CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39421/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOd vviso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della- di-:(Ottilorto 1. [OSCURATO:PERSONA], ha propol-,tO i q - sentenza indicata in epigrafe, con io quale i i o.ì a , dell'art. 444 cod. proc. pen o ha applico-?to ai a a• : parti per il reato di cui agli artt. 73, cordrue !•;lelr. L'esponente si duole del vizio delta carey,,: - ,--!,•,12r:lanle--, da I giudice ha mancato di valutare adeguatoirron o i rìar to proscioglirnento, la congruità della pee.-, qualificazione giuridica del fatto. 2. Ebbene, l'impugnazione proposta e .ro io. 7 Ai sensi dell'art. 448, comma titiotT. da•ia legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto Hcor di patteggiamento è proponibile solo per moli— eln•irTi volontà dell'imputato, al difetto di corroo,oli ne ft a, all'erronea qualificazione giuridica del fatto. 7 • di - Ha i sicurezza, Poiché nel caso in esame non è stato ioo, •o7i :tono si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabiii . dowhé si sollevano questioni attinenti alla corrisol, coi oit oo ca -;(_-!nteriza o questioni riguardanti l'erronea qualificazio - 'v'* d,.-1 a• irnougnazione deve intendersi proposta ai ft!qcc rc il ricorso deve essere dichiarato inannmisstOio. occorre rilevare come la sentenza impugrot: oitoH...-itetet toottvato con riferimento ai profili dedotti, avendo i: duexto sostenuto dal ricorrente, dato conto in conci a. ottio corrette-oto Ouia qualificazione giuridica, della congruita dA Oo ,..,:tioz. t un' ci proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La decisione in ordine alla inammisObe t a I::: •--i(Joi a tra "de plano", poiché l'art. 610, corrono r:Lf:. prevede espressamente, quale unico modello prc*c.. c,c.i-tz-_-:r3:7.one. di inammissibilità del ricorso avverso la ser.O.:-. o , o .,00Ho-i .o,ot i )Pfl,•:,, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso corc.73.:_ooti i .it..ctootrott pagamento delle spese processuali. TenuLa [OSCURATO:PERSONA] n.186 del 13 giugno 2000 e - i 'aTh: per ritenere che il ricorrente abbia proposto octooci oiroo 'a «i' coioci ne: ia determinazione della causa di inammissibilitt io ,coe roo cjel:rt 616, qed. proc. peno l'onere del versamento di aria , onteic iit Looto dello CaSH-:'.1 ammende, determinata, in considerazione :i.-1.cou di 000rtossibilitO c'e! ricorso, nella misura cit euro quattromila. Dichiara inammissibile il ricorso e concia - a pae-Hren.,:o de le spese processuali e della somma di euro oiottootnilo, f0000..: dote ammende. Cosi deciso il 10 luglio 2023. Il Consigliere estensore / [OSCURATO:PERSONA] i 'i rito L) . 1) (jSil [OSCURATO:PERSONA] L