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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 37426/2025

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ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 011brzv) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorsitrattati de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, ricorrono avverso l a sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’errata motivazione in diritto con riferimento all’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi accusatoria.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsisono inammissibil i poiché i motividedotti non sono consentiti in sede di legittimità.

In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) .

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esamee tanto a prescindere anche dal rilievo che la sentenza impugnata dà atto in premessa delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricors i c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, li11 novembre 2025.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 011brzv) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorsitrattati de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, ricorrono avverso l a sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’errata motivazione in diritto con riferimento all’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi accusatoria. 4. Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsisono inammissibil i poiché i motividedotti non sono consentiti in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esamee tanto a prescindere anche dal rilievo che la sentenza impugnata dà atto in premessa delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricors i c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li11 novembre 2025. Il
Sentenza Cassazione n. 37426/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris