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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09765/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari in data 24 gennaio 2019

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in relazione agli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha attributo decisiva rilevanza all'assenza di disponibilità all'approfondimento e conseguente al trattamento specifico, mediante supporto psicologico, delle criticità che hanno causato il comportamento illecito; ha, però, desunto tale elemento negativo da alcuni colloqui telefonici eseguiti inizialmente dal personale dell'UEPE e non dalla relazione conclusiva, che ha valutato positivamente la situazione personale e familiare del condannato positivamente valutando elementi successivi ai reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione.

3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi.

Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi.

Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condannato non meritevole del trattamento alternativo per la concreta inidoneità del beneficio sia a consentire un efficace percorso di risocializzazione sia ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti, ragionevolmente apprezzando come sintomatica proprio la condotta attuale del condannato, il quale aveva continuato, anche di recente, à fare uso di alcolici ed aveva opposto ripetute resistenze alle proposte dell'UEPE di intraprendere percorsi volti al trattamento delle criticità che lo avevano determinato a delinquere.

Per di più, il condannato non aveva avviato alcuna revisione critica del passato deviante.

A tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre prospettate come più plausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazione quest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ;[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari in data 24 gennaio 2019 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in relazione agli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha attributo decisiva rilevanza all'assenza di disponibilità all'approfondimento e conseguente al trattamento specifico, mediante supporto psicologico, delle criticità che hanno causato il comportamento illecito; ha, però, desunto tale elemento negativo da alcuni colloqui telefonici eseguiti inizialmente dal personale dell'UEPE e non dalla relazione conclusiva, che ha valutato positivamente la situazione personale e familiare del condannato positivamente valutando elementi successivi ai reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione. 3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi. Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condannato non meritevole del trattamento alternativo per la concreta inidoneità del beneficio sia a consentire un efficace percorso di risocializzazione sia ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti, ragionevolmente apprezzando come sintomatica proprio la condotta attuale del condannato, il quale aveva continuato, anche di recente, à fare uso di alcolici ed aveva opposto ripetute resistenze alle proposte dell'UEPE di intraprendere percorsi volti al trattamento delle criticità che lo avevano determinato a delinquere. Per di più, il condannato non aveva avviato alcuna revisione critica del passato deviante. A tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre prospettate come più plausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazione quest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ;[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
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