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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06163/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputata è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali, con riferimento ai precedenti che possono anche essere relativi a reati estinti, perché comunque indicativi di un maggiore pericolo di reiterazione (Sez. 4 n. 41291 del 11/09/2019 Rv. 277355); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputata è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali, con riferimento ai precedenti che possono anche essere relativi a reati estinti, perché comunque indicativi di un maggiore pericolo di reiterazione (Sez. 4 n. 41291 del 11/09/2019 Rv. 277355); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 06163/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris