CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 31750/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IP TRIBUNALE di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTOLetti la sentenza descritta in epigrafe e il ricorso proposto nell’interesse di ElGhazi Abdelghaniritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un viziodi motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di causedi proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene auna prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione,nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine,comporta l’irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciatidalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con lasentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art.610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dellostesso codice; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]