CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 maggio 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo in composizione monocratica del 13 dicembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato, previa riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto aggravato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., alla pena di giustizia. L'accusa ha ad oggetto il furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede di un ciclomotore Malaguti F12 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Con la recidiva specifica, infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della eccepita incompetenza territoriale. Lamenta il ricorrente di essere stato tratto a giudizio per il reato di ricettazione di un ciclomotore commesso in luogo imprecisato in epoca successiva al 22 luglio Il reato si consuma nel luogo e nel tempo nei quali l'autore del reato riceve la res di provenienza delittuosa, non rilevando a tal fine eventuali condotte successive; conseguentemente l'incertezza del luogo ove si sarebbe consumato l'ipotizzato reato (la ricezione del bene provento di furto) avrebbe dovuto determinare l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e l'individuazione del Tribunale di Padova, quale giudice competente (l'imputato risiede nella città di Padova). La motivazione della Corte territoriale per respingere l'eccezione è legata a considerazioni di fatto quanto ai presunti sviluppi della condotta di furto e di ricettazione, a fronte dell'inequivocabile indicazione dell'imputazione (in luogo imprecisato) come originariamente formulata. 2.2. Con il secondo motivo e il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alle regole che presiedono alla formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento all'acquisizione del video in originale. La difesa lamenta il rigetto della richiesta di procedere ad una perizia antropometrica dal momento che il filmato visionato in udienza posto a fondamento della individuazione dell'imputato era caratterizzato da immagini di cattiva risoluzione (differentemente da quello che il teste di PG ha dichiarato di avere visto nel corso delle indagini e al quale la difesa non ha mai avuto accesso). La Corte territoriale, anche in contrasto con il giudice di primo grado ha affermato la riconoscibilità del Seferovic attraverso la visione del filmato e ha valorizzato l'attendibilità del teste di PG che ha dichiarato di avere riconosciuto il Seferovic, in violazione dell'art.111 Cost. Né il Tribunale è ricorso all'esercizio dei poteri istruttori esercitabili anche di ufficio ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. 2.3. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello relativa all'acquisizione originale del video e/o all'espletamento di una perizia antropometrica, come già richiesto al Tribunale di Rovigo all'udienza del 13 dicembre 2017. La motivazione sul punto si rivela manifestamente illogica essendosi limitata a ritenere il richiesto accertamento superfluo, a fronte della ferma negazione dell'imputato di essere il soggetto ripreso nel video.t 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente. La penale responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, il quale riferisce di avere riconosciuto dalla visione originale del video il Seferovic, senza peraltro averlo mai visto prima. La ulteriore circostanza che la sentenza impugnata valorizza e cioè che il teste abbia ribadito "[..]di essere sicuro al 100% anche oggi [..]", deve essere correttamente interpretata dal momento che alcuna ricognizione è stata effettuata dal teste in aula. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella specie, è stata correttamente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, in applicazione del principio secondo il quale poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo (Sez.1, n. 4127 del 12/06/1997, confl.comp.in proc. Sivari, Rv. 208400). Il ciclomotore è stato rubato in Polesella ed è stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato in [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, conformemente al principio innanzi richiamato, la competenza territoriale si è radicata in capo al giudice del Tribunale di Rovigo, non essendo necessario ricorrere ai criteri suppletivi richiamati in ricorso. 2. Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto tutti relativi alla responsabilità del ricorrente in punto di corretta individuazione dello stesso quale autore del furto, sono manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che ha già correttamente disatteso le medesime censure già contenute nell'atto di appello e ha chiarito, con motivazione immune da vizi logici, che (p.3): -Il riconoscimento dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni del teste Pedretti, la cui attendibilità non è stata posta in discussione, che ha riferito di avere visionato il filmato estrapolato dalle videocamere comunali presenti in loco e ha inequivocabilmente riconosciuto in foto e di persona il Seferovic come il soggetto ivi ripreso. -L'acquisizione del filmato in originale, così come l'espletamento della perizia antropometrica sono state correttamente valutate con motivazione logica e non contraddittoria non decisive.2.1. La Corte ha altresì evidenziato con motivazione in fatto che il fotogramma prodotto in atti, estrapolato dal video, è stato esaminato direttamente e ha condotto anch'esso al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato. 3.Aila inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell