CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n lette/s~ le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]-550/ne, alitt01 e elz,8 eibt o 01 te c4ø'- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 17 novembre 2020 con la quale il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine che, a sua volta, ha respinto l'impugnazione contro la sanzione inflittagli, in data 8 gennaio 2020, dal Consiglio di disciplina, ex art. 39 L. 26 luglio 1975, n. 354. 2. Denunzia la violazione dell'art. 81 del regolamento di esecuzione penitenziaria e, in particolare, che l'addebito avrebbe dovuto essergli contestato personalmente dal Direttore dell'istituto, che non avrebbe potuto delegare, in definitiva, altro operatore penitenziario e, in particolare il Comandante della polizia penitenziaria, creandosi, con quella, delega, un vulnus al diritto di difesa. Secondo l'art. 81 del d.p.r. 230/2000 la contestazione prevede due soggetti, il Direttore e il Comandante e in caso di delega dell'uno all'altro si incide sul diritto anzidetto, potendo difendersi il detenuto, così operando, solo davanti al Direttore. 2.1. Con il secondo motivo lamenta il detenuto la violazione dell'art. 38 L. 26 luglio 1975, n. 354 per motivazione carente e mancata indicazione della norma violata. 3. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo va rilevato che il regolamento, nell'art. 81, del d.p.r. 230/2000, come in altre disposizioni (ad esempio art. 74, comma 5), prevede una distribuzione delle competenze tra i diversi "operatori penitenziari", in relazione alla natura e all'importanza dell'atto da compiere. È evidente, pertanto, che la decisione sull'inizio del procedimento disciplinare, per il carattere che riveste nell'ordinamento penitenziario, fondato sull'esclusione della violenza, è attribuita alla competenza del vertice dell'istituto, al quale compete la decisione sulla sussistenza dell'infrazione o la presidenza del consiglio di disciplina (per la irrogazione di altre sanzioni disciplinari). Tanto precisato va rilevato, tuttavia, che il procedimento disciplinare è pur sempre un procedimento amministrativo per cui, anche nel suo ambito, valgono le regole generali sulla possibilità, qualora non espressamente esclusa, di delegare uno o più atti del procedimento stesso o dell'intero iter amministrativo ad altre figure a lui subordinate. Nel caso di specie, pertanto, il direttore, dopo aver deciso l'inizio dell'azione disciplinare (circostanza non contestata), ben poteva delegare la contestazione materiale dell'addebito ad altro operatore penitenziario, come di fatto è avvenuto. Né tale interpretazione può ritenersi contraddetta dal comma 3 dell'art. 81, del d.p.r. 230/2000, secondo il quale "il direttore, personalmente o a mezzo di personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto", in quanto con tale disposizione si è inteso soltanto attribuire al direttore il potere, in un caso così delicato, di svolgere una attività ordinariamente riservata ad altri operatori penitenziari, atteso che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, il "direttore dell'istituto esercita i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto" e l'art. 2, comma 1, dello stesso regolamento precisa che "il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze": La circostanza, poi, che l'art. 39 della legge preveda che nel consiglio di disciplina il direttore possa essere sostituito soltanto "in caso di suo legittimo impedimento" sta appunto ad indicare che questo è uno dei casi in cui è esclusa, eccezionalmente, la possibilità di delega. La delega della contestazione (ferma la competenza, in generale, sull'avvio del procedimento in capo al direttore dell'istituto) non è escluso che possa essere operata (oltre che nei confronti di un operatore penitenziario all'uopo delegato dal direttore - Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, Cesarano, Rv. 231433-) anche nei confronti del comandante. Ciò perché nel procedimento amministrativo a costui non competono poteri di terzietà, rispetto alla decisione del Direttore e rilevando, piuttosto, un ruolo di supporto amministrativo nell'ambito procedimentale, assolto anche secondo le regole del diritto amministrativo e privo di specifica autonomia decisionale. Si intende, pertanto, come quel ruolo non si sovrapponga, né si sostituisca a quello del Direttore e come non si riscontri nessun vulnus al diritto di difesa. Del resto, va sottolineato che il Comandane non abbia né competenze funzionali diversificate, né di valore gerarchicamente sovraordinato o equiordinato rispetto al Direttore d'Istituto, ma sia un'autorità sottordinata in favore della quale può tranquillamente avvenire la delega di funzioni, secondo vincolo gerarchico-funzionale. 2. Quanto al secondo motivo che ritiene esistente il vizio di motivazione sulla omessa indicazione della contestazione, si deve osservare, contrariamente, che la lamentata mancanza della norma violata è ampiamente superata alla luce della indicazione del fatto addebitato al detenuto, cui, nella specie, si è contestato di aver colpito con schiaffi altro detenuto durante l'ora di fruizione della palestra. L'attività istruttoria eseguita, a integrazione del procedimento e l'acquisizione delle riprese delle registrazioni, ha spiegato il Tribunale di sorveglianza, dava conto dell'azione violenta che aveva anche colpito l'altro detenuto con calci. In questo caso, è evidente come il diritto di difesa si sia ampiamente dispiegato alla luce di quanto emerso procedimentalmente e come tenga luogo della contestazione formale non un mero aspetto connesso all'indicazione della norma violata (e 'della sua mancanza), ma il fatto in sé considerato che, egualmente, risulta racchiudere tutti gli elementi della condotta oggetto di addebito. Si comprende, pertanto, come si versi al cospetto di una violazione che ha carattere di precisione e specificità, oltre che d'indiscutibile chiarezza, come ha ritenuto il Tribunale di sorveglianza e come l'aspetto sostanziale prevalga, alla luce di quanto detto, sul profilo formale dell'addebito, interamente assorbito nell'oggetto della contestazione formulata.Non ricorre, pertanto, la dedotta lesività della irregolarità che si richiama nel motivo di ricorso. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 sett