CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 16/02/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'affermazione di responsabilità viene censurata in termini del tutto generici, completamente avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha diffusamente esposto le risultanze comprovanti la sussistenza del reato, con particolare riguardo al silenzio mantenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] sullo sfratto ormai già convalidato, al momento della stipula dell'atto notarile con la persona offesa. Analoghi rilievi devono essere svolti quanto al diniego delle attenuanti generiche, censurato senza alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]\ [OSCURATO:PERSONA] SU1I D'[OSCURATO:PERSONA] 0, ER1A 1 2 A