CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Guaccero e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4348/2023,depositata il giorno 15 giugno 2023.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestore delfondo denominato «Cicerone – Fondo Comune di InvestimentoNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026Immobiliare di tipo chiuso riservato – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»(in appresso, per brevità: Fabrica) intimò sfratto per finita locazione adAnna [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’immobile sito in Roma, viaToscani n. 59, concesso in locazione ad uso abitativo dall’originariaproprietaria [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed [OSCURATO:PERSONA].Nel resistere alla lite, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, tra l’altro, ildifetto di legittimazione attiva dell’intimante, in quanto mera società digestione del risparmio e non già proprietaria del cespite.2. Disposto il mutamento di rito, all’esito del giudizio di prime curel’adito Tribunale di Roma dichiarò la cessazione del rapporto locatizio econdannò [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile.3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interpostodalla originaria intimata.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi aquattro motivi.Resiste, con controricorso, Fabrica.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione dell’art. 281-sexies, primocomma, cod. proc. civ., critica il mancato accoglimento dell’istanza dirinvio della udienza fissata (al 15 giugno 2023) per la discussione oraledella controversia, istanza depositata il 3 giugno 2023, reiterata inudienza e motivata dalla necessità di «maggiori approfondimenti eadeguata preparazione» a seguito dell’acquisizione, soltanto pocotempo prima, del contratto di locazione in forma integrale.1.1. Il motivo è infondato.Nel modello decisorio semplificato disegnato dall’art. 281-sexiescod. proc. civ. è previsto un possibile iato temporale tra il momentor.g. n. 18999/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026della precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa,qualora in tal senso sia formulata istanza di parte, in deroga alla regolaper cui la discussione deve seguire immediatamente la precisazionedelle conclusioni: il differimento della udienza è, in detta evenienza,rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante, titolare del poteredi direzione del processo, ed incontra il solo limite della tutela dei dirittidi difesa delle parti.Specificamente sull’argomento, questa Corte ha chiarito che «incaso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc.civ., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell’udienza didiscussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, èparimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza perla trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad unulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienzaprecedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l’omissione di taledomande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad unanullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca laspecifica lesione di un interesse sostanziale» (così, testualmente, Cass.25/09/2018, n. 22521).Nel dare continuità all’orientamento, va ribadito che, fissata ladiscussione orale ad udienza diversa da quella di formulazione delleconclusioni, alle parti non compete alcun «diritto» ad un ulteriore rinvioo spostamento di detta udienza, pure in concreto praticabile ma suinsindacabile valutazione del giudice e nell’estrinsecazione dei cennatipoteri di direzione del processo.Tanto esclude in radice la giuridica fondatezza della tesi di partericorrente, prospettante una nullità della sentenza per mancato rinviodella già fissata udienza per la discussione orale della controversia.r.g. n. 18999/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026D’altro canto – e soltanto per completezza argomentativa – non cisi può esimere dal rilevare come la doglianza in vaglio presenti variprofili di inammissibilità: per difetto di autosufficienza, mancando latrascrizione del contenuto della istanza di rinvio; per difetto diinteresse, stante la generica allegazione della compromissione dellefacoltà difensive per effetto della supposta nullità processuale; perdifetto di esposizione del fatto processuale, non avendo la ricorrenteprecisato di aver sollevato l’eccezione di nullità all’udienza didiscussione, come invece necessario onde evitare la sanatoria del vizio.2. Il secondo motivo, per violazione dell’art. 337 cod. proc. civ., siduole della mancata sospensione del giudizio in attesa della definizionedella controversia di appello avverso altra sentenza (la n. 5940/2019del Tribunale di Roma) avente carattere pregiudicante e che avevadichiarato il difetto di legittimazione attiva di Fabrica.2.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.In primo luogo, perché la sospensione del processo contemplatadall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (per l’ipotesi in cui siainvocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato) hacarattere discrezionale e richiede, in caso di disposta sospensione o didiniego di essa, che il giudice motivi esplicitamente sulle ragioni (anchedi mera opportunità) della decisione adottata (cfr. Cass. 29/05/2019,n. 14738; Cass. 08/07/2020, n. 14146).Orbene, nella specie, il giudice territoriale ha adeguatamente datoconto del diniego della sospensione, giustificandolo con la diversitàdell’oggetto delle due controversie e della derivante non configurabilitàdi un potenziale contrasto di giudicati.Motivazione non sindacabile in sede di legittimità.2.2. In secondo luogo, per sopravvenuta carenza di interesse.Come documentato da parte controricorrente in sede di memoriaillustrativa, la pronuncia del Tribunale di Roma n. 5940/2019, invocatar.g. n. 18999/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026dalla ricorrente, è stata annullata dalla Corte di appello di Roma laquale, con la sentenza del 28 novembre 2024, n. 7456 (allegata allamemoria), si è espressa in senso favorevole alla legittimazione attivadi Fabrica, in veste di società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], arichiedere l’adempimento del contratto di locazione per cui è causa.Risulta, per l’effetto, una situazione che avvalora ulteriormente ladisposta non sospensione, stante la conformità tra le due decisioni: el’oggetto della censura qui formulata è, dunque, venuto meno.3. Il terzo motivo, per violazione degli art. 5, comma 1-bis, e 8,num. 4, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, assume la improcedibilità delladomanda giudiziale ex adverso proposta per nullità della mediazione.Più specificamente, esso reca una duplice censura:(i) in primis, si deduce che per il procedimento di mediazione lasocietà intimante aveva rilasciato procura all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data14 ottobre 2021 per «improrogabili impegni precedentemente assunti»ma «tali impegni potevano riferirsi al primo incontro fissato per il15.11.2021 e non potevano certo riguardare la data del 6.12.2021»,sicché non sussistevano i «giustificati motivi» previsti dalla leggeperché la parte possa farsi rappresentare in mediazione; si censura, insostanza, la mancata presentazione del legale rappresentante;(ii) in secondo luogo, si eccepisce che la richiamata procura è «nonvalida nell’autentica della firma del delegante» poiché non autenticatada pubblici ufficiali a ciò abilitati, non essendo tale l’avvocato difensore.3.1. La prima doglianza è infondata.Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazioneobbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimentodel potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante siamunito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversie sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l’utileesperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che lar.g. n. 18999/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversiaoggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso (così Cass.31/05/2025, n. 14676, alla cui diffusa motivazione si rinvia).La procura sostanziale per la rappresentanza in sede di mediazionepuò essere conferita per plurime controversie, senza che operi unpuntuale richiamo ad una specifica lite: a maiori, non richiede, ai finidella sua validità, l’esplicitazione di giustificati motivi relativi a ciascunsingolo incontro della procedura di mediazione.Si aggiunga che la legge non prevede una sanzione e comunque lastessa deduzione circa la mancanza di un legittimo impedimento risultadel tutto assertoria.3.2. La seconda doglianza è invece inammissibile, in quanto nonratio decidendi sul punto espressa dalla sentenza gravata.Ai fini della rappresentanza negoziale nel procedimento dimediazione, la Corte territoriale ha ritenuto la validità della procurarilasciata da Fabrica al proprio difensore, sul rilievo che «involgendo lacontroversia un rapporto obbligatorio derivante dal contratto dilocazione, non avrebbe comportato la necessità di stipulare scrittureprivate autenticate».Il fondamento della decisione consiste, dunque, nella ravvisatasufficienza di una scrittura privata non autenticata: sicché è del tuttoirrilevante la tematica, sviluppata nella censura in scrutinio, relativaall’esistenza o meno di poteri di autentica in capo al difensore.Solo per completezza argomentativa, si evidenzia come la censura– là dove prospetta la necessità di una procura notarile, o comunqueautenticata dal notaio, per la mediazione (come sembra fare evocandoCass. 27/03/2019, n. 8473) – è comunque infondata.Non soltanto la legge non esige detta formalità (e, dunque, la loronecessità non la si può desumere come onere) ma sostenere tale idear.g. n. 18999/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026è palesemente ingiustificato perché, in assenza di una espressaprevisione di legge, non è corretto rilievo alla (pur suggestiva)circostanza che il procedimento di mediazione viene esperito inpendenza di una controversia giudiziale, sì da esigere una sorta diomologia con l’autenticazione della procura alle liti.Una procura notarile o per scrittura privata autenticata potrebbe alpiù esigersi – ma è rilievo che non pertiene alla lite in esame -secundum eventum mediationis ratione litis, cioè a dire quando lacontroversia abbia un oggetto che a livello sostanziale richiederebbequelle forme, cosa che si comunicherebbe ex necesse alla definizionedella lite cui è funzionale la mediazione.4. Il quarto motivo, per violazione degli artt. 75 e 81 cod. proc.civ., denuncia, in maniera indistinta e sovente sovrapposta, la carenzadi rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire della societàintimante, in quanto mera società di gestione del risparmio, cioè deiproventi derivanti dai fondi immobiliari.Adduce, al riguardo, che la legittimazione attiva e la proprietà delbene locato controverso sono della [OSCURATO:PERSONA], che ha promossol’istituzione del [OSCURATO:PERSONA], apportandovi gli immobili; per contro,immobili del [OSCURATO:PERSONA], che risultano gestiti da Abaco team».4.1. Il motivo è inammissibile.Sulla scorta delle emergenze documentali acquisite, la Corte diappello ha accertato, in fatto, e ritenuto, in diritto, che:(i) il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito non dalla [OSCURATO:PERSONA] madalla società Fabrica;(ii) con l’atto del 1° ottobre 2014, le quote del [OSCURATO:PERSONA] sonostate sottoscritte dalla Cassa forense a fronte dell’apporto di immobili,tra cui quello oggetto del contendere;r.g. n. 18999/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026(iii) il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito dalla società Fabrica che ha ilpotere di agire in nome e per conto dello stesso, quale società digestione, in conformità al disposto dell’art. 36, primo comma, T.U.F.;(iv) il Fondo è privo di soggettività giuridica ed opera a mezzo dellasocietà di risparmio che lo ha istituito, di cui costituisce patrimonioseparato: coloro che hanno conferito beni al Fondo rimangonoproprietari sostanziali dei beni conferiti, mentre la legittimazioneprocessuale relativa ai diritti di pertinenza del patrimonio del Fondospetta alla società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo.Ha, per l’effetto, concluso, nel senso che «non vi possono esseredubbi che la Fabrica, quale società di gestione del fondo, è legittimataad agire in giudizio per ottenere la risoluzione per finita locazionedell’immobile per cui è causa, facente parte del patrimonio separato».Orbene, il motivo in disamina riposa e argomenta sulla base dicircostanze fattuali (l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] ad opera dellaCassa forense, la gestione degli immobili da parte di Abaco) contrariea quelle accertate nella sentenza impugnata.Esso, pertanto, si risolve nel sollecitare la Corte di legittimità aduna rivalutazione del compendio istruttorio finalizzata ad una diversaricostruzione della vicenda: attività, come è noto, del tutto estranee,per natura e per funzione, al giudizio per cassazione.5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.r.g. n. 18999/2023 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18999/2023Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 18796/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 18999/2023 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]