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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 00404/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

014 ORDINANZA sul ricorso 25900/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di banca intermediazione mobiliare imi spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2182/2014 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 24/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso e considerato che:

1. la Banca IMI impugnava, con distinti ricorsi, l'avviso di accertamento per mancata effettuazione e omesso versamento di ritenute su dividendi azionari pagati a non residenti, e relative sanzioni, e l'atto di contestazione irrogativo di sanzione per omesso versamento di maggiori ritenute.

I due ricorsi venivano decisi in primo grado in senso reiettivo e, rispettivamente, di parziale accoglimento.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia ha riunito e rigettato gli appelli della contribuente e della Agenzia delle Entrate, avverso le decisioni di primo grado.

La contribuente, con atto del 4 giugno 2019, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla

I. 136/2019.

L'Agenzia, con atto del 14 agosto 2021, comunicava che la contribuente aveva versato quanto dovuto per la definizione delle liti e chiedeva dichiararsi la "cessazione della materia del contendere";

2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto.

Presidente fnenico C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
014 ORDINANZA sul ricorso 25900/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di banca intermediazione mobiliare imi spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2182/2014 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 24/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso e considerato che: 1. la Banca IMI impugnava, con distinti ricorsi, l'avviso di accertamento per mancata effettuazione e omesso versamento di ritenute su dividendi azionari pagati a non residenti, e relative sanzioni, e l'atto di contestazione irrogativo di sanzione per omesso versamento di maggiori ritenute. I due ricorsi venivano decisi in primo grado in senso reiettivo e, rispettivamente, di parziale accoglimento. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia ha riunito e rigettato gli appelli della contribuente e della Agenzia delle Entrate, avverso le decisioni di primo grado. La contribuente, con atto del 4 giugno 2019, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. L'Agenzia, con atto del 14 agosto 2021, comunicava che la contribuente aveva versato quanto dovuto per la definizione delle liti e chiedeva dichiararsi la "cessazione della materia del contendere"; 2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto. Presidente fnenico C [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris