CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1986
Cassazione n. 12949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1986 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il cumulativo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge perché, da una parte, costituito da mere doglianze in punto di fatto e, dall'altra, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti (cfr., pagg. 12- 13 della sentenza impugnata in cui la Corte, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, della inconfigurabilità della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.. cit., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle afrlmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.