CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in data 17 giugno 2020, con cui la Corte di appello ci Firenze, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per le indagini prelimi lari del Tribunale di Pisa in data 16 ottobre 2013, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei delitti di ricettazione nonché detenzione e porto di arma comune da sparo in assenza di autorizzazione, alla pena ci anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. 2. Deduce erronea applicazione degli artt. 133 e 81, secondo comma, cod. pen. per avere la Corte distrettuale giustificato la misLra della pena inflitta, sia per la violazione più grave sia per l'aumento relativo ai reati satellfte, pur non contenuta nei limii edittali, con il ricorso a clausole di stile e senza tener conto delle circostanze, oggettive e soggettive, favorevoli a l'imputato, padre di figlia in tenera età e dedito a regolare attività lavorativa. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi articolati in fatto e comunque manifestamente infondati. 4. Il trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto congruo nella misura stabilita dal primo giudice a ragione della gravità del fatto, riguardante l'acquisto della disponibilità e la successiva detenzione e porto di una pistola efficiente, e della capacità a delinquere dell'imputato, capace di procurarsi un'a -ma rubata destinatati alla commissione di ulteriori e più gravi :eati. Tali elementi negativi sono stati ritenuti dalla Corte di appello di tale pregnanza da impedire il contenimento della pena per i reati in continuazione nel ninimo edittale. Per contro il ricorrente, nel lamentare l'eccessiva severità del a pena, indica circostanze favorevoli genericamente dedotte senza illustrarne la -ilevanza alla lu dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la ,:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione de profili di colpii insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versdmento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1