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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto a pena base (quantificata in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa) risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, da un canto accolto il motivo teso alla riduzione della pena irrogata per la continuazione, dall'altro ritenuto la stessa adeguata quanto alla pena base allorché ha giudicato corretta la valutazione già operata dal primo giudice, così rendendo palese l'avvenuta verifica dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto a pena base (quantificata in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa) risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, da un canto accolto il motivo teso alla riduzione della pena irrogata per la continuazione, dall'altro ritenuto la stessa adeguata quanto alla pena base allorché ha giudicato corretta la valutazione già operata dal primo giudice, così rendendo palese l'avvenuta verifica dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris