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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 15001/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via G. Antonelli, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Sanzioni amministrative -Intimata - Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma r.g. n. 5125/2015 depositata il 15/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. C on delibera n. 557/2013, prot. 104473 del 12/11/2013, il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia applicò (tra gli altri) all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] BCC soc. coop., l a s anzione amministrativa pecuniaria di € 22.000, per carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, e per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V.

2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione , e x art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma (riassumendo il giudizio già incardinato davanti al TAR del Lazio, che ha escluso la propria giurisdizione), e ha chiesto di annullare o dichiarare inefficace l’atto sanzionatorio e non dovuta la sanzione o, in subordine, la riduzione di quest’ultima al minimo edittale.

3. La Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha rigettato l’opposizione.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.

6. Ilricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma , cod. proc. civ., sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.7.

Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

8. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via G. Antonelli, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Sanzioni amministrative -Intimata - Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma r.g. n. 5125/2015 depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. C on delibera n. 557/2013, prot. 104473 del 12/11/2013, il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia applicò (tra gli altri) all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] BCC soc. coop., l a s anzione amministrativa pecuniaria di € 22.000, per carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, e per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione , e x art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma (riassumendo il giudizio già incardinato davanti al TAR del Lazio, che ha escluso la propria giurisdizione), e ha chiesto di annullare o dichiarare inefficace l’atto sanzionatorio e non dovuta la sanzione o, in subordine, la riduzione di quest’ultima al minimo edittale. 3. La Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha rigettato l’opposizione. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. 6. Ilricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma , cod. proc. civ., sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.7. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. 8. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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