CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 12387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25905-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 1236/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e condannato la società appellata al Oggetto R.G.N.25905/2021 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 CC pagamento in favore dell'appellante della somma netta di € 4875, a titolo di TFR dovuto all’esito del contratto a termine intercorrente tra le parti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi ai quali ha resistito con contro ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. avendo la Corte d'appello erroneamente affermato che la domanda dell'ingegnere Apollonio avesse come oggetto la richiesta di declaratoria di nullità del termine apposto alla dichiarazione di assunzione del 14/4/2011 perché, secondo la sua prospettazione, il rapporto di lavoro tra le parti intercorso era a tempo indeterminato e, da questo, scaturiva l'ingiustificatezza del licenziamento ricollegando la eccepita nullità del termine non all'esistenza del precedente contratto a tempo indeterminato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma alla circostanza che comunque egli avrebbe iniziato a lavorare per KAD3e fin dal 3 marzo 2011. L'affermazione della Corte urterebbe con il contenuto del ricorso introduttivo secondo cui il rapporto di lavoro era da considerarsi a tempo indeterminato con nullità del termine illecitamente apposto nella dichiarazione di assunzione del 14/4/2011, sia perché il contratto è stato concluso a tempo indeterminato. 1.1.-Il motivo è inammissibile. Non ha invero alcun rilievo ai fini della causa stabilire se il ricorrente avesse sostenuto con la domanda originaria la declaratoria di nullità del termine, perché il rapporto di lavoro tra le parti era da considerarsi a tempo indeterminato; piuttosto che il rapporto fosse da considerarsi a tempo indeterminato con nullità del termine illecitamente apposto successivamente. In ogni caso il motivo di ricorso si risolve nella sostanza in una censura di merito, pure inammissibile in un caso di doppia conforme, circa la natura dell'atto sottoscritto nel 2011; avendo la Corte d’appello accertato che esso non configurava una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, essendo invece un vero e proprio contratto a termine sottoscritto dal ricorrente con cui è stato regolato il successivo rapporto che si è svolto in conformità al contratto anche sul piano cronologico. Quello che conta, quindi.è che la Corte abbia accertato che il contratto in vigore, che aveva regolato il rapporto tra le parti, era soltanto quello sottoscritto il 14/4/2011 e cioè il contratto a termine e che l'altro precedente contratto non era mai divenuto efficace e non avesse quindi alcun valore sul piano giuridico. La Corte ha altresì aggiunto correttamente che il contratto a termine dirigenziale del ricorrente era sottratto per sua natura alla disciplina vincolistica ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 368/2001. 2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 a seguenti, 1353 e seguenti, 1362 seguenti, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza affermato che il rapporto dirigenziale fra l'ingegner Apollonio e KAD3 era a tempo determinato , disconoscendo immotivatamente ogni valore ed efficacia al contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dando valore contrattuale a una dichiarazione datoriale unilaterale di scienza, priva di alcun contenuto negoziale. 3.- Col terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1321 e seguenti 1353 seguenti 1362, 1372 e seguenti, 1230 e seguenti e art 2096 seguenti c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. , posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dal datore di lavoro in data 11/10/2010, accettato dall'ingegnere Apollonio, fosse un contratto sottoposto a duplice condizione sospensiva costituita per la società dalla possibilità di assunzione in data non anteriore al 1 gennaio 2011 e per il dirigente dai tempi di preavviso che l'ingegnere Apollonio doveva rispettare nel dare le dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la società su cui in quel momento prestava la sua attività. 4.- Col quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e seguenti, 1353 e seguenti, 1372 e seguenti, 1230 e seguenti e 2096 e seguenti, 2118 e 2119 c.c., degli artt. 1 e 10 decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e degli articoli 19 e 23 CCNL 24/11/2004 dei dirigenti aziende industriali in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sulla base dell'affermazione secondo cui il contratto 11/10/2010 sarebbe stato un contratto sottoposto a condizione sospensiva ed ha ritenuto che il contratto di lavoro tra le parti fosse rappresentato dalla lettera 14/4/2011 redatta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e firmata per ricevuta da Apollonio. 5.-Col quinto motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 1362 e art. 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 n.3 c.p.c. per aver dato particolare risalto probatorio al fatto che nelle buste paga dell'ing. Apollonio viene indicata come data di decorrenza del rapporto la data 14/4/2011 e che l'ultima busta paga della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è del marzo 2011. 6.- I motivi 2, 3, 4 e 5 possono essere esaminati unitariamente per la connessione delle censure. Essi sono tutti inammissibili o comunque infondati; con gli stessi motivi si intende sostenere in questa sede di legittimità che il vero contratto di lavoro fosse quello precedente e non quello successivamente sottoscritto, come invece affermato dalla Corte di merito attraverso un articolato e motivato accertamento che si fonda sul comportamento tenuto dalle parti oltre che sulla interpretazione del contenuto dei contratti. 7.-La Corte d’appello ha affermato in proposito innanzitutto che il contratto precedente era in realtà un contratto sottoposto a condizione sospensiva e comunque non era un contratto a tempo indeterminato efficace perché prevedeva testualmente che la decorrenza del contratto dipenderà dai tempi di preavviso verso la ditta attuale; il lavoratore era infatti rimasto a lavorare per il precedente datore di lavoro, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di Milano, almeno fino al marzo 2011. Successivamente, una volta cessato il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] spa, dopo il mese di marzo 2011, il ricorrente ha pacificamente sottoscritto una lettera di assunzione a tempo determinato dal 14/4/2011. La Corte ha quindi valutato gli atti ed il comportamento complessivo tenuto dalle parti ed ha riconosciuto che il rapporto realmente intervenuto era regolato da questo contratto a termine succeduto a quello costituito dalla lettera della società che non era stato eseguito, appunto perché condizionato alla cessazione del rapporto precedente. Si discute anche se la riserva espressa nell’atto del 2010 costituisse una condizione sospensiva o semplicemente un termine di decorrenza. Si tratta comunque di un aspetto irrilevante posto che quello che conta ai fini della causa è che quel primo contratto non eramai divenuto efficace e non era mai stato posto in esecuzione perché, secondo la Corte, l’unico contratto eseguito tra le parti è stato quello a termine, intervenuto successivamente. 8.-La Corte di merito non ha nemmeno condiviso la tesi del ricorrente laddove ha sostenuto di non aver neppure letto il contratto a termine quando l'ha sottoscritto; e con un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, ha richiamato in contrario la dicitura apposta alla proposta contrattuale (“Apollonio persona con un titolo di studio elevato, laurea in ingegneria, non al suo primo rapporto di lavoro, ha firmato la dichiarazione di assunzione del 14/4/2011 che conteneva anche la dicitura “ accuso ricevuta della lettera di assunzione conforme alla copia riportata e la accetto in ogni sua parte…."). Ed ha evidenziato altresì come l'appellante non avesse neppure chiesto l'annullamento del contratto per vizi della volontà, ma solo l'annullamento del termine; ed avesse parlato di dolo solo in appello. La Corte in definitiva ha motivatamente escluso che il rapporto fosse iniziato prima del 14/2/2011, anche perché la data di decorrenza del rapporto era comprovata dalla busta paga (oltre che dai testimoni), ed ha concluso per la legittimità della sottoscrizione tra le parti del contratto di lavoro a tempo determinato, affermando che l'intera prestazione lavorativa di Apollonio era avvenuta in esecuzione di quel contratto che si era poi risolto alla sua naturale scadenza; dovendosi rigettare, di conseguenza , le pretese di pagamento a titolo di indennità di preavviso e di indennità suppletiva. 9.- Quello effettuato dalla Corte di appello configura un accertamento logico,oltre che conforme a diritto e rispettoso delle regole di interpretazione negoziale, che si sottrae perciò a tutte le censure sollevate infondatamente con i motivi di ricorso. 10. Va aggiunto che il quarto motivo di ricorso è pure improcedibile in parte qua per l'omessa produzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali, posto che,com’è noto, nel giudizio di cassazione l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (ordinanza n. 6255 del 04/03/2019). 11. Pertanto, alla stregua delle premesse svolte, il ricorso de quo deve essere respinto. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5 . 500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers