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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 22965/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 392/22 in data 03/08/2022 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni della memoria 01/12/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 03/08/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Verona in data 23/06/2022.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione all'art. 304 cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere i requisiti per la concessione della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare sulla base delle seguenti rilevate circostanze: -la qualificazione del reato è da ascrivere nell'elenco di quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., come da contestazione racchiusa nel decreto di rinvio a giudizio; -nei procedimenti plurisoggettivi non occorre che al singolo coimputato sia contestato un reato contenuto nell'elenco di quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. essendo sufficiente la presenza comunque della contestazione; -il dibattimento risulta particolarmente complesso.

A detta del ricorrente, non ricorre nessuna di tali condizioni legittimanti.

A carico del Multari permane solo una imputazione per tentata estorsione aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; per detta contestazione i testi a carico risultano essere stati tutti esaminati ad eccezione di uno (teste Mercurio, presumibilmente ascoltato in data 22/09/2022). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Al riguardo, si è affermato che: -la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tal caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate (Sez. 5, n. 21745 del 02/04/2009, Boccini, Rv. 243886); -la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen. presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012, Focarelli, Rv. 252839); -nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407 (Sez.

U, n. 23381 del 31/05/2007, Keci, Rv. 236394).

Alla luce di tali principi, del tutto recessivi si profilano i motivi proposti a sostegno della censura che vorrebbero sindacare la posizione del singolo ricorrente.

Invero, dal testo del provvedimento emerge una motivazione dettagliata circa la complessità, valutata oggettivamente nel suo complesso, del procedimento, in ragione dell'elevato numero di testi ancora da escutere, rispetto alla quale non è consentito nei confronti del provvedimento adottato ed oggetto del presente gravame alcun sindacato in sede di legittimità.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 392/22 in data 03/08/2022 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni della memoria 01/12/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/08/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Verona in data 23/06/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione all'art. 304 cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale ha ritenuto sussistere i requisiti per la concessione della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare sulla base delle seguenti rilevate circostanze: -la qualificazione del reato è da ascrivere nell'elenco di quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., come da contestazione racchiusa nel decreto di rinvio a giudizio; -nei procedimenti plurisoggettivi non occorre che al singolo coimputato sia contestato un reato contenuto nell'elenco di quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. essendo sufficiente la presenza comunque della contestazione; -il dibattimento risulta particolarmente complesso. A detta del ricorrente, non ricorre nessuna di tali condizioni legittimanti. A carico del Multari permane solo una imputazione per tentata estorsione aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; per detta contestazione i testi a carico risultano essere stati tutti esaminati ad eccezione di uno (teste Mercurio, presumibilmente ascoltato in data 22/09/2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia. Al riguardo, si è affermato che: -la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tal caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate (Sez. 5, n. 21745 del 02/04/2009, Boccini, Rv. 243886); -la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen. presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012, Focarelli, Rv. 252839); -nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407 (Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, Keci, Rv. 236394). Alla luce di tali principi, del tutto recessivi si profilano i motivi proposti a sostegno della censura che vorrebbero sindacare la posizione del singolo ricorrente. Invero, dal testo del provvedimento emerge una motivazione dettagliata circa la complessità, valutata oggettivamente nel suo complesso, del procedimento, in ragione dell'elevato numero di testi ancora da escutere, rispetto alla quale non è consentito nei confronti del provvedimento adottato ed oggetto del presente gravame alcun sindacato in sede di legittimità. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c
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