CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11824/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MESSINA-intimato- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE PENALE MESSINA n. 4052/2016 depositata il06/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro l’ordinanza del giudice delle indagini preliminare presso il Tribunale di Messina, di rigetto dell’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività di consulente tecnico svolta in un procedimento penale in seno a un incidente probatorio. Con l’opposizione il professionista pretendeva un compenso maggior rispetto al compenso unico già liquidato, evidenziando la pluralità dei quesiti posti dal giudice, che avevano imposto l’esame dei bilanci e delle scritture contabili della società “F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”, dei rapporti bancari intrattenuti dalla società con più istituti di credito, l’esame della documentazione bancaria riferita a rapporti intrattenuti da una pluralità di soggetti, oltre la valutazione delle condizioni reddituali dei fratelli di Pietro. Nondimeno il Giudice investito dell’opposizione ha confermato la liquidazione, ritenendola coerente con il principio dell’unicità dell’incarico e con l’ulterioreprincipio che la liquidazione deve avvenire in relazione al valore complessivo della perizia. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 71 del d.p.r. 30.05.2022, n. 115 e 1 del d.m. 30.05.2022 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente si duole della liquidazione in quanto operata sulla base del valore complessivo della perizia, mentre avrebbe dovuto tenersi conto dei plurimi accertamenti necessari per rispondere ai diversi quesiti formulati dal giudice. L’unicità dell’incarico, in presenza di plurimi accertamenti, non fornisce argomento per negare il diritto del consulente a una liquidazione analitica, in ragione della pluralità delle attività compiute nell’esecuzione dell’incarico. Il secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Messina per omessa o apparente motivazione in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Il GIP presso i Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere che la liquidazione dei compensi del consulente, operata in relazione al valore complessivo della perizia fosse “coerente al principio relativo alla unicità dell'incarico", mentre la liquidazione per singole voci si sarebbe posta in contrasto "con il principio che la liquidazione va parametrata al valore complessivo della perizia". Nessuna motivazione è stata svolta in rapporto alla pluralità dei rilievi svolti dall'odierno deducente che, con l’atto di opposizione aveva puntualmente contestato l'equazione tra unitarietà dell'incarico e unicità dell'accertamento, chiarendo come dovesse viceversa applicarsi un criterio analitico per la liquidazione del compenso spettante al perito. Il secondo motivo è fondato e idoneo a rendere assorbite le doglianze di cui al primo motivo. «In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. n. 7174/2010). Se è vero pertanto che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014). Insomma, il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell’unicità dell’incarico, ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda,invece, verrebbe il concetto dell’unitarietà del compenso. Con il motivo di opposizione il professionista aveva sostenuto che la pluralità dei quesiti avevano richiesto plurimi e distinti accertamenti (evidenziati con l’opposizione, quali l’esame dei bilanci e delle scritture contabili della società "F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele"; esame della documentazione bancaria relativa a distinti rapporti intrattenuti da soggetti diversi; ricostruzione dell’andamento del conto cassa della società), assunt i come essenziali ed indispensabili, secondo l’opponente, per dare riscontro ai quesiti sottoposti dal giudice. Nel decidere l’opposizione il giudice ha richiamato il principio dell’unicità dell’incarico e quello correlativo dell’unicità del compenso, che sono principi certamente esatti, ma che non possono essere intesi in termini assoluti. L’unicità dell’incarico non vuol dire sempre e comunque necessità della liquidazione di un compenso unico parametrato al valore complessivo della perizia. Il richiamo del pur esatto principio ha lasciato in pratica senza alcuna risposta le obiezioni mosse dal professionista con l’atto di opposizione, incorrendo, pertanto, il provvedimento nel vizio di motivazione apparente, denunziabile in cassazione quale error in procedendo. Tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, fra le altre). L’ordinanza va cassata, dunque, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, il quale esaminerà l’opposizione del professionista sulla base del ricordato principio; ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al secondo motivo e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Messina, in di