CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 00747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 12246 del 2025 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione di Staccata di Taranto - n. 103/2025, pubblicata il giorno 31.03.2025, R.G. n. 458/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari. Così deciso in Roma, il