CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 35122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8572-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] V), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ –[OSCURATO:PERSONA] - NATURA R.G.N. 8572/2016 R.G.N. 29396/2020 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] V); -ricorrente principale-controricorrente incidentale- e sul ricorso 29396-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - UNINT (già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] V), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - - avverso la sentenza non definitiva n. 1665/2014, della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2014 R.G.N. 11457/2010, - avverso la sentenza definitiva n. 6065/2015, della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 11457/2010 - avverso la sentenza definitiva n. 997/2020, della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020 R.G.N. 4697/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] degli studi internazionali di Roma (R.G. n. 8572/2016) e dichiarare inammissibile quello dell’Università degli studi internazionali di Roma-Unint (R.G. n. 29396/2020), accogliendo il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 8572/2016) limitatamente ai motivi primo e secondo, assorbito il settimo e accolto, per quanto di ragione, l’ottavo, rigettato il sesto e dichiarati inammissibili i restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] degli studi [OSCURATO:PERSONA] V (ora Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma, di seguito citata come “[OSCURATO:PERSONA]”) esponendo di avere svolto, tra il 1.8.1998 ed il 30.11.2006, funzioni di direttore amministrativo, di cui rivendicava la natura subordinata, con domanda di pagamento delle relative differenze retributive e comunque chiedendo accertarsi l’illegittimità dell’anticipato recesso dal rapporto da parte della [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla scadenza del termine fissato al 31.7.2008. 2. La Corte d’Appello di Roma, riformando con sentenza non definitiva la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto la natura autonoma del rapportocon condanna del la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a titolo risarcitorio delle differenze di corrispettivo dovute per l’indebito anticipato recesso, ha ritenuto la natura subordinata di tale rapporto, escludendo l’illegittimità del recesso anticipato e rimettendo alla sentenza definitiva la pronuncia sulle differenze retributive dovute. È quindi seguita sentenza definitiva, con la quale si è disposto al contempo il pagamento al Rimicci dell’importo di euro 57.535,75 e l’obbligo del medesimo di restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 339.280,72. Quest’ultima sentenza è stata impugnata per revocazione dal Rimicci e la Corte d’Appello ha sospeso i termini per il ricorso per cassazione avversola sentenza definitiva. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, poi iscritto al N.R.G. 8572/2016, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, in relazione ai profili quantificatori e quindi alla sentenza definitiva di appello, in parte oggetto anche della domanda di revocazione. 3. Nelle more della trattazione del predetto ricorso per cassazione, è intervenuta sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa in sede di revocazione, la quale, in riferimento alla pregressa sentenza definitiva di appello, ha, da un lato, mantenuto intatta la condanna al pagamento in favore del Rimicci della somma di euro 57.535,75, riducendo invece l’obbligo restitutorio residuo in capo al lavoratore da euro 339.280,72 ad euro 72.587,12 e ridefinendo il governo delle spese dei due gradi, compensate per metà (mentre dapprima la compensazione era stata fissata in proporzione di tre quarti) e poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] per la restantemetà. Avverso quest’ultima sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nuovo ricorso per cassazione, poi iscritto al N.R.G. 29396/2020, sulla base ancora di tre motivi, resistiti da controricorso del Rimicci, non munito questa volta di motivi incidentali. 4. Sono in atti memorie difensive finali di entrambe le parti. 5. Il procedimento di cui al N.R.G. 29396/2020, riguardante il secondo ricorso per cassazione è stato infine riunito al precedente di cui al N.R.G. 8572/2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve muoversi dall’esame del primo ricorso per cassazione e dal primo motivo di esso, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 17, co. 110, legge 127/1997 e dell’art. 8 legge 370/1999 per essersi, in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato, ritenuto la sussistenza di tale tipologia contrattuale. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare l’art. 17, co. 110, legge n. 127/1997 e l’art. 8 legge n. 370/1999, trattandosi di norme prive di una veste qualificatoria e di portata meramente contabile ed organizzativa, nonché di contenimento della spesa. Era altresì errato l’essersi ritenuto che quelle norme si applicassero alla [OSCURATO:PERSONA], quale ente privato, perché esse riguardavano esclusivamente e pacificamente le università pubbliche statali, cui imponevano un modello organizzativo e di spesa giustificato dalle esigenze di bilancio. 2. Il motivo è infondato. 3. Va intanto escluso che la [OSCURATO:PERSONA] sia ente privato. 3.1 Costituisce orientamento risalente e mai contraddetto di questa S.C. quello per cui le [OSCURATO:PERSONA], essendo regolate dall'ordinamento dell'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 1, co. 2, n. 2) ed essendo caratterizzate da scopi, struttura organizzativa e poteri amministrativi del tutto analoghi a quelli delle università statali, hanno natura di ente pubblico non economico (in questo senso Cass., S.U., 11 marzo 2004, n. 5054, quanto all’Università LUISS; Cass., S.U. 29 ottobre 1974, n. 3253 e successive conformi, quanto all’[OSCURATO:PERSONA]; Cass., S.U., 16 febbraio 1977, n. 691, quanto all’[OSCURATO:PERSONA]). La costanza di tale orientamento consente di rinviare alle motivazioni di cui alle citate pronunce, con particolare riferimento a Cass., S.U., 5054/2004 ove si reperisce la precisazione per cui esso va confermato anche in ragione della successiva disciplina di cui al d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ed alle leggi 9 maggio 1989 n. 168, 7 agosto 1990 n. 245 e 19 novembre 1990 n. 341. Da tale inquadramento i citati precedenti hanno desunto il «carattere pubblico dei rapporti di impiego tra università e personale dipendente», con l’applicazione delle conseguenti regole sulla giurisdizione che, qui, non trattandosi di personale docente cui è persistentemente riservata la giurisdizione amministrativa, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, profilo peraltro ormai incontroverso in causa. 3.2 Poste tali premesse, il rapportooggetto di causa rientra nella disciplina dell’art. 17, co. 110, legge 127/1997 e, poi, dell’art. 8 della legge 370/1999. Iniziando da quest’ultima previsione essa stabilisce che «il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica». La norma è assolutamente chiara e, per il suo inequivocabile tenore letterale, non consente una lettura limitativa quale è quella proposta – richiamando una portata esclusivamente “organizzativa” della disposizione, di significato evanescente ed insondabile -dalla ricorrente principale. D’altra parte, è ius receptum che il principio di indisponibilità del “tipo” riguarda il lavoro subordinato e certamente non impedisce al legislatore di qualificare nei termini della subordinazione, con applicazione della conseguente disciplina, rapporti che, in ipotesi, nella loro configurazione concreta possano avere tratti di autonomia (v. Cass. 4 aprile 2019, n. 9471; Cass. 26 novembre 2020, n. 27077). Peraltro, risalendo il rapporto al 1998, esso è sorto anteriormente all’entrata in vigore di quella norma e va dunque misurato anche rispetto al tenore dell’art. 17, co. 110, legge 127/1997, secondo cui, per quanto qui interessa, «il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile». La disposizione in questo caso non precisa se si tratti di lavoro subordinato o autonomo. Quanto in essa previsto, richiamando chiaramente l’assetto della dirigenza “per incarichi” di cui all’allora d.lgs. 29/1993 (art. 13 ss.) porta tuttavia a ricondurre la fattispecie in quel più generale alveo. Sistema, poi ripreso dal d. lgs. 165/2001, nel cui ambito non vi è dubbio che, sebbene le norme non qualifichino espressamente di natura subordinata il rapporto, lo stesso debba ritenersi tale, pur con le peculiarità regolative proprie delle figure dirigenziali, perché caratterizzato dall'inserimento nell'organizzazione dell'ente e dall’assegnazione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dello stesso, essendo viceversa eccezionali i casi in cui i predetti rapporti apicali, qualora la legge lo preveda espressamente, possano essere instaurati come contratti di lavoro autonomo (v. Cass. 14 dicembre 2018, n. 32492). In definitiva, le norme sopra esaminate degli artt. 17, co. 110 legge 127/1997 ed 8 legge 370/1999 si collocano tra loro in continuità e coerentemente collocano il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle Università, ivi comprese le libere Università, nell’ambito del lavoro subordinato. Né hanno qui rilievo, trattandosi di controversia riguardante il periodo dal 1998 al 2006/2008, le modifiche apportate all’organizzazione direzionale universitaria, sotto questo profilo, dall’art. 2 lett. n) legge 240/2010, che ha sostituito il direttore “amministrativo” con il direttore “generale”, prevedendo per quest’ultimo un rapporto di un contratto di lavoro “di diritto privato”. 4. Il secondo motivo del primo ricorso per cassazioneè formulato «nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza definitiva della Corte d’Appello … abbia erroneamente stabilito l’obbligo direstituzione delle somme aventi titolo nel rapporto di lavoro autonomo risolto ante tempus». Si tratta di motivo inammissibile, perché la sentenza definitiva aveva disposto quella restituzione e tale restituzione è stata confermata anche in sede di revocazione, pur se sono stati rettificati gli importi. Non è poi vero quanto la [OSCURATO:PERSONA] tenta di sostenere con le memorie finali - in parziale viraggio rispetto all’originaria impostazione del motivo - ovverosia che con i provvedimenti impugnati la Corte territoriale avesse omesso di disporre quelle restituzioni. Infatti, come detto, esse furono previste –ed hanno contemplato anche le somme corrisposte a titolo risarcitorio in primo grado – sia con l’originaria sentenza definitiva, sia, per effetto della imputazione parziale a “percepito” di quanto così pagato, nella sentenza di revocazione resa su quella pronuncia, in cui peraltro è comunque residuato anche un importo, seppure ridotto, rispetto al quale è stata ribadita una condanna restitutoria a favore dell’Università. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso per cassazione, in cui si assume la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. ed in ogni caso dell’art. 336 c.p.c. con riferimento alla condanna al pagamento di differenze retributive, argomentando nel senso che l’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione farebbe venir meno il presupposto della condanna espressa in ragione della ritenuta natura subordinata del rapporto inter partes. Si tratta di motivo privo di autonomia, che fa riferimento ad una conseguenza giuridica, derivante dal disposto dell’art. 336, co. 1, c.p.c., che seguirebbe solo se fosse accolto il primo motivo di ricorso. Non si tratta dunque della denuncia di un vizio di legittimità della sentenza impugnata (è chiaro che se la subordinazione vi è la condanna doveva inevitabilmente seguire) ma dell’enunciazione di un’eventuale conseguenza dell’accoglimento di un altro motivo, il che non ha la connotazione impugnatoria propria del ricorso per cassazione. 5. Da tutto ciò consegue anche l’inammissibilità del secondo ricorso per cassazione, in quanto i motivi di esso sono reiterativi dei motivi spesi con il primo ricorso per cassazione e già esaminati. Ciò vale certamente per il primo motivo, impostato sulla questione della natura subordinata o autonoma del rapporto, profilo su cui non è intervenuta modifica alcuna in sede di revocazione, ma anche per il secondo motivo, ancora una volta impostato «in via subordinata e nella denegata ipotesi» che non fosse statuita alcuna restituzione delle somme corrisposte ed aventi titolo nel rapporto di lavoro autonomo, in realtà sempre riconosciuta, pur nel variare degli importi, nelle diverse pronunce rese in grado di appello e poi nella revocazione – il che già sarebbe assorbente - senza tra l’altro che si innestino poi specifiche critiche alle rettifiche di quantificazione apportate con la predetta sentenza di revocazione. Ed a fortiori è inammissibile il terzo motivo del secondo ricorso per cassazione, reiterativo di quello che – lo si è già detto – costituiva un “non motivo” di ricorso per cassazione, consistendo esso nell’esplicitazione delle conseguenze che si sarebbero avute se fosse stato accolto il primo motivo, in realtà poi anche rigettato. 6. Ma anche il ricorso incidentale interposto dal Rimicci rispetto al primo ricorso per cassazione va ritenuto inammissibile. La sentenza di revocazione non può dirsi essere stata in alcun modo di portata “parziale”, sotto il profilo rescissorio, rispetto all’originaria pronuncia di appello. E’ vero infatti che essa ha modificato espressamente solo i capi secondo e quarto del dispositivo di appello, ma il tutto sulla base di una motivazione che ha fatto palesemente perno, reiterandone l’acquisizione come dato decisorio,al fatto che al Rimicci sarebbe spettato l’importo di euro 57.335,75 e spiegando che proprio a muovere da quel dato, da essa quindi esplicitamente confermato, si sarebbe dovuto ridurre l’importo di cui alla condanna restitutoria a carico del lavoratore, perché altrimenti «il debito dell’Università sarebbe stato molto più oneroso». [OSCURATO:PERSONA], se avesse voluto riproporre profili di censura riguardanti la quantificazione del dovuto, avrebbe dovuto farlo nei riguardi della sentenza di revocazione, oramai sostituitasi a quella originaria (definitiva) di appello, come non è avvenuto e da ciò la (sopravvenuta) inammissibilità di quel ricorso incidentale, perché riguardante una pronuncia giuridicamente già rimossa e sostituita da altra. 7. Le spese, liquidate come da dispos i tivo, seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA]. 8. Deve darsi atto dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] medesima, i cui ricorsi vengono integralmente disattesi, di versare il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterdel d.p.r. 115 del 2002. Analoga attestazione non può invece riguardare il ricorrente incidentale, perché l’inammissibilità della sua impugnazione è pronunciata sulla base di una vicenda sopravvenuta (la modifica della sentenza impugnata pronunciata in sede di revocazione e non più raggiunta da motivi incidentali di ricorso) che ha fatto venire meno ogni interesse ai profili di ricorso così proposti: v., per analoghe esclusioni dalla attestazione di raddoppio, per la caducazione del ricorso incidentale in ragione di vicende sopravvenute e senza necessità di indagini sulla “virtuale fondatezza”, Cass. 20 luglio 2021, n. 20697 (in tema di sopravvenuta cessazione della materia del contendere); Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343 (in tema di declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale per inammissibilità del ricorso principale). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale nella causa NRG 8572/2016 e dichiara inammissibile il ricorso incidentale nella medesima causa. Dichiara inammissibile il ricorso di cui al NRG 29396/2020. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento in favore della controparte delle spese dei giudizi riuniti di legittimità, che liquida in euro 10.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu