CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18633-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6253-2023, depositata il 27 giugno 2023. Rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 4 dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 1