CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 22281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28364/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA alla via ASSISI, n. 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , domiciliata digitalmente come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaSABOTINO, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A. CERTIFICATO N. 1912162, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente – R.g. n. 28364del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via NIEVO n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , domiciliata digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 6055/2022 depositata il 21/04/2022. R.g. n. 28364del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] cadde, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Roma, mentre percorreva la via Veturia, all’altezza del civico n. 9, a causa di un buco nel marciapiedee subì lesioni; la Cremisi convenne in giudizio il Comune di Roma, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni; il Comune chiamò in giudizio la propria assicurazione, i Lloyd’s di Londra, e la società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. che si era occupata della manutenzione della detta viaVeturia; lacausa venne istruita con escussione di un teste e produzione di consulenza medico legale di parte e, all’esito dell’istruttoria , la domanda venne accolta in primo grado dal Giudice di pace che condannò il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in solido con le altre parti,al pagamento della somma di oltre quattromila e ottocentoeuro; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propo s e appello e il Tribunale di Roma, nel ricostituito contradditorio con la Cremisi, la [OSCURATO:SOCIETA] i Lloyd’s, con la sentenza n. 6055 del 21/04/2022, ha accol to l’impugnazione e ha rigettato la domanda proposta in primo grado, compensando le spese; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; rispondono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune e i Lloyd’s; il ricorso è stato chiamato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: imotivi di ricorso sono i seguenti: I. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c. nonché per violazione dell’art. R.g. n. 28364del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle 2043 e 2051 c.c., la ricorrente contesta la decisione d’appello laddove è stata ritenuta carente di prova la dinamica del sinistro come era stata accertata dal Giudice di pace nei confronti del Comune di Roma, per non avere adeguatamente segnalato il buco nel marciapiede e comunque per mancata adeguata segnalazione dell’insidia; 2. violazione e nullità della sentenza per omessa motivazione sulla richiesta della consulenza tecnica d’ufficio:la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere questa ritenuto carente la prova del danno e non avere disposto, ai fini dell’accertamento delle lesioni, una consulenza medico legale di ufficio; il primo motivo, che occupa la massima parte del ricorso,censura la sentenza d’appello con ampi richiami della giurisprudenza di questa Corte e diffusa argomentazione critica rispetto all a motivazione della sentenza d’appello in ordine alla mancata prova della esatta dinamica della caduta occorsa alla Cremisi, ma muove censure esclusivam ente in punto di fatto che non incrinano adeguatamente il ragionamento delladecisione del Tribunale che con ampia motivazione ha sostanzialmente escluso che i fatti, ossia la caduta, si fosse svolta nel modo allegato in ricorso e comunque che vi fosse prova adeguata della dinamica ritenuta dal Giudice di pace, anche in considerazione di alcune discrepanze contenute in atti difensivi di parte ricorrente e delle dichiarazionitestimoniali, pur non escludendo che effettivamente sul marciapiede della via Veturia vi fosse un buco causato dall’asportazione di un palo, ragione per cui ha disposto la compensazione delle spese; il primo motivo non muove, in conclusione, critiche adeguate in punto di diritto ai sensi dell’art. 115 c.p.c., posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 - 01) la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato R.g. n. 28364del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella detta norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, salvo che abbia del tutto omesso la valutazione di prove delle quali la parte abbia dedotto la decisività (Cass. n. 20382 del 11/10/2016 Rv. 642907 –01; Cass. n. 7635 del 16/05/2003 Rv. 563167 - 01 ) , mentre, nella specie, le censure si incentrano sulla valutazione del materiale istruttorioe sulla ritenuta non attendibilità di uno dei testi, ossia del figlio della persona lesa; il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato; il secondo motivo deve ritenersi assorbitodal rigetto del primo, in quanto la sentenza d’appello resiste alle critiche in ordine alla mancata prova della dinamica del sinistro nel senso prospettato dalla Cremisi e non può, quindi, comunque,la sentenza d’appello ritenersi viziata in ordine alla ritenuta mancata prova adeguata delle lesioni subite dalla Cremisi, per non avere proceduto all’accertamento delle stesse mediante consulenza medico legale d’ufficio, posto che l’ammissione di questa presuppone che vi sia quantomeno un profilo di fondatezza della domanda risarcitoria in ordine all’effettivo verificarsi dell’illecito (così si veda, tra molte, Cass. n. 17399 del 01/09/2015 Rv. 636775 -01); il ricorso, considerata l’infondatezza delle censure, deve, pertanto, essere rigettato; in considerazione dell’esito alterno delle fasi di merito e dell’avvenuto accertamento che il manto del marciapiede presentava effettivamente un foro, verosimilmente di ridotte dimensioni, in quanto causato dall’asportazione di un palo di segnaletica stradale, ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni, anche alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 77del 19 /04/ 2018 , per R.g. n. 28364del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del co mpet ente Uff ici o di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell