CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi estinte,ex art. 173 cod. pen. la pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto . con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 16 luglio 2018. A ragione osserva che la prescrizione della pena non è maturata posto che il condannato ha usufruito dell'indulto e che, pertanto, il termine ha cominciato a decorrere solo a seguito della revoca del provvedimento di clemenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 172 e 173 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione Lamenta che la Corte distrettuale ha attributo efficacia all'indulto malgrado sia pacifico ed incontestato che il relativo provvedimento, emesso dal Tribunale di Patti in data 2 settembre 2008, non sia stato notificato all'interessato. A seguito di tale omissione il provvedimento applicativo dell'indulto non ha prodotto effetti e non è nemmeno impugnabile con l'opposizione da parte del condannato posto che nelle more è intervenuta la revoca di diritto. Proprio perché inefficace non è stato preso in considerazione dai provvedimenti successivamente emessi dal giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1. La revoca dell'indulto si realizza ope legis a seguito della sola verificazione della condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato successivamente commesso (ex plurimis, Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343; Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, Rv. 253548; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, Rv. 243498; Sez. 1, n. 8640 del 10/02/2009, D'Agostino, Rv. 242886). A mente dell'art. 172, quinto comma, cod. pen. l'estinzione della pena, anche quella per prescrizione, ove subordinata a condizione, decorre dalla realizzazione di essa. Proprio con riferimento al tema della prescrizione della pena in situazioni in cui la sua estinzione per effetto dell'indulto già applicato fosse venuta meno per la revoca del beneficio, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato; "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio", e non dalla data di commissione del reato o del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399). 2. L'ordinanza impugnata, in puntuale applicazione degli esposti principi, ha osservato che la invocata estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. non aveva avuto luogo dovendosi considerare come dies a quo del termine prescrizionale il 4 luglio 2017, data di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva determinato la revoca dell'indulto.3. Il ricorrente non contesta la correttezza di tale argomentazione, ma, più in radice, sostiene che né l'indulto né la successiva revoca hanno avuto "efficacia esecutiva" nei confronti del condannato, sicché non possono rappresentare una condizione ostativa alla maturazione del termine di prescrizione della pena. L'assunto non è condivisibile. Il provvedimento applicativo dell'indulto, che è emesso de plano, non è immediatamente esecutivo (come invece, alla luce del contenuto precettivo dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., quella di revoca di tale beneficio emessa a definizione di procedimento camerale svoltosi secondo le forme previste dall'art. 666, commi 3, 4 e 6, cod. proc. pen., applicabili alla luce del precetto contenuto nell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen.), ma acquista tale efficacia, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dal citato art. 667, comma 4, seconda parte, dello stesso codice (in questo senso, cfr., in tema di distinzione fra ordinanze emesse a definizione di procedimento svoltosi nel contraddittorio fra le parti e ordinanze adottate de plano, Sez. 1, n. 36754 del 18/06/2015, Acri, Rv. 264704). L'opposizione, peraltro, non ha natura di mezzo di impugnazione in senso tecnico (all'impugnazione essa può essere "assimilata" limitatamente al profilo della sua qualificazione quando si tratti di conservare il valore sostanziale dell'opposizione medesima ove erroneamente proposta mediante ricorso per cassazione), bensì costituisce istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione nel contraddittorio fra le parti e, dunque più meditata, in quanto frutto di dibattito dialettico e, dunque, consapevole di ogni profilo valutabile. Nel delineato assetto normativo la notificazione al condannato non è né un elemento costitutivo del provvedimento applicativo dell'indulto emesso dal giudice dell'esecuzione né una sua condizione di efficacia ; e la sua omissione, pertanto, non si ripercuote sulla sua validità o sulla produzione degli effetti tipici, ma comporta che il provvedimento è opponibile avanti lo stesso giudice che il provvedimento ha emesso (in applicazione dell'art. 667, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla conoscenza effettiva che ne ha il condannato (in questo senso, Sez. 1, n. 19955 del 17/02/2010, Iacoviello, Rv. 247568; nello stesso senso, in riferimento ad opposizione ad ordinanza dispositiva di confisca emessa de plano, Sez. 3, n. 47128 del 20/03/2012, S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254173). L'indulto concesso a Giglia con il provvedimento del 2.9.2008 è, pertanto, rimasto pienamente efficace fino alla successiva revoca disposta dalla Corte di appello di Y [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'unico rimedio esperibile per eliminare o modificare il provvedimento applicativo del beneficio è l'opposizione che tuttavia l'interessato, dopo avere appreso deiia sua esistenza in occasionel...procedimento di revoca, non ha inteso esperire pur potendolo fare prima che quest'ultima diventasse definitiva. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis