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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09962/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt.81 cpv. e 270-bis cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 6 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 270-bis, 125 e 309 cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla erronea ritenuta sussistenza della condotta di reato, il travisamento del fatto per omessa e insufficiente indicazione degli elementi di indagine; era stata erroneamente ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'esame del contenuto del materiale sequestrato al ricorrente e non era stato argomentato alcunchè a proposito dell'assenza di riscontri estrinseci rispetto alla dedotta appartenenza del ricorrente all'ISIS, andando oltre il significato letterale di alcune affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] decontestualizzandole; inoltre, il Tribunale aveva effettuato una mera disamina dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, senza rispondere in modo adeguato del perché si era ritenuto che le condotte ascritte al ricorrente potessero essere qualificate come atti di propaganda ed indottrinamento (dei cui concetti non si era neppure tentata una definizione) ai sensi dell'art. 270- bis cod. pen, e non semplici manifestazioni del pensiero o apologia di reato ai sensi dell'art. 414 cod. pen.

Il difensore contesta poi i singoli presupposti su cui si basa l'ordinanza impugnata (pubblicazione sui profili social del giuramento di fedeltà allo Stato islamico, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere un terrorista e di non voler tornare in Egitto per paura di essere incarcerato; minaccia di prendere a ciabattate la Presidente del [OSCURATO:PERSONA]; invio di denaro all'estero per finanziare membri dell'Isis), osservando che: 1) l'atto di obbedienza ( e non giuramento) espresso da [OSCURATO:PERSONA] era di mera natura religiosa; 2) all'affermazione di essere un terrorista, dopo due anni non era seguito alcun atto illecito; vista la critica espressa nei confronti dei politici egiziani, era fondata la paura di [OSCURATO:PERSONA] che, in caso di suo ritorno in Egitto sarebbe stato incarcerato (anche alla luce dei noti casi Regeni e Zaky); 3) la frase delle "ciabattate" nasceva come critica delle dichiarazioni della Presidente [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi arabi era tradizione lanciare scarpe (reali o metaforiche) contro i politici che si disprezzano; 4) l'invio di denaro era avvenuto tramite [OSCURATO:PERSONA] (perfettamente tracciabile) a soggetti non segnalati come vr\f\r\ 0) vicini a terroristi e che si trovavano in stati che combattevano l'Isis, per un ammontare del tutto esiguo; il sospetto che [OSCURATO:PERSONA] avesse mandato denaro per contribuire a liberare la sorella di un soggetto facente parte dell'Isis era costruito su ipotesi inverosimili; sfuggiva poi come l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere un viaggio in Turchia potesse essere indizio di commissione del reato.

Il difensore osserva che era stata erroneamente sussistente una attività di proselitismo o propaganda; quanto ai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva dato atto che non avevano fornito elementi utili per le indagini; quanto ai risultati dei sequestri, i contenuti espliciti riferiti allo stato islamico erano stati inviati da Nosair in condivisione a [OSCURATO:PERSONA], e non viceversa, per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto e non soggetto di indottrinamento; quanto al profilo facebook, il giudice per le indagini preliminari aveva precisato che i post erano stati pubblicati in massima parte da amici di [OSCURATO:PERSONA], e che allo stesso potevano essere attribuiti pochissimi post (peraltro, di carattere neutro); nessun elemento indiziante emergeva dai contatti con singole utenze, dalle chat con Nosair e dai messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] al figlio. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione del comma 3 in relazione ai commi 1- bis e 2 dell'art. 275 cod. proc. pen. visto che, nel caso concreto, mancavano esigenze cautelari: contrariamente a quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] non aveva altri profili facebook e le sentenza richiamate nell'ordinanza di custodia cautelare non erano attinenti al caso in esame; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad investigazioni tecniche dal settembre 2021, cessate il 26 febbraio 2022 per chiara mancanza di acquisizioni di rilievo; la perquisizione informatica era stata effettuata il 6 dicembre 2022 e gli esiti riportati nell'annotazione del 28 marzo 2023, ma la misura era stata richiesta il 5 ottobre 2023 e concessa il 13 ottobre 2023, per cui mancava il requisito dell'attualità della misura, considerato che il prevenuto non aveva svolto alcuna attività, neppure a livello di tentativo, né aveva mai tentato di sottrarsi alla giustizia italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del 3 v\r\ provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez.

U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).

Inoltre, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione dei Tribunale, ma cerca di attribuire significato diverso agli indizi riportati nell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come in sede di riesame la difesa aveva introdotto argomentazioni contrarie alle stesse dichiarazioni dell'indagato (pag.8); l'ordinanza ha poi risposto punto per punto alle censure della difesa (pagg.8 e 9), che vengono riproposte con il ricorso per cassazione, nel quale si cerca anche di dare un significato diverso alle conversazioni intercettate, operazione non consentita nella presente sede, posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

Il Tribunale, una volta elencati gli indizi e valutata la loro consistenza, ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi. (Fattispecie in cui la partecipazione all'"Isis" è stata desunta, tra l'altro: dalla detenzione su supporti informatici di materiale "jihadista"; dal sistematico e costante uso del "web" e dei "social media" per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonchè video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti nel cd.

"deep web", attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chiavi informatiche; dall'aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per lungo tempo presso un centro culturale presieduto dall'imputato)" (Sez. 5, n. 7079 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283077) 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, richiamata la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., ("Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari") il Tribunale ha elencato i motivi per i quali misure meno afflittive non sarebbero idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato alle pagine da 14 a 16 dell'ordinanza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure. 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt.81 cpv. e 270-bis cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 6 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 270-bis, 125 e 309 cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla erronea ritenuta sussistenza della condotta di reato, il travisamento del fatto per omessa e insufficiente indicazione degli elementi di indagine; era stata erroneamente ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'esame del contenuto del materiale sequestrato al ricorrente e non era stato argomentato alcunchè a proposito dell'assenza di riscontri estrinseci rispetto alla dedotta appartenenza del ricorrente all'ISIS, andando oltre il significato letterale di alcune affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] decontestualizzandole; inoltre, il Tribunale aveva effettuato una mera disamina dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, senza rispondere in modo adeguato del perché si era ritenuto che le condotte ascritte al ricorrente potessero essere qualificate come atti di propaganda ed indottrinamento (dei cui concetti non si era neppure tentata una definizione) ai sensi dell'art. 270- bis cod. pen, e non semplici manifestazioni del pensiero o apologia di reato ai sensi dell'art. 414 cod. pen. Il difensore contesta poi i singoli presupposti su cui si basa l'ordinanza impugnata (pubblicazione sui profili social del giuramento di fedeltà allo Stato islamico, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere un terrorista e di non voler tornare in Egitto per paura di essere incarcerato; minaccia di prendere a ciabattate la Presidente del [OSCURATO:PERSONA]; invio di denaro all'estero per finanziare membri dell'Isis), osservando che: 1) l'atto di obbedienza ( e non giuramento) espresso da [OSCURATO:PERSONA] era di mera natura religiosa; 2) all'affermazione di essere un terrorista, dopo due anni non era seguito alcun atto illecito; vista la critica espressa nei confronti dei politici egiziani, era fondata la paura di [OSCURATO:PERSONA] che, in caso di suo ritorno in Egitto sarebbe stato incarcerato (anche alla luce dei noti casi Regeni e Zaky); 3) la frase delle "ciabattate" nasceva come critica delle dichiarazioni della Presidente [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi arabi era tradizione lanciare scarpe (reali o metaforiche) contro i politici che si disprezzano; 4) l'invio di denaro era avvenuto tramite [OSCURATO:PERSONA] (perfettamente tracciabile) a soggetti non segnalati come vr\f\r\ 0) vicini a terroristi e che si trovavano in stati che combattevano l'Isis, per un ammontare del tutto esiguo; il sospetto che [OSCURATO:PERSONA] avesse mandato denaro per contribuire a liberare la sorella di un soggetto facente parte dell'Isis era costruito su ipotesi inverosimili; sfuggiva poi come l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere un viaggio in Turchia potesse essere indizio di commissione del reato. Il difensore osserva che era stata erroneamente sussistente una attività di proselitismo o propaganda; quanto ai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva dato atto che non avevano fornito elementi utili per le indagini; quanto ai risultati dei sequestri, i contenuti espliciti riferiti allo stato islamico erano stati inviati da Nosair in condivisione a [OSCURATO:PERSONA], e non viceversa, per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto e non soggetto di indottrinamento; quanto al profilo facebook, il giudice per le indagini preliminari aveva precisato che i post erano stati pubblicati in massima parte da amici di [OSCURATO:PERSONA], e che allo stesso potevano essere attribuiti pochissimi post (peraltro, di carattere neutro); nessun elemento indiziante emergeva dai contatti con singole utenze, dalle chat con Nosair e dai messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] al figlio. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione del comma 3 in relazione ai commi 1- bis e 2 dell'art. 275 cod. proc. pen. visto che, nel caso concreto, mancavano esigenze cautelari: contrariamente a quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] non aveva altri profili facebook e le sentenza richiamate nell'ordinanza di custodia cautelare non erano attinenti al caso in esame; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad investigazioni tecniche dal settembre 2021, cessate il 26 febbraio 2022 per chiara mancanza di acquisizioni di rilievo; la perquisizione informatica era stata effettuata il 6 dicembre 2022 e gli esiti riportati nell'annotazione del 28 marzo 2023, ma la misura era stata richiesta il 5 ottobre 2023 e concessa il 13 ottobre 2023, per cui mancava il requisito dell'attualità della misura, considerato che il prevenuto non aveva svolto alcuna attività, neppure a livello di tentativo, né aveva mai tentato di sottrarsi alla giustizia italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del 3 v\r\ provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Inoltre, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione dei Tribunale, ma cerca di attribuire significato diverso agli indizi riportati nell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come in sede di riesame la difesa aveva introdotto argomentazioni contrarie alle stesse dichiarazioni dell'indagato (pag.8); l'ordinanza ha poi risposto punto per punto alle censure della difesa (pagg.8 e 9), che vengono riproposte con il ricorso per cassazione, nel quale si cerca anche di dare un significato diverso alle conversazioni intercettate, operazione non consentita nella presente sede, posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Il Tribunale, una volta elencati gli indizi e valutata la loro consistenza, ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi. (Fattispecie in cui la partecipazione all'"Isis" è stata desunta, tra l'altro: dalla detenzione su supporti informatici di materiale "jihadista"; dal sistematico e costante uso del "web" e dei "social media" per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonchè video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti nel cd. "deep web", attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chiavi informatiche; dall'aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per lungo tempo presso un centro culturale presieduto dall'imputato)" (Sez. 5, n. 7079 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283077) 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, richiamata la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., ("Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari") il Tribunale ha elencato i motivi per i quali misure meno afflittive non sarebbero idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato alle pagine da 14 a 16 dell'ordinanza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure. 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa d
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