CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13981/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I PACE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 20/05/2025 ha propostoappello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc.pen., con trasmissione degli atti a questa Corte, come da ordinanza del Tribunale di Messinain composizione monocratica del 01/12/2025 – l’imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].2. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile de plano, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto propostada soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso legiurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con laveste formale dell’appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cuiall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogarealle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione(Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, diuna sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]