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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 33422/2026

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ALE di NolaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nola, pronunciandosi in sede diudienza dibattimentale a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minacce aggravate e lo ha condannato allapena di euro 600 di multa, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituitaparte civile, liquidate equitativamente.2.

Ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 593 co. 3 cod. proc. pen.,l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il qualeha articolato un unico motivo, denunciando violazione di legge e correlati vizi dellamotivazione, illogica, in merito allo scrutinio di attendibilità della persona offesa eai rapporti di cointeressenza sussistenti con l’imputato, e comunque, sullaconfigurabilità di una minaccia nel singolo gesto della mano, incriminato.3.

Il ricorso per cassazione deve essere riqualificato in appello in quantol’imputato ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso sentenza appellabile,formulando motivi di merito.3.1.

Nel caso di specie, si tratta, infatti, della proposizione di ricorso percassazione diretto avverso sentenza dibattimentale adottata nel giudizioconseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, con la quale è statainflitta la pena della multa di euro

600.3.2. Ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. comma 3, (“Sono in ogni casoinappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola penadell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché lesentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria ocon pena alternativa”), non è appellabile dall’imputato esclusivamente la sentenzadi condanna alla pena dell’ammenda, fattispecie qui non ricorrente, essendo statacomminata, come detto, la diversa pena pecuniaria della multa.4.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione deve essere qualificato comeappello, e conformemente convertito, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.4.1.

Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudicecompetente» (cfr. per tutte Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221 e Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Siesclude, quindi, la necessità di compiere una "indagine introspettiva" sulla "realevolontà della parte impugnante" e, dunque sui "riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge" (così in motivazione Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).4.2.

Come è stato già osservato in un precedente arresto di questa Sezione(Sez. 5, Ordinanza n. 13532 del 10/03/2026, Rv. 289885), l’intervento delleSezioni Unite ‘Bonaventura’ ha superato, confutandone punto per punto gliargomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece, privilegiavala reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzod'impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (pertutte Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).4.3.

Alla conversione del ricorso in appello segue la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di appello.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Napoli per il giudizio.Così deciso il 03 giugno 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di NolaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nola, pronunciandosi in sede diudienza dibattimentale a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minacce aggravate e lo ha condannato allapena di euro 600 di multa, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituitaparte civile, liquidate equitativamente.2. Ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 593 co. 3 cod. proc. pen.,l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il qualeha articolato un unico motivo, denunciando violazione di legge e correlati vizi dellamotivazione, illogica, in merito allo scrutinio di attendibilità della persona offesa eai rapporti di cointeressenza sussistenti con l’imputato, e comunque, sullaconfigurabilità di una minaccia nel singolo gesto della mano, incriminato.3. Il ricorso per cassazione deve essere riqualificato in appello in quantol’imputato ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso sentenza appellabile,formulando motivi di merito.3.1. Nel caso di specie, si tratta, infatti, della proposizione di ricorso percassazione diretto avverso sentenza dibattimentale adottata nel giudizioconseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, con la quale è statainflitta la pena della multa di euro 600.3.2. Ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. comma 3, (“Sono in ogni casoinappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola penadell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché lesentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria ocon pena alternativa”), non è appellabile dall’imputato esclusivamente la sentenzadi condanna alla pena dell’ammenda, fattispecie qui non ricorrente, essendo statacomminata, come detto, la diversa pena pecuniaria della multa.4. Conseguentemente, il ricorso per cassazione deve essere qualificato comeappello, e conformemente convertito, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.4.1. Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudicecompetente» (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Siesclude, quindi, la necessità di compiere una "indagine introspettiva" sulla "realevolontà della parte impugnante" e, dunque sui "riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge" (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).4.2. Come è stato già osservato in un precedente arresto di questa Sezione(Sez. 5, Ordinanza n. 13532 del 10/03/2026, Rv. 289885), l’intervento delleSezioni Unite ‘Bonaventura’ ha superato, confutandone punto per punto gliargomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece, privilegiavala reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzod'impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (pertutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).4.3. Alla conversione del ricorso in appello segue la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di appello. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Napoli per il giudizio.Così deciso il 03 giugno 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
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