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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 23056/2026

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sandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il 17 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);considerato che con il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ;ir l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione dell'art. 624 bis cod. pen. e possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati in quanto, «in tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata (Sez. 5, n. 11759 del 28/02/2025, T., Rv. 287748 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso anche in parte qua il gravame (evidenziando come l'unità immobiliare non fosse abbandonata ed anzi fosse delimitata da una recinzione e da cancelli chiusi a chiave); e il ricorso prospetta un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il 17 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 febbraio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);considerato che con il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ;ir l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione dell'art. 624 bis cod. pen. e possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati in quanto, «in tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata (Sez. 5, n. 11759 del 28/02/2025, T., Rv. 287748 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso anche in parte qua il gravame (evidenziando come l'unità immobiliare non fosse abbandonata ed anzi fosse delimitata da una recinzione e da cancelli chiusi a chiave); e il ricorso prospetta un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.M
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