Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05645/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/02/2020 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 13/02/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 16/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco, in relazione al delitto di truffa aggravata e continuata a lui ascritto.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei rilievi tecnici acquisiti.

Si evidenzia la lesione del diritto di difesa .o per effetto dell'impossibilità di contestualizzare le immagini estrapolate dalle videoregistrazioni originali, mai rinvenute.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di acquisire le relazioni di servizio come atti irripetibili.

Con ampi richiami all'evoluzione interpretativa in materia, si evidenzia che l'irripetibilità può essere riconosciuta solo agli atti che descrivano un'attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato l'inesistenza, all'epoca dei fatti, di ordini di servizio regolativi dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] all'esterno del luogo di lavoro, e la possibilità che in quella fase egli ricevesse anche richieste verbali di svolgimento in esterno della sua attività di fotografo.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando la più recente giurisprudenza in tema di acquisizione della relazione di servizio come atto irripetibile, ed osservando che la esaustiva ricostruzione offerta dalle deposizioni testimoniali e dalle relazioni di servizio rendeva del tutto ultronea l'acquisizione dell'intero filmato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).

Nella specie, la difesa ricorrente ha sostenuto l'inutilizzabilità dei rilievi tecnici da un lato, e delle relazioni di servizio dall'altro, senza in alcun modo assolvere al predetto onere: senza cioè in alcun modo approfondire il tema della rilevanza degli atti asseritannente inutilizzabili rispetto alle ulteriori risultanze documentali e, soprattutto, dichiarative (deposizioni degli operanti che avevano svolto le indagini) su cui nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione e valutazione.Solo per completezza, si evidenzia che, quanto al primo aspetto, la lesione del diritto di difesa è stata prospettata in termini generici mentre, quanto al secondo ordine di censure, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui «la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini» (Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081).

3. Per ciò che riguarda la residua censura, viene in rilievo l'orientamento costante di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice) sulle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per un verso, la deposizione della funzionaria stando alla quale, anche al momento dei fatti, erano vigenti ordini di servizio che imponevano al dipendente di richiedere l'autorizzazione per uscire (utilizzando il badge e premendo il tasto specifico per le uscite, e comunque facendosi autorizzare dal superiore gerarchico anche per quelle dettate da motivi di ufficio).

Per altro verso, la Corte territoriale ha espresso piena condivisione in ordine a quanto osservato dal giudice di primo grado in ordine all'inverosimiglianza della versione difensiva secondo cui le assenze del [OSCURATO:PERSONA] nei giorni monitorati dalla P.G. trovavano giustificazione in impegni di 3 lavoro esterno, alla luce della deposizione del teste MINI (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata, del tutto in linea con le considerazioni contenute a pagg. 5- 6 della sentenza del Tribunale).

Del resto, con la riproposizione della tesi per cui le uscite potevano essere state dettate da motivi leciti, la difesa ricorrente finisce per sollecitare una diversa e più favorevole interpretazione degli elementi a carico, ovviamente preclusa a questa Suprema Corte.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/02/2020 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 13/02/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 16/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco, in relazione al delitto di truffa aggravata e continuata a lui ascritto. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei rilievi tecnici acquisiti. Si evidenzia la lesione del diritto di difesa .o per effetto dell'impossibilità di contestualizzare le immagini estrapolate dalle videoregistrazioni originali, mai rinvenute. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di acquisire le relazioni di servizio come atti irripetibili. Con ampi richiami all'evoluzione interpretativa in materia, si evidenzia che l'irripetibilità può essere riconosciuta solo agli atti che descrivano un'attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato l'inesistenza, all'epoca dei fatti, di ordini di servizio regolativi dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] all'esterno del luogo di lavoro, e la possibilità che in quella fase egli ricevesse anche richieste verbali di svolgimento in esterno della sua attività di fotografo. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando la più recente giurisprudenza in tema di acquisizione della relazione di servizio come atto irripetibile, ed osservando che la esaustiva ricostruzione offerta dalle deposizioni testimoniali e dalle relazioni di servizio rendeva del tutto ultronea l'acquisizione dell'intero filmato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). Nella specie, la difesa ricorrente ha sostenuto l'inutilizzabilità dei rilievi tecnici da un lato, e delle relazioni di servizio dall'altro, senza in alcun modo assolvere al predetto onere: senza cioè in alcun modo approfondire il tema della rilevanza degli atti asseritannente inutilizzabili rispetto alle ulteriori risultanze documentali e, soprattutto, dichiarative (deposizioni degli operanti che avevano svolto le indagini) su cui nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione e valutazione.Solo per completezza, si evidenzia che, quanto al primo aspetto, la lesione del diritto di difesa è stata prospettata in termini generici mentre, quanto al secondo ordine di censure, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui «la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini» (Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081). 3. Per ciò che riguarda la residua censura, viene in rilievo l'orientamento costante di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice) sulle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per un verso, la deposizione della funzionaria stando alla quale, anche al momento dei fatti, erano vigenti ordini di servizio che imponevano al dipendente di richiedere l'autorizzazione per uscire (utilizzando il badge e premendo il tasto specifico per le uscite, e comunque facendosi autorizzare dal superiore gerarchico anche per quelle dettate da motivi di ufficio). Per altro verso, la Corte territoriale ha espresso piena condivisione in ordine a quanto osservato dal giudice di primo grado in ordine all'inverosimiglianza della versione difensiva secondo cui le assenze del [OSCURATO:PERSONA] nei giorni monitorati dalla P.G. trovavano giustificazione in impegni di 3 lavoro esterno, alla luce della deposizione del teste MINI (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata, del tutto in linea con le considerazioni contenute a pagg. 5- 6 della sentenza del Tribunale). Del resto, con la riproposizione della tesi per cui le uscite potevano essere state dettate da motivi leciti, la difesa ricorrente finisce per sollecitare una diversa e più favorevole interpretazione degli elementi a carico, ovviamente preclusa a questa Suprema Corte. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris