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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45308/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in ordine alla qualificazione della confisca è manifestamente infondato, poiché il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 4604/2022, ha chiarito che la confisca della somma di euro 10.607,00 è da ritenersi diretta e non per equivalente, trattandosi del denaro costituente profitto del reato, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la confisca del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021 Rv. 282037); ritenuto in ordine al secondo profilo attinente alla giustificazione dell'applicazione della confisca è stato correttamente evidenziato che si tratta di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 644 comma 6, c.p.; ritenuto che il profilo della addotta restituzione del profitto alla persona offesa (a seguito del sequestro della somma di denaro oggetto della restituzione del capitale e degli interessi usurari nei confronti del concorrente Perna) è stato già valutato come infondato nella sentenza di annullamento parziale disposto da parte della Corte di cassazione, e quindi fuoriesce dall'ambito del devoluto del giudizio di rinvio; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore è reiterativa delle stesse ragioni poste a fondamento del ricorso ed investe sostanzialmente il profilo della restituzione del profitto alla persona offesa che non può essere oggetto di nuova e diversa valutazione; ritenuto che dall'inammissibilità deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in ordine alla qualificazione della confisca è manifestamente infondato, poiché il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 4604/2022, ha chiarito che la confisca della somma di euro 10.607,00 è da ritenersi diretta e non per equivalente, trattandosi del denaro costituente profitto del reato, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la confisca del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 Rv. 282037); ritenuto in ordine al secondo profilo attinente alla giustificazione dell'applicazione della confisca è stato correttamente evidenziato che si tratta di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 644 comma 6, c.p.; ritenuto che il profilo della addotta restituzione del profitto alla persona offesa (a seguito del sequestro della somma di denaro oggetto della restituzione del capitale e degli interessi usurari nei confronti del concorrente Perna) è stato già valutato come infondato nella sentenza di annullamento parziale disposto da parte della Corte di cassazione, e quindi fuoriesce dall'ambito del devoluto del giudizio di rinvio; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore è reiterativa delle stesse ragioni poste a fondamento del ricorso ed investe sostanzialmente il profilo della restituzione del profitto alla persona offesa che non può essere oggetto di nuova e diversa valutazione; ritenuto che dall'inammissibilità deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore
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