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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45674/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: 049MNZD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Verona applicavaYricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso ascritti (ricettazione).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.

3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tali caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 61C), comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: 049MNZD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verona applicavaYricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso ascritti (ricettazione). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio. 3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tali caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 61C), comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 45674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris