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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 39115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Dato atto della memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, inoltrata in data 14 settembre 2022. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 — [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro - che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui ai capi A), e B), nonché dell'omesso deposito tempestivo delle scritture ( capo C), a seguito del fallimento dichiarato il 22 marzo 2013 della società '[OSCURATO:SOCIETA].', del quale il ricorrente era amministratore unico, - ha rideterminato in anni cinque la durata delle sanzioni fallimentari accessorie. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi.

2.1. Con ,il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, in assenza di prova, anche indiziaria, certa, in violazione anche del principio del ragionevole dubbio.

Si sostiene che il fallimento sarebbe da ricondurre allo stato di difficoltà nel quale si era trovato l'imputato, e a suoi errori di gestione, sottolineandosi, altresì, come egli avesse delegato la gestione fiscale e burocratica della società a un professionista contabile.

Vengono, inoltre, stigmatizzate le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del curatore e del teste di p.g. con riguardo alla ricostruzione del patrimonio sociale.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 216 e 217 L.F. e correlati vizi della motivazione per la erronea qualificazione del fatto quale bancarotta fraudolenta in luogo della bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio logico della motivazione per travisamento del contenuto della relazione del curatore fallimentare circa la ricollegabilità del fallimento agli atti distrattivi.

Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe illustrato le ragioni della conferma della decisione di primo grado.

3. Va dato atto che il nuovo difensore dell'imputato ( subentrato nel mandato a seguito del decesso del precedente difensore fiduciario) ha inoltrato memoria difensiva in data 14 settembre 2022, che risulta tardiva, rispetto al termine (entro il quinto giorno antecedente l'udienza) previsto dall'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137 del 28/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.Con riguardo al primo motivo, va ricordato che.-le Sezion LU-i ite hanno definitivamente chiarito . che, in tema di ricorso per cassazione, e eantentetwoom il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione, che, tuttavia, risulta manifestamente infondato, attingendo il merito della valutazione del giudice a quo, e risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. (Sez.

U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794).

Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione.

1.1. Molto sinteticamente, si osserva che, laddove la Difesa evidenzia, quanto al capo A), la carenza investigativa, rilevando come gli stessi testi avrebbero riferito di non avere ricostruito le distrazioni, non essendone stata accertata la destinazione che era stata effettivamente impressa, si oblitera il consolidato orientamento - a cui la Corte di appello si è adeguata - secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295).

La Corte di appello ha chiarito che, accertati i prelievi e le anticipazioni di cui alla contestazione e, stante il mancato reperimento dei beni ivi elencati, il ricorrente non ha saputo giustificare la destinazione delle somme coerente con le necessità dell'impresa né ha saputo rendere conto del mancato reperimento dei beni.

Da tali circostanze è stato possibile inferire la dolosa distrazione, per la quale è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, insito nella coscienza e volontà di compiere gli atti di distrazione ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); come è stato precisato, oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). e

1.2. Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva che, con riferimento capo B), mira, infruttuosamente, a scardinare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, con riferimento, in particolare, alla prova dell'elemento intenzionale, sostenendo che potrebbe, al più, venire in rilievo, un atteggiamento colposo.

Invece, anche in questo caso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempli, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative.

La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (con indirizzo costante affermato da Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986 (dep. 1987) Rv. 175959, conf., per tutte, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).

Per la ipotesi c.d.

"generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ),Rv. 258881).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5 n. 13701/1994, n.m.).

La Corte territoriale, una volta accertata la inattendibilità e/o, comunque, la lacunosità e l'incompletezza delle scritture contabili depositate ( pag. 5 della sentenza impugnata), ha correttamente ritenuto sufficiente a integrare l'elemento psicologico del delitto dì bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico, dolo che, nel caso in scrutinio, è rinvenuto dai giudici dì merito alla luce della complessiva condotta tenuta dall'imputato prima del fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto, specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna.

Mentre le censure difensive svolte sul punto risultano generiche e confuse, laddove sovrappongono le due ipotesi delittuose contestate e accertate.

1.3. D'altro canto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata à d un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 (dep. 1994 ) Rv. 197268; conf.

Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 (dep. 2014) Rv. 258947 - 01; Sez. 5 n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133) .

2. Le osservazioni che precedono, in tema di elemento soggettivo, consentono di escludere fondatezza anche al secondo motivo, e di confutare la tesi difensiva tendente alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 L.F., essendo noto che, laddove vengano in rilievo delle distrazioni, la contestuale irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili costituisce elemento fattuale idoneo a fondare il ragionamento inferenzìale da cui trarre l'intento fraudolento che fonda la affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 216 L.F.

Invero, la Corte di appello ha puntualmente osservato come l'imputato avesse avuto piena consapevolezza delle diminuzioni patrimoniali che andava a subìre la società, e ricordato che non è necessario accertare che l'agente abbia avuto consapevolezza dello stato di insolvenza, né che abbia agito con lo scopo di pregiudicare la posizione dei creditori, e neppure occorre dimostrare che esista in concreto un danno effettivo alla massa creditoria, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia per i creditori (pg. 7).

3. Del pari inammissibile il terzo motivo, afflitto da irrimediabile genericità, oltre a denunciare vizi della motivazione della sentenza impugnata del tutto insussistenti, riscontrandosi una puntuale motivazione che affronta criticamente tutte le doglianze difensive.

4. In realtà il ricorrente omette il dovuto confronto con la solida struttura argomentativa che sorregge la sentenza impugnata, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato atto della memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, inoltrata in data 14 settembre 2022. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 — [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro - che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui ai capi A), e B), nonché dell'omesso deposito tempestivo delle scritture ( capo C), a seguito del fallimento dichiarato il 22 marzo 2013 della società '[OSCURATO:SOCIETA].', del quale il ricorrente era amministratore unico, - ha rideterminato in anni cinque la durata delle sanzioni fallimentari accessorie. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. Con ,il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, in assenza di prova, anche indiziaria, certa, in violazione anche del principio del ragionevole dubbio. Si sostiene che il fallimento sarebbe da ricondurre allo stato di difficoltà nel quale si era trovato l'imputato, e a suoi errori di gestione, sottolineandosi, altresì, come egli avesse delegato la gestione fiscale e burocratica della società a un professionista contabile. Vengono, inoltre, stigmatizzate le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del curatore e del teste di p.g. con riguardo alla ricostruzione del patrimonio sociale. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 216 e 217 L.F. e correlati vizi della motivazione per la erronea qualificazione del fatto quale bancarotta fraudolenta in luogo della bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio logico della motivazione per travisamento del contenuto della relazione del curatore fallimentare circa la ricollegabilità del fallimento agli atti distrattivi. Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe illustrato le ragioni della conferma della decisione di primo grado. 3. Va dato atto che il nuovo difensore dell'imputato ( subentrato nel mandato a seguito del decesso del precedente difensore fiduciario) ha inoltrato memoria difensiva in data 14 settembre 2022, che risulta tardiva, rispetto al termine (entro il quinto giorno antecedente l'udienza) previsto dall'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137 del 28/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.Con riguardo al primo motivo, va ricordato che.-le Sezion LU-i ite hanno definitivamente chiarito . che, in tema di ricorso per cassazione, e eantentetwoom il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione, che, tuttavia, risulta manifestamente infondato, attingendo il merito della valutazione del giudice a quo, e risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. (Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. 1.1. Molto sinteticamente, si osserva che, laddove la Difesa evidenzia, quanto al capo A), la carenza investigativa, rilevando come gli stessi testi avrebbero riferito di non avere ricostruito le distrazioni, non essendone stata accertata la destinazione che era stata effettivamente impressa, si oblitera il consolidato orientamento - a cui la Corte di appello si è adeguata - secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). La Corte di appello ha chiarito che, accertati i prelievi e le anticipazioni di cui alla contestazione e, stante il mancato reperimento dei beni ivi elencati, il ricorrente non ha saputo giustificare la destinazione delle somme coerente con le necessità dell'impresa né ha saputo rendere conto del mancato reperimento dei beni. Da tali circostanze è stato possibile inferire la dolosa distrazione, per la quale è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, insito nella coscienza e volontà di compiere gli atti di distrazione ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); come è stato precisato, oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). e 1.2. Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva che, con riferimento capo B), mira, infruttuosamente, a scardinare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, con riferimento, in particolare, alla prova dell'elemento intenzionale, sostenendo che potrebbe, al più, venire in rilievo, un atteggiamento colposo. Invece, anche in questo caso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempli, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (con indirizzo costante affermato da Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986 (dep. 1987) Rv. 175959, conf., per tutte, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ),Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5 n. 13701/1994, n.m.). La Corte territoriale, una volta accertata la inattendibilità e/o, comunque, la lacunosità e l'incompletezza delle scritture contabili depositate ( pag. 5 della sentenza impugnata), ha correttamente ritenuto sufficiente a integrare l'elemento psicologico del delitto dì bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico, dolo che, nel caso in scrutinio, è rinvenuto dai giudici dì merito alla luce della complessiva condotta tenuta dall'imputato prima del fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto, specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna. Mentre le censure difensive svolte sul punto risultano generiche e confuse, laddove sovrappongono le due ipotesi delittuose contestate e accertate. 1.3. D'altro canto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata à d un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 (dep. 1994 ) Rv. 197268; conf. Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 (dep. 2014) Rv. 258947 - 01; Sez. 5 n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133) . 2. Le osservazioni che precedono, in tema di elemento soggettivo, consentono di escludere fondatezza anche al secondo motivo, e di confutare la tesi difensiva tendente alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 L.F., essendo noto che, laddove vengano in rilievo delle distrazioni, la contestuale irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili costituisce elemento fattuale idoneo a fondare il ragionamento inferenzìale da cui trarre l'intento fraudolento che fonda la affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 216 L.F. Invero, la Corte di appello ha puntualmente osservato come l'imputato avesse avuto piena consapevolezza delle diminuzioni patrimoniali che andava a subìre la società, e ricordato che non è necessario accertare che l'agente abbia avuto consapevolezza dello stato di insolvenza, né che abbia agito con lo scopo di pregiudicare la posizione dei creditori, e neppure occorre dimostrare che esista in concreto un danno effettivo alla massa creditoria, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia per i creditori (pg. 7). 3. Del pari inammissibile il terzo motivo, afflitto da irrimediabile genericità, oltre a denunciare vizi della motivazione della sentenza impugnata del tutto insussistenti, riscontrandosi una puntuale motivazione che affronta criticamente tutte le doglianze difensive. 4. In realtà il ricorrente omette il dovuto confronto con la solida struttura argomentativa che sorregge la sentenza impugnata, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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