimato, inficiando l’esito stesso delle valutazioni, posto che la verbalizzazione della valutazione degli iscritti era stata effettuata dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati. Pertanto, la valutazione effettuata in violazione delle regole di correttezza e trasparenza non poteva assurgere a prova di un ragionevole affidamento, secondo criteri di normalità, circa l’esito per la ricorrente vittoriosa del concorso e ciò tantomeno in presenza di esito negativo del secondo concorso; 7. quanto poi all’aspetto, pure censurato dalla ricorrente, di aver la Provincia chiesto di stipulare il contratto ancorché fosse pendente il giudizio amministrativo, la Corte osservava che l’impugnazione delle operazioni di concorso e dell’approvazione della graduatoria erano circostanze ben note alla ricorrente, che aveva partecipato come controinteressata al giudizio amministrativo di primo grado ed era stata posta in condizione di partecipare anche al secondo grado davanti al Consiglio di Stato. Pertanto, il fatto stesso della piena conoscenza dell’impugnazione giudiziale del concorso escludeva che la ricorrente potesse invocare la responsabilità dell’amministrazione ex art. 1338 cod. civ., atteso che tale disposizione tutela il contraente che ha fatto affidamento, senza colpa, sulla validità del contratto quando lo stesso sia viziato per una causa conosciuta dall’altro contraente che non gliene abbia dato notizia;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 8. infine, osservava conclusivamente la Corte, la specifica clausola contenuta nel contratto di lavoro circa l’estinzione del medesimo in caso di annullamento del concorso non poteva essere certo considerata una clausola di stile, trattandosi piuttosto di clausola obbligata per la natura del datore di lavoro, che può instaurare rapporti di lavoro solo in base ad un pubblico concorso, a maggior ragione nel caso specifico, per la situazione venutasi a determinare per effetto dell’impugnazione delle operazioni concorsuali. Pertanto, avendo la ricorrente accettato di stipulare il contratto, così rinunciando ad altre opportunità alternative ben conscia dei vizi del procedimento che avrebbero potuto travolgere il rapporto di lavoro, non poteva configurarsi alcun affidamento incolpevole, la cui lesione potesse ricondursi a responsabilità precontrattuale dell’amministrazione provinciale; 9. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Trento con controricorso; 10. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1338, 1175 e 1375 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] di Trento nonostante la predetta amministrazione avesse dato seguito al concorso, poi annullato per esclusiva responsabilità dell’Ente, e stipulato il contratto di lavoro, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, che assoggetta le parti al suo corretto e puntuale adempimento ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. In tal modo, la Corte F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 territoriale aveva trascurato che la ricorrente, a seguito della conclusione del contratto, aveva maturato un legittimo affidamento sulla regolare esecuzione dello stesso, mentre si era trovata esposta alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro per causa a lei non imputabile, così perdendo altre opportunità lavorative (come la partecipazione ad altri concorsi per l’incarico di segretario comunale ovvero l’accesso ad incarichi di segretario comunale reggente o supplente in virtù dell’inserimento nelle relative graduatorie, il cui mantenimento le era stato precluso dal 2009 al 2015 a causa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto nel mentre con la Provincia), rimanendo allo stato inoccupata e priva di sistemazione economica-professionale. Pertanto, la ricorrente, proprio per effetto della conclusione del contratto in pendenza del giudizio amministrativo, aveva confidato nel corretto operare dell’amministrazione, mentre, a seguito del recesso per esclusiva iniziativa dell’amministrazione e per fatti solo alla stessa imputabili, aveva subito danni patrimoniali (perdita del posto di lavoro e delle relative retribuzioni sino al pensionamento, oltre al danno previdenziale, professionale e da perdita di chance) e non patrimoniali. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il secondo concorso non poteva assumere alcuna natura ripristinatoria, dal momento che l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente indirizzare il nuovo concorso ai soli concorrenti pretermessi, in alternativa alla tutela risarcitoria, e non incidere sui diritti acquisiti dei vincitori; neppure poteva assumere rilievo la clausola di recesso contenuta nel contratto, atteso che era stata la stessa amministrazione a dare origine alla causa di annullamento del concorso, sicché la clausola doveva reputarsi nulla;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello comunque errato nel rigettare la domanda della ricorrente dopo averla inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, essendo stata fornita la prova dell’esistenza della condotta colposa, del danno ingiusto e del possibile ammontare del danno in base a fatti pacifici e non contestati, avuto riguardo alle seguenti circostanze: la ricorrente aveva superato il concorso collocandosi quarta in graduatoria su diciassette posti disponibili; aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Provincia in esito al giudizio amministrativo di primo grado che aveva respinto l’impugnazione della procedura concorsuale; durante il rapporto di lavoro intrattenuto con la Provincia non aveva potuto coltivare altre opportunità lavorative; aveva perso il posto di lavoro a seguito dell’annullamento del concorso per errori della Commissione nel redigere i verbali di gara; aveva provato – secondo il cd. criterio di normalità – che essendosi collocata al quarto posto su diciassette, anche in assenza di irregolarità, sarebbe risultata vincitrice del concorso, essendo stati solo due i concorrenti che avevano censurato il comportamento dell’amministrazione e soltanto quattordici i vincitori del concorso su diciassette posti disponibili. A tale ultimo riguardo, la ricorrente ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui occorre conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa in occasione di un concorso con gli interessi degli altri candidati già utilmente selezionati, tutelandone il legittimo affidamento attraverso la ricerca F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 di soluzioni eque, senza modificare i risultati del concorso nel suo complesso. In conclusione, la ricorrente assume di aver fornito la cd. prova di resistenza secondo criteri di normalità e di aver altresì offerto la prova del danno, anche in termini di perdita di chance, avendo prodotto la documentazione relativa al percorso professionale – debitamente attestata dal centro per l’impiego di Trento – dalla quale emergeva che la stessa, fino all’assunzione alle dipendenze della Provincia, aveva sempre e costantemente lavorato; 3. i motivi di ricorso, complessivamente considerati in quanto intesi a configurare una responsabilità – a titolo contrattuale ovvero a titolo extracontrattuale – a carico della Provincia sono infondati; 4. come affermato da questa Corte con indirizzo consolidato (tra le molte, di recente Cass. Sez. L, 17/01/2022, n. 1307; in precedenza, in senso analogo, Cass. Sez. L, 16/02/2021, n. 4057; Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992; Cass. Sez. L, 29/07/2019, n. 20416, Cass. Sez. L, 07/05/2019, n. 11951; Cass. Sez. L, 08/01/2019, n. 194) «nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente Data pubblicazione 03/06/2022 improduttivo di effetti giuridici»; 5. di conseguenza, l’annullamento della fase concorsuale rimuove con effetto ex tunc un presupposto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all’art. 2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore (così Cass. Sez. L n. 1307 del 2022, cit.), dovendo ribadirsi che «la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente, per quanto sopra detto, sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di talché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» (Cass. Sez. L n. 4057 del 2021, cit.); 6. nel caso di specie è pacifico – per come anche assunto nella sentenza impugnata – che l’annullamento delle operazioni concorsuali e degli atti successivi sia avvenuto per effetto della decisione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto irregolare l’intero procedimento per il grave ritardo con cui erano stati formati e approvati i verbali della commissione, tale da non essere «idonei ad assolvere alla loro funzione di ricostruire la legittimità delle frasi procedimentali e in particolare a dare contezza di avere osservato secondo criteri di trasparenza l’ordine degli atti del procedimento, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 compresi quelli diretti a garantire l’anonimato», inficiando l’esito stesso delle valutazioni, «posto che la verbalizzazione della valutazione degli iscritti è stata effettuata dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati»; 7. pertanto, in applicazione dei principi richiamati ai punti precedenti, per effetto della decisione del Consiglio di Stato il contratto intervenuto con la ricorrente nelle more del giudizio amministrativo è stato attinto da nullità genetica, rendendo doveroso il recesso dal rapporto da parte dell’amministrazione provinciale, con salvezza degli effetti di cui all’art. 2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore; 8. sul piano delle ulteriori conseguenze, questa Corte ha affermato i seguenti principi (Cass. Sez. L, Sez. L, 31/01/2020, n. 2316): «nell’impiego pubblico contrattualizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può fare valere l’affidamento riposto sulla legittimità dell’assunzione per fondare una domanda di reintegrazione o di risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro oggetto del contratto nullo; in tal caso è esperibile l’azione risarcitoria disciplinata dall’art. 1338 cod. civ. ed il lavoratore, sul quale grava l’onere della prova quanto al pregiudizio subito, può ottenere il risarcimento del danno rappresentato, oltre che dalle spese sostenute, dal mancato guadagno derivato dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro; la [OSCURATO:PERSONA] va esente dalla responsabilità ex art. 1338 cod. civ. nei casi in cui la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, ma a condizione che le circostanze di fatto dalle quali dipende l’invalidità dell’assunzione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 fossero conosciute o conoscibili attraverso l’uso della normale diligenza»; 9. ai suddetti principi – specificamente enunciati a tutela delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, siccome presidiate anche dallo specifico divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – occorre dare continuità, sia pure nel diverso scenario aperto da Cass. Sez. U, 28/04/2020, n. 8236, nella qualificazione dei rapporti fra il privato e la pubblica amministrazione. Con tale arresto, infatti, questa Corte ha affermato, ai precipui fini del riparto di giurisdizione con il giudice amministrativo, che «la responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come avviene in ipotesi di responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti - la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione - che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione»; dunque, viene in rilievo una «responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell’ambito della responsabilità contrattuale»; 10. ai fini che rilevano nella presente controversia, va evidenziato che le Sezioni Unite, nel riqualificare lo schema della responsabilità nel senso sopra riportato, hanno inteso estendere i principi già enunciati con le ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 23/03/2011 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 nel caso di domande di risarcimento del danno da lesioneData pubblicazione 03/06/2022 dell’affidamento derivante dall’emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo anche al caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato; in tal modo, è stato ribadito che il nucleo fondante la responsabilità configurabile in capo alla pubblica amministrazione rimane la lesione dell’affidamento del privato nella correttezza dell’agire pubblico («la fattispecie causativa del danno non consiste, pertanto, nella lesione dell’interesse legittimo del destinatario del provvedimento, bensì nella lesione dell’affidamento che costui ha riposto nella legittimità del provvedimento che gli ha attribuito il bene della vita. Ciò perché, come questa Corte si è fatta carico di chiarire con la già menzionata ordinanza n. 17586/2015, la scaturigine del danno costituente l’oggetto della pretesa risarcitoria del privato non consiste nella mera illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì nella lesione dell’affidamento del privato sulla legittimità di tale atto; si tratta, cioè, di una fattispecie complessa, che richiede il concorso, con tale illegittimità, anche di ulteriori circostanze, la cui attitudine a fondare la fiducia incolpevole deve essere valutata caso per caso»: Cass. Sez. U n. 8236 del 2020, cit. § 26.); 11. è evidente, pertanto, che il tratto qualificante ai fini del riconoscimento della responsabilità configurabile in capo alla pubblica amministrazione, pur nella rinnovata linea interpretativa aperta dalle Sezioni Unite, rimane la fiducia incolpevole del privato, che deve essere valutata caso per caso; 12. proprio sull’elemento dell’affidamento incolpevole e sull’asimmetria informativa trova fondamento la configurabilità della responsabilità a carico dell’amministrazione secondo Cass. Sez. L, n. 2316 del 2020, cit., che ha affermato espressamente: «la Pubblica F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 Amministrazione può andare esente dalla responsabilità che deriva dal non avere reso edotta la controparte della causa di invalidità del negozio se quest'ultima è determinata dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge che, per presunzione assoluta, debba essere conosciuta dalla generalità dei cittadini (Cass. n. 10156/2016), ma sempre a condizione che le circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità fossero conosciute o conoscibili dal soggetto “mediamente avveduto” (Cass. n. 9636/2015); è stato affermato, infatti, ed il principio deve essere qui ribadito, che “la principale funzione dell’art. 1338 cod. civ. è quella di compensare l’asimmetria informativa nelle contrattazioni tra le parti che non sono su un piano di parità, come avviene nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]: da ciò la necessità di indagare sulla scusabilità dell’affidamento del contraente alla luce della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità” (Cass. n. 2327/2016); in altri termini a fronte della conclusione di un contratto di impiego, che sia stato stipulato in violazione di una norma imperativa, affinché possa essere escluso, al fine di paralizzare l’azione risarcitoria ex art. 1338 cod. civ., l’affidamento incolpevole riposto dall’assunto nella validità del contratto, non basta che l’Amministrazione alleghi il carattere cogente della norma proibitiva, ma è necessario anche che risulti la conoscenza o la conoscibilità dei dati fattuali dai quali è derivata l’illegittimità dell’assunzione»; 13. in applicazione dei richiamati principi, non è configurabile nel caso di specie un’ipotesi di responsabilità a carico dell’amministrazione provinciale, atteso che è pacifico che l’odierna ricorrente era pienamente in condizione di conoscere le cause di irregolarità che hanno condotto all’annullamento della procedura concorsuale per aver preso parte in qualità di controinteressata al F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 primo grado di giudizio dell’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ed aver avuto anche la possibilità di costituirsi innanzi al Consiglio di Stato; non si apprezza, pertanto, alcun incolpevole affidamento sulla legittimità del contratto di lavoro, dovendosi piuttosto confermare – sulla base della ricostruzione fattuale emersa in sede di merito - non solo l’astratta conoscibilità del vizio in capo alla ricorrente, ma addirittura l’effettiva conoscenza dei fatti portati all’attenzione del giudice amministrativo e che, in esito all’impugnazione in grado di appello, hanno determinato la caducazione dell’intero concorso e la nullità del contratto di lavoro; 14. né sembra utilmente invocabile il principio di proporzionalità delle conseguenze invalidanti, pure richiamato dalla ricorrente, posto che la stessa CGUE ha chiarito che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, occorre tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche delle varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio (CGUE, Prima Sezione, 8 maggio 2019, C‑243/18, §. 47); pertanto, le conseguenze che derivano dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione debbono essere stabilite tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna singola situazione e non vi è alcuna norma di diritto secondo cui i risultati di concorsi non potrebbero mai essere annullati in quanto un siffatto annullamento costituirebbe necessariamente una conseguenza eccessiva dell’irregolarità commessa (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 48). In applicazione di tali principi, non è stato considerato eccessivo l’annullamento della intera procedura di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 selezione nell’ipotesi in cui la rilevata irregolarità abbia inficiato la valutazione di tutti i candidati e non possa dunque essere sanata con misure riguardanti unicamente i soggetti che hanno impugnato la procedura, prospettandosi anche l’opportunità di avviare una nuova selezione (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 68). È stata, infine, esclusa la configurabilità del legittimo affidamento dei terzi ove gli stessi siano necessariamente consapevoli del vizio che ha attinto la procedura di assunzione ed abbiano avuto la possibilità di conoscere la proposizione dell’impugnazione del soggetto leso perché pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in tal senso, CGUE, C‑243/18, cit., §. 67); 15. pertanto, anche secondo i parametri espressi dalla Corte europea, nel caso in esame la conseguenza dell’annullamento della intera procedura concorsuale era imposta dalla natura dell’irregolarità riscontrata, tale da inficiare la valutazione di tutti i candidati e da non poter essere sanata con misure riguardanti unicamente i soggetti che avevano impugnato il concorso, concorso che la Provincia ha correttamente proceduto a rinnovare e a cui ha partecipato anche la ricorrente; sul piano dell’affidamento, come già sopra osservato, la ricorrente era pienamente consapevole del giudizio di impugnazione e dei fatti posti a fondamento dello stesso e dunque pienamente consapevole delle irregolarità che hanno poi condotto all’annullamento del concorso; 16. in conclusione, non sono ravvisabili i presupposti per fondare un giudizio di responsabilità a carico dell’amministrazione provinciale, con conseguente rigetto del ricorso; 17. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10298/2016 Numero sezionale 1427/2022 Numero di raccolta generale 17999/2022 18. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. SData pubblicazione 03/06/2022ez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro per esborsi e 5.000,00 euro per compensi, oltre oneri come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovu
Sentenza Cassazione n. 17999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris