Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 06232/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6232/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1587/2025* * UP 26/11/2025* * * 28975/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * in * il 21/03/1960avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore della parte civile * * * * ** che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.lette le conclusioni del difensore della ricorrente * * * che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 17 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Torino in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 06 febbraio 2024 l ha condannata allapena di anni 2 mesi 5 di reclusione ed euro 800 00 di multa in relazione al reato di cui all art.643 cod. pen.2.

La ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 643 cod.proc. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordinealla sussistenza del reato di circonvenzione di incapace.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su quanto affermato dalconsulente * in ordine alla condizione di infermità della persona offesa senza tenereconto di quanto dichiarato dai testi * e * in ordine alle reali condizioni psicopatologiche della persona offesa.La motivazione non terrebbe inoltre conto dell argomentazione con cui la difesa avevaevidenziato che i prelievi mensili effettuati nei periodi in cui l imputata era assente sarebberodel tutto sovrapponibili a quelli effettuati nei periodi della sua presenza con conseguentedimostrazione che le spese mensili della persona offesa erano sempre le stesse.3.

La ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis 81 e 133 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed alla determinazionedel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale a fronte di un motivo di appello puntuale e circostanziato avrebbeomesso di motivare adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche limitandosi a fare riferimento all intensità del dolo ed alla gravitàdei fatti.La motivazione sarebbe inoltre del tutto carente in ordine alla congruità della pena inflittaed alla richiesta difensiva di ridurre la pena determinata dal primo giudice.4.

La ricorrente con il terzo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art. 20 bis cod. pen. e degli artt. 56 58 e 59 legge 689/1981 nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta disostituzione della pena detentiva.La Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione sulpresupposto erroneo della tardività di tale istanza in quanto avanzata con i motivi aggiunti diappello tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la richiesta di applicazione dellesanzioni sostitutive potrebbe essere proposta anche nel corso della discussione del giudiziodi appello.L ulteriore argomentazione con cui la richiesta è stata rigettata nel merito sarebbe carenteed erronea facendo esclusivo riferimento alla peculiarità ed alle modalità della condotta allareiterazione delle condotte ed all intensità del dolo senza motivare in chiave prognosticasulle ragioni per cui gli elementi valorizzati rendano la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa e senza indicare quali sarebbero i “fondati motivi” cheosterebbero all invocata sostituzione.5.

Il difensore della ricorrente in data 19 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.6.

Il difensore della parte civile in data 20 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuoridei limiti del giudizio di legittimità restando estranei ai poteri della Corte di Cassazionequello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è al contempo aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.1.1. * premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che laricorrente ha commesso il reato di circonvenzione di incapace a seguito di una valutazionedegli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l apprezzamento delle prove.I giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali cheriprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di unadoppia conforme hanno correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi delreato di cui all art. 643 cod. pen.in considerazione dell accertato stato di minorata capacitàpsichica della vittima delle condotte induttive e manipolative poste in essere dalla ricorrentenella piena consapevolezza della condizione di particolare vulnerabilità in cui versava lapersona offesa e del conseguente compimento da parte di quest ultima di atti produttivi dieffetti giuridici dannosi.Peraltro a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla ricorrente la Corteterritoriale ha valutato e confutato le deduzioni difensive nonché argomentato in modo logicoe coerente in ordine alla ritenuta irrilevanza di quanto dichiarato dai testi * e* vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata .Tale complessiva ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili intermini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.1.2.

Il ricorso a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appellonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotatadi univoca oggettiva e immediata valenza esplicativa tale cioè da disarticolare aprescindere da ogni soggettiva valutazione il costrutto argomentativo della decisioneimpugnata per l intrinseca incompatibilità degli enunciati.La ricorrente invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra lediverse ricostruzioni quella a lei più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dallaCorte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimerito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.2.

Il secondo motivo è in parte non consentito ed in parte dedotto in carenza di interesse.2.1.

Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione coerente con le risultanzeprocessuali ed esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione.

Inparticolare i giudici di appello hanno rimarcato l inesistenza di motivi idonei a giustificare laprevalenza delle attenuanti generiche valorizzando maggiormente la gravità dei fatti e laparticolare intensità del dolo a fronte dell incensuratezza della ricorrente e del correttocomportamento processuale vedi pag. 7 della sentenza impugnata .Deve in proposito ribadirsi il principio di diritto secondo cui il giudice di merito nel motivareil giudizio di equivalenza non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti edinsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo dialcuni dei parametri previsti dall art. 133 cod. pen. * 5 n. 33114 del 08/10/2020 *279838 02 * 4 n. 36957 del 30/09/2025 * non massimata .2.2.

La censura con cui la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio è generica e dedotta in carenza di interesse.Deve essere in proposito rimarcato che la Corte territoriale in accoglimento del motivo diappello ha concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ridotto la penadeterminata dal primo giudice vedi pag. 7 della sentenza impugnata .La difesa a fronte di tale significativa riduzione si è limitata a lamentare carenza dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza argomentarein alcun modo sull eventuale incongruità della pena rideterminata dai giudici di appello esenza evidenziare elementi su cui fondare una maggiore mitigazione della sanzione dellapena.3.

Il terzo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato.3.1.

È erronea l assunzione difensiva secondo cui nel caso di specie l istanza diconversione avrebbe potuto essere validamente proposta anche in occasione delladiscussione del giudizio di appello.Va al riguardo evidenziato che il reato di circonvenzione di incapace è stato contestatoquale reato permanente e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2024.

Ne discende che non essendo applicabile la disciplinatransitoria operante per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 gravava sullaricorrente l onere di attivare il subprocedimento di conversione della pena detentiva già conl atto di appello ovvero nei limiti consentiti mediante i motivi nuovi vedi * 2 n. 30238 del17/06/2025 * non massimata .3.2. * premesso deve essere affermato che la possibilità di accedere ad un trattamentopiù favorevole ai sensi dell art. 545 bis cod. proc. pen. in quanto attinente a un profilo dinatura sostanziale della disciplina sanzionatoria deve essere coordinata con le regole chegovernano il giudizio di secondo grado e segnatamente con l art. 597 comma primo cod.proc. pen. che circoscrive l ambito di cognizione del giudice dell impugnazione ai punti delladecisione devoluti dai motivi proposti.Del resto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte * U. n. 1 del19/01/2000 * * 216239 per “punto di decisione” deve intendersi ogni singolastatuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione e idonea a formare oggettodi autonoma impugnazione nozione nella quale rientra appunto il complesso dellestatuizioni afferenti alla concedibilità delle pene sostitutive.In tale prospettiva va quindi ribadito che le questioni concernenti la concessione delle penesostitutive integrano un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alladeterminazione della pena e come tale richiedono un espressa e specifica devoluzionemediante puntuale e tempestiva indicazione ai sensi dell art. 581 comma 1 lett. a cod.proc. pen.La decisione in ordine all applicazione di una sanzione sostitutiva infatti implica la soluzionedi una pluralità di questioni specifiche distinte da quelle inerenti alla commisurazione dellapena e può comportare almeno potenzialmente la necessità di accertamenti istruttoriulteriori rispetto a quelli occorrenti per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.Peraltro questa Corte nel suo massimo consesso ha già affrontato la problematica relativaalla possibilità in sede di gravame di ritenere assimilabile la richiesta di rimodulazione deltrattamento sanzionatorio a quella solo apparentemente analoga di sostituzione della penachiarendo che pur attenendo entrambe a un “punto” e non a un “capo” della decisione ledue questioni non sono sovrapponibili e che le eccezioni tassativamente previste dall art.597 comma quinto cod. proc. pen. in deroga al principio devolutivo dell appello nonlegittimano alcuna estensione generalizzata della possibilità di sostituire la pena detentiva vedi * 6 n. 6257 del 27/01/2016 * * 266500 e * U n. 12872 del19/01/2017 * * 269125 – 01 in tema di sostituzione della pena ex art. 58 della leggen. 689 del 1981 .3.3.

Nel caso in esame la difesa pur avendo impugnato la sentenza di primo gradodeducendo la gravosità del trattamento sanzionatorio e sollecitandone una mitigazione nonha tuttavia formulato alcuna specifica richiesta in punto di pena sostitutiva tale istanza èstata invece avanzata esclusivamente nei motivi nuovi depositati in data 31 marzo 2025sede non idonea alla luce dei limiti oggettivi del giudizio di appello fissati dall art. 597comma primo cod. proc. pen. ad ampliare il thema decidendum oltre quanto devoluto con imotivi di gravame.3.4.

In aggiunta a quanto sin qui esposto va ulteriormente evidenziato che i giudici diappello con motivazione sintetica ma immune da vizi logici e giuridici hanno escluso lameritevolezza della ricorrente rispetto al beneficio invocato valorizzando la gravità dellemodalità del fatto la reiterazione delle condotte illecite e la peculiare intensità del dolodesumibile dal complessivo comportamento dell imputata elementi che nel loro insiemerendevano la pena sostitutiva in concreto inidonea al perseguimento della sua precipuafunzione rieducativa cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato . * ricostruzione noncensurabile sotto i profili della completezza e della coerenza argomentativa poggia suapprezzamenti di merito non qualificabili come contraddittori né manifestamente illogici epertanto non scrutinabili in questa sede.Del resto la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionaledel giudice da compiersi nel rispetto dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. tenendo conto tral altro delle modalità del fatto oggetto di condanna e della personalità del condannato senzache sia necessario prendere in esame in modo analitico tutti i parametri contemplati dalladisposizione ben potendo la motivazione concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi ai finidella decisione * 3 n. 9708 del 16/02/2024 * * 286031 – 01 * 4 n. 37444del 16/10/2025 * non massimata .Nel caso di specie inoltre il ricorso non chiarisce per quali ragioni la pena sostitutivaavrebbe dovuto essere reputata maggiormente idonea in concreto a soddisfare l esigenzarieducativa ne discende che la ricorrente non ha assolto all onere di corroborare la relativaistanza con specifiche deduzioni calibrate sulla fattispecie con conseguente genericità delladoglianza * 2 n. 14168 del 25/03/2025 * in motivazione * 287820 – 01 .4.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila ciascuno così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dallaparte civile * * che in base alla qualità dell opera prestata in relazione allanatura e all entità delle questioni dedotte vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6232/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1587/2025* * UP 26/11/2025* * * 28975/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * in * il 21/03/1960avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore della parte civile * * * * ** che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.lette le conclusioni del difensore della ricorrente * * * che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 17 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Torino in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 06 febbraio 2024 l ha condannata allapena di anni 2 mesi 5 di reclusione ed euro 800 00 di multa in relazione al reato di cui all art.643 cod. pen.2.

La ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 643 cod.proc. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordinealla sussistenza del reato di circonvenzione di incapace.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su quanto affermato dalconsulente * in ordine alla condizione di infermità della persona offesa senza tenereconto di quanto dichiarato dai testi * e * in ordine alle reali condizioni psicopatologiche della persona offesa.La motivazione non terrebbe inoltre conto dell argomentazione con cui la difesa avevaevidenziato che i prelievi mensili effettuati nei periodi in cui l imputata era assente sarebberodel tutto sovrapponibili a quelli effettuati nei periodi della sua presenza con conseguentedimostrazione che le spese mensili della persona offesa erano sempre le stesse.3.

La ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis 81 e 133 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed alla determinazionedel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale a fronte di un motivo di appello puntuale e circostanziato avrebbeomesso di motivare adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche limitandosi a fare riferimento all intensità del dolo ed alla gravitàdei fatti.La motivazione sarebbe inoltre del tutto carente in ordine alla congruità della pena inflittaed alla richiesta difensiva di ridurre la pena determinata dal primo giudice.4.

La ricorrente con il terzo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art. 20 bis cod. pen. e degli artt. 56 58 e 59 legge 689/1981 nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta disostituzione della pena detentiva.La Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione sulpresupposto erroneo della tardività di tale istanza in quanto avanzata con i motivi aggiunti diappello tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la richiesta di applicazione dellesanzioni sostitutive potrebbe essere proposta anche nel corso della discussione del giudiziodi appello.L ulteriore argomentazione con cui la richiesta è stata rigettata nel merito sarebbe carenteed erronea facendo esclusivo riferimento alla peculiarità ed alle modalità della condotta allareiterazione delle condotte ed all intensità del dolo senza motivare in chiave prognosticasulle ragioni per cui gli elementi valorizzati rendano la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa e senza indicare quali sarebbero i “fondati motivi” cheosterebbero all invocata sostituzione.5.

Il difensore della ricorrente in data 19 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.6.

Il difensore della parte civile in data 20 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuoridei limiti del giudizio di legittimità restando estranei ai poteri della Corte di Cassazionequello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è al contempo aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.1.1. * premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che laricorrente ha commesso il reato di circonvenzione di incapace a seguito di una valutazionedegli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l apprezzamento delle prove.I giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali cheriprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di unadoppia conforme hanno correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi delreato di cui all art. 643 cod. pen.in considerazione dell accertato stato di minorata capacitàpsichica della vittima delle condotte induttive e manipolative poste in essere dalla ricorrentenella piena consapevolezza della condizione di particolare vulnerabilità in cui versava lapersona offesa e del conseguente compimento da parte di quest ultima di atti produttivi dieffetti giuridici dannosi.Peraltro a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla ricorrente la Corteterritoriale ha valutato e confutato le deduzioni difensive nonché argomentato in modo logicoe coerente in ordine alla ritenuta irrilevanza di quanto dichiarato dai testi * e* vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata .Tale complessiva ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili intermini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.1.2.

Il ricorso a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appellonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotatadi univoca oggettiva e immediata valenza esplicativa tale cioè da disarticolare aprescindere da ogni soggettiva valutazione il costrutto argomentativo della decisioneimpugnata per l intrinseca incompatibilità degli enunciati.La ricorrente invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra lediverse ricostruzioni quella a lei più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dallaCorte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimerito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.2.

Il secondo motivo è in parte non consentito ed in parte dedotto in carenza di interesse.2.1.

Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione coerente con le risultanzeprocessuali ed esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione.

Inparticolare i giudici di appello hanno rimarcato l inesistenza di motivi idonei a giustificare laprevalenza delle attenuanti generiche valorizzando maggiormente la gravità dei fatti e laparticolare intensità del dolo a fronte dell incensuratezza della ricorrente e del correttocomportamento processuale vedi pag. 7 della sentenza impugnata .Deve in proposito ribadirsi il principio di diritto secondo cui il giudice di merito nel motivareil giudizio di equivalenza non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti edinsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo dialcuni dei parametri previsti dall art. 133 cod. pen. * 5 n. 33114 del 08/10/2020 *279838 02 * 4 n. 36957 del 30/09/2025 * non massimata .2.2.

La censura con cui la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio è generica e dedotta in carenza di interesse.Deve essere in proposito rimarcato che la Corte territoriale in accoglimento del motivo diappello ha concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ridotto la penadeterminata dal primo giudice vedi pag. 7 della sentenza impugnata .La difesa a fronte di tale significativa riduzione si è limitata a lamentare carenza dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza argomentarein alcun modo sull eventuale incongruità della pena rideterminata dai giudici di appello esenza evidenziare elementi su cui fondare una maggiore mitigazione della sanzione dellapena.3.

Il terzo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato.3.1.

È erronea l assunzione difensiva secondo cui nel caso di specie l istanza diconversione avrebbe potuto essere validamente proposta anche in occasione delladiscussione del giudizio di appello.Va al riguardo evidenziato che il reato di circonvenzione di incapace è stato contestatoquale reato permanente e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2024.

Ne discende che non essendo applicabile la disciplinatransitoria operante per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 gravava sullaricorrente l onere di attivare il subprocedimento di conversione della pena detentiva già conl atto di appello ovvero nei limiti consentiti mediante i motivi nuovi vedi * 2 n. 30238 del17/06/2025 * non massimata .3.2. * premesso deve essere affermato che la possibilità di accedere ad un trattamentopiù favorevole ai sensi dell art. 545 bis cod. proc. pen. in quanto attinente a un profilo dinatura sostanziale della disciplina sanzionatoria deve essere coordinata con le regole chegovernano il giudizio di secondo grado e segnatamente con l art. 597 comma primo cod.proc. pen. che circoscrive l ambito di cognizione del giudice dell impugnazione ai punti delladecisione devoluti dai motivi proposti.Del resto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte * U. n. 1 del19/01/2000 * * 216239 per “punto di decisione” deve intendersi ogni singolastatuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione e idonea a formare oggettodi autonoma impugnazione nozione nella quale rientra appunto il complesso dellestatuizioni afferenti alla concedibilità delle pene sostitutive.In tale prospettiva va quindi ribadito che le questioni concernenti la concessione delle penesostitutive integrano un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alladeterminazione della pena e come tale richiedono un espressa e specifica devoluzionemediante puntuale e tempestiva indicazione ai sensi dell art. 581 comma 1 lett. a cod.proc. pen.La decisione in ordine all applicazione di una sanzione sostitutiva infatti implica la soluzionedi una pluralità di questioni specifiche distinte da quelle inerenti alla commisurazione dellapena e può comportare almeno potenzialmente la necessità di accertamenti istruttoriulteriori rispetto a quelli occorrenti per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.Peraltro questa Corte nel suo massimo consesso ha già affrontato la problematica relativaalla possibilità in sede di gravame di ritenere assimilabile la richiesta di rimodulazione deltrattamento sanzionatorio a quella solo apparentemente analoga di sostituzione della penachiarendo che pur attenendo entrambe a un “punto” e non a un “capo” della decisione ledue questioni non sono sovrapponibili e che le eccezioni tassativamente previste dall art.597 comma quinto cod. proc. pen. in deroga al principio devolutivo dell appello nonlegittimano alcuna estensione generalizzata della possibilità di sostituire la pena detentiva vedi * 6 n. 6257 del 27/01/2016 * * 266500 e * U n. 12872 del19/01/2017 * * 269125 – 01 in tema di sostituzione della pena ex art. 58 della leggen. 689 del 1981 .3.3.

Nel caso in esame la difesa pur avendo impugnato la sentenza di primo gradodeducendo la gravosità del trattamento sanzionatorio e sollecitandone una mitigazione nonha tuttavia formulato alcuna specifica richiesta in punto di pena sostitutiva tale istanza èstata invece avanzata esclusivamente nei motivi nuovi depositati in data 31 marzo 2025sede non idonea alla luce dei limiti oggettivi del giudizio di appello fissati dall art. 597comma primo cod. proc. pen. ad ampliare il thema decidendum oltre quanto devoluto con imotivi di gravame.3.4.

In aggiunta a quanto sin qui esposto va ulteriormente evidenziato che i giudici diappello con motivazione sintetica ma immune da vizi logici e giuridici hanno escluso lameritevolezza della ricorrente rispetto al beneficio invocato valorizzando la gravità dellemodalità del fatto la reiterazione delle condotte illecite e la peculiare intensità del dolodesumibile dal complessivo comportamento dell imputata elementi che nel loro insiemerendevano la pena sostitutiva in concreto inidonea al perseguimento della sua precipuafunzione rieducativa cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato . * ricostruzione noncensurabile sotto i profili della completezza e della coerenza argomentativa poggia suapprezzamenti di merito non qualificabili come contraddittori né manifestamente illogici epertanto non scrutinabili in questa sede.Del resto la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionaledel giudice da compiersi nel rispetto dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. tenendo conto tral altro delle modalità del fatto oggetto di condanna e della personalità del condannato senzache sia necessario prendere in esame in modo analitico tutti i parametri contemplati dalladisposizione ben potendo la motivazione concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi ai finidella decisione * 3 n. 9708 del 16/02/2024 * * 286031 – 01 * 4 n. 37444del 16/10/2025 * non massimata .Nel caso di specie inoltre il ricorso non chiarisce per quali ragioni la pena sostitutivaavrebbe dovuto essere reputata maggiormente idonea in concreto a soddisfare l esigenzarieducativa ne discende che la ricorrente non ha assolto all onere di corroborare la relativaistanza con specifiche deduzioni calibrate sulla fattispecie con conseguente genericità delladoglianza * 2 n. 14168 del 25/03/2025 * in motivazione * 287820 – 01 .4.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila ciascuno così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dallaparte civile * * che in base alla qualità dell opera prestata in relazione allanatura e all entità delle questioni dedotte vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.

Condannainoltre l imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile * * che liquida in complessivi euro 3.510/00oltre accessori di legge.Così è deciso 26/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.

Condannainoltre l imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile * * che liquida in complessivi euro 3.510/00oltre accessori di legge.Così è deciso 26/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6232/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1587/2025* * UP 26/11/2025* * * 28975/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * in * il 21/03/1960avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore della parte civile * * * * ** che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.lette le conclusioni del difensore della ricorrente * * * che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 17 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Torino in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 06 febbraio 2024 l ha condannata allapena di anni 2 mesi 5 di reclusione ed euro 800 00 di multa in relazione al reato di cui all art.643 cod. pen.2. La ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 643 cod.proc. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordinealla sussistenza del reato di circonvenzione di incapace.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su quanto affermato dalconsulente * in ordine alla condizione di infermità della persona offesa senza tenereconto di quanto dichiarato dai testi * e * in ordine alle reali condizioni psicopatologiche della persona offesa.La motivazione non terrebbe inoltre conto dell argomentazione con cui la difesa avevaevidenziato che i prelievi mensili effettuati nei periodi in cui l imputata era assente sarebberodel tutto sovrapponibili a quelli effettuati nei periodi della sua presenza con conseguentedimostrazione che le spese mensili della persona offesa erano sempre le stesse.3. La ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis 81 e 133 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed alla determinazionedel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale a fronte di un motivo di appello puntuale e circostanziato avrebbeomesso di motivare adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche limitandosi a fare riferimento all intensità del dolo ed alla gravitàdei fatti.La motivazione sarebbe inoltre del tutto carente in ordine alla congruità della pena inflittaed alla richiesta difensiva di ridurre la pena determinata dal primo giudice.4. La ricorrente con il terzo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art. 20 bis cod. pen. e degli artt. 56 58 e 59 legge 689/1981 nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta disostituzione della pena detentiva.La Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione sulpresupposto erroneo della tardività di tale istanza in quanto avanzata con i motivi aggiunti diappello tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la richiesta di applicazione dellesanzioni sostitutive potrebbe essere proposta anche nel corso della discussione del giudiziodi appello.L ulteriore argomentazione con cui la richiesta è stata rigettata nel merito sarebbe carenteed erronea facendo esclusivo riferimento alla peculiarità ed alle modalità della condotta allareiterazione delle condotte ed all intensità del dolo senza motivare in chiave prognosticasulle ragioni per cui gli elementi valorizzati rendano la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa e senza indicare quali sarebbero i “fondati motivi” cheosterebbero all invocata sostituzione.5. Il difensore della ricorrente in data 19 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.6. Il difensore della parte civile in data 20 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuoridei limiti del giudizio di legittimità restando estranei ai poteri della Corte di Cassazionequello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è al contempo aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.1.1. * premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che laricorrente ha commesso il reato di circonvenzione di incapace a seguito di una valutazionedegli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l apprezzamento delle prove.I giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali cheriprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di unadoppia conforme hanno correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi delreato di cui all art. 643 cod. pen.in considerazione dell accertato stato di minorata capacitàpsichica della vittima delle condotte induttive e manipolative poste in essere dalla ricorrentenella piena consapevolezza della condizione di particolare vulnerabilità in cui versava lapersona offesa e del conseguente compimento da parte di quest ultima di atti produttivi dieffetti giuridici dannosi.Peraltro a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla ricorrente la Corteterritoriale ha valutato e confutato le deduzioni difensive nonché argomentato in modo logicoe coerente in ordine alla ritenuta irrilevanza di quanto dichiarato dai testi * e* vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata .Tale complessiva ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili intermini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.1.2. Il ricorso a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appellonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotatadi univoca oggettiva e immediata valenza esplicativa tale cioè da disarticolare aprescindere da ogni soggettiva valutazione il costrutto argomentativo della decisioneimpugnata per l intrinseca incompatibilità degli enunciati.La ricorrente invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra lediverse ricostruzioni quella a lei più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dallaCorte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimerito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.2. Il secondo motivo è in parte non consentito ed in parte dedotto in carenza di interesse.2.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione coerente con le risultanzeprocessuali ed esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione. Inparticolare i giudici di appello hanno rimarcato l inesistenza di motivi idonei a giustificare laprevalenza delle attenuanti generiche valorizzando maggiormente la gravità dei fatti e laparticolare intensità del dolo a fronte dell incensuratezza della ricorrente e del correttocomportamento processuale vedi pag. 7 della sentenza impugnata .Deve in proposito ribadirsi il principio di diritto secondo cui il giudice di merito nel motivareil giudizio di equivalenza non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti edinsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo dialcuni dei parametri previsti dall art. 133 cod. pen. * 5 n. 33114 del 08/10/2020 *279838 02 * 4 n. 36957 del 30/09/2025 * non massimata .2.2. La censura con cui la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio è generica e dedotta in carenza di interesse.Deve essere in proposito rimarcato che la Corte territoriale in accoglimento del motivo diappello ha concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ridotto la penadeterminata dal primo giudice vedi pag. 7 della sentenza impugnata .La difesa a fronte di tale significativa riduzione si è limitata a lamentare carenza dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza argomentarein alcun modo sull eventuale incongruità della pena rideterminata dai giudici di appello esenza evidenziare elementi su cui fondare una maggiore mitigazione della sanzione dellapena.3. Il terzo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato.3.1. È erronea l assunzione difensiva secondo cui nel caso di specie l istanza diconversione avrebbe potuto essere validamente proposta anche in occasione delladiscussione del giudizio di appello.Va al riguardo evidenziato che il reato di circonvenzione di incapace è stato contestatoquale reato permanente e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2024. Ne discende che non essendo applicabile la disciplinatransitoria operante per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 gravava sullaricorrente l onere di attivare il subprocedimento di conversione della pena detentiva già conl atto di appello ovvero nei limiti consentiti mediante i motivi nuovi vedi * 2 n. 30238 del17/06/2025 * non massimata .3.2. * premesso deve essere affermato che la possibilità di accedere ad un trattamentopiù favorevole ai sensi dell art. 545 bis cod. proc. pen. in quanto attinente a un profilo dinatura sostanziale della disciplina sanzionatoria deve essere coordinata con le regole chegovernano il giudizio di secondo grado e segnatamente con l art. 597 comma primo cod.proc. pen. che circoscrive l ambito di cognizione del giudice dell impugnazione ai punti delladecisione devoluti dai motivi proposti.Del resto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte * U. n. 1 del19/01/2000 * * 216239 per “punto di decisione” deve intendersi ogni singolastatuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione e idonea a formare oggettodi autonoma impugnazione nozione nella quale rientra appunto il complesso dellestatuizioni afferenti alla concedibilità delle pene sostitutive.In tale prospettiva va quindi ribadito che le questioni concernenti la concessione delle penesostitutive integrano un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alladeterminazione della pena e come tale richiedono un espressa e specifica devoluzionemediante puntuale e tempestiva indicazione ai sensi dell art. 581 comma 1 lett. a cod.proc. pen.La decisione in ordine all applicazione di una sanzione sostitutiva infatti implica la soluzionedi una pluralità di questioni specifiche distinte da quelle inerenti alla commisurazione dellapena e può comportare almeno potenzialmente la necessità di accertamenti istruttoriulteriori rispetto a quelli occorrenti per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.Peraltro questa Corte nel suo massimo consesso ha già affrontato la problematica relativaalla possibilità in sede di gravame di ritenere assimilabile la richiesta di rimodulazione deltrattamento sanzionatorio a quella solo apparentemente analoga di sostituzione della penachiarendo che pur attenendo entrambe a un “punto” e non a un “capo” della decisione ledue questioni non sono sovrapponibili e che le eccezioni tassativamente previste dall art.597 comma quinto cod. proc. pen. in deroga al principio devolutivo dell appello nonlegittimano alcuna estensione generalizzata della possibilità di sostituire la pena detentiva vedi * 6 n. 6257 del 27/01/2016 * * 266500 e * U n. 12872 del19/01/2017 * * 269125 – 01 in tema di sostituzione della pena ex art. 58 della leggen. 689 del 1981 .3.3. Nel caso in esame la difesa pur avendo impugnato la sentenza di primo gradodeducendo la gravosità del trattamento sanzionatorio e sollecitandone una mitigazione nonha tuttavia formulato alcuna specifica richiesta in punto di pena sostitutiva tale istanza èstata invece avanzata esclusivamente nei motivi nuovi depositati in data 31 marzo 2025sede non idonea alla luce dei limiti oggettivi del giudizio di appello fissati dall art. 597comma primo cod. proc. pen. ad ampliare il thema decidendum oltre quanto devoluto con imotivi di gravame.3.4. In aggiunta a quanto sin qui esposto va ulteriormente evidenziato che i giudici diappello con motivazione sintetica ma immune da vizi logici e giuridici hanno escluso lameritevolezza della ricorrente rispetto al beneficio invocato valorizzando la gravità dellemodalità del fatto la reiterazione delle condotte illecite e la peculiare intensità del dolodesumibile dal complessivo comportamento dell imputata elementi che nel loro insiemerendevano la pena sostitutiva in concreto inidonea al perseguimento della sua precipuafunzione rieducativa cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato . * ricostruzione noncensurabile sotto i profili della completezza e della coerenza argomentativa poggia suapprezzamenti di merito non qualificabili come contraddittori né manifestamente illogici epertanto non scrutinabili in questa sede.Del resto la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionaledel giudice da compiersi nel rispetto dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. tenendo conto tral altro delle modalità del fatto oggetto di condanna e della personalità del condannato senzache sia necessario prendere in esame in modo analitico tutti i parametri contemplati dalladisposizione ben potendo la motivazione concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi ai finidella decisione * 3 n. 9708 del 16/02/2024 * * 286031 – 01 * 4 n. 37444del 16/10/2025 * non massimata .Nel caso di specie inoltre il ricorso non chiarisce per quali ragioni la pena sostitutivaavrebbe dovuto essere reputata maggiormente idonea in concreto a soddisfare l esigenzarieducativa ne discende che la ricorrente non ha assolto all onere di corroborare la relativaistanza con specifiche deduzioni calibrate sulla fattispecie con conseguente genericità delladoglianza * 2 n. 14168 del 25/03/2025 * in motivazione * 287820 – 01 .4. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila ciascuno così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dallaparte civile * * che in base alla qualità dell opera prestata in relazione allanatura e all entità delle questioni dedotte vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6232/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1587/2025* * UP 26/11/2025* * * 28975/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * in * il 21/03/1960avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore della parte civile * * * * ** che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.lette le conclusioni del difensore della ricorrente * * * che ha insistito neimotivi di ricorso e chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * a mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 17 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Torino in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 06 febbraio 2024 l ha condannata allapena di anni 2 mesi 5 di reclusione ed euro 800 00 di multa in relazione al reato di cui all art.643 cod. pen.2. La ricorrente con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 643 cod.proc. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordinealla sussistenza del reato di circonvenzione di incapace.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su quanto affermato dalconsulente * in ordine alla condizione di infermità della persona offesa senza tenereconto di quanto dichiarato dai testi * e * in ordine alle reali condizioni psicopatologiche della persona offesa.La motivazione non terrebbe inoltre conto dell argomentazione con cui la difesa avevaevidenziato che i prelievi mensili effettuati nei periodi in cui l imputata era assente sarebberodel tutto sovrapponibili a quelli effettuati nei periodi della sua presenza con conseguentedimostrazione che le spese mensili della persona offesa erano sempre le stesse.3. La ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis 81 e 133 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed alla determinazionedel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale a fronte di un motivo di appello puntuale e circostanziato avrebbeomesso di motivare adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche limitandosi a fare riferimento all intensità del dolo ed alla gravitàdei fatti.La motivazione sarebbe inoltre del tutto carente in ordine alla congruità della pena inflittaed alla richiesta difensiva di ridurre la pena determinata dal primo giudice.4. La ricorrente con il terzo motivo di impugnazione lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell art. 20 bis cod. pen. e degli artt. 56 58 e 59 legge 689/1981 nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta disostituzione della pena detentiva.La Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione sulpresupposto erroneo della tardività di tale istanza in quanto avanzata con i motivi aggiunti diappello tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la richiesta di applicazione dellesanzioni sostitutive potrebbe essere proposta anche nel corso della discussione del giudiziodi appello.L ulteriore argomentazione con cui la richiesta è stata rigettata nel merito sarebbe carenteed erronea facendo esclusivo riferimento alla peculiarità ed alle modalità della condotta allareiterazione delle condotte ed all intensità del dolo senza motivare in chiave prognosticasulle ragioni per cui gli elementi valorizzati rendano la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa e senza indicare quali sarebbero i “fondati motivi” cheosterebbero all invocata sostituzione.5. Il difensore della ricorrente in data 19 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.6. Il difensore della parte civile in data 20 novembre 2025 ha depositato conclusioni scrittecon le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuoridei limiti del giudizio di legittimità restando estranei ai poteri della Corte di Cassazionequello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è al contempo aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.1.1. * premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che laricorrente ha commesso il reato di circonvenzione di incapace a seguito di una valutazionedegli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l apprezzamento delle prove.I giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali cheriprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di unadoppia conforme hanno correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi delreato di cui all art. 643 cod. pen.in considerazione dell accertato stato di minorata capacitàpsichica della vittima delle condotte induttive e manipolative poste in essere dalla ricorrentenella piena consapevolezza della condizione di particolare vulnerabilità in cui versava lapersona offesa e del conseguente compimento da parte di quest ultima di atti produttivi dieffetti giuridici dannosi.Peraltro a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla ricorrente la Corteterritoriale ha valutato e confutato le deduzioni difensive nonché argomentato in modo logicoe coerente in ordine alla ritenuta irrilevanza di quanto dichiarato dai testi * e* vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata .Tale complessiva ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili intermini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.1.2. Il ricorso a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appellonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotatadi univoca oggettiva e immediata valenza esplicativa tale cioè da disarticolare aprescindere da ogni soggettiva valutazione il costrutto argomentativo della decisioneimpugnata per l intrinseca incompatibilità degli enunciati.La ricorrente invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra lediverse ricostruzioni quella a lei più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dallaCorte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimerito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.2. Il secondo motivo è in parte non consentito ed in parte dedotto in carenza di interesse.2.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione coerente con le risultanzeprocessuali ed esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione. Inparticolare i giudici di appello hanno rimarcato l inesistenza di motivi idonei a giustificare laprevalenza delle attenuanti generiche valorizzando maggiormente la gravità dei fatti e laparticolare intensità del dolo a fronte dell incensuratezza della ricorrente e del correttocomportamento processuale vedi pag. 7 della sentenza impugnata .Deve in proposito ribadirsi il principio di diritto secondo cui il giudice di merito nel motivareil giudizio di equivalenza non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti edinsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo dialcuni dei parametri previsti dall art. 133 cod. pen. * 5 n. 33114 del 08/10/2020 *279838 02 * 4 n. 36957 del 30/09/2025 * non massimata .2.2. La censura con cui la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio è generica e dedotta in carenza di interesse.Deve essere in proposito rimarcato che la Corte territoriale in accoglimento del motivo diappello ha concesso alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche e ridotto la penadeterminata dal primo giudice vedi pag. 7 della sentenza impugnata .La difesa a fronte di tale significativa riduzione si è limitata a lamentare carenza dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza argomentarein alcun modo sull eventuale incongruità della pena rideterminata dai giudici di appello esenza evidenziare elementi su cui fondare una maggiore mitigazione della sanzione dellapena.3. Il terzo motivo di ricorso è al contempo generico e manifestamente infondato.3.1. È erronea l assunzione difensiva secondo cui nel caso di specie l istanza diconversione avrebbe potuto essere validamente proposta anche in occasione delladiscussione del giudizio di appello.Va al riguardo evidenziato che il reato di circonvenzione di incapace è stato contestatoquale reato permanente e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2024. Ne discende che non essendo applicabile la disciplinatransitoria operante per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 gravava sullaricorrente l onere di attivare il subprocedimento di conversione della pena detentiva già conl atto di appello ovvero nei limiti consentiti mediante i motivi nuovi vedi * 2 n. 30238 del17/06/2025 * non massimata .3.2. * premesso deve essere affermato che la possibilità di accedere ad un trattamentopiù favorevole ai sensi dell art. 545 bis cod. proc. pen. in quanto attinente a un profilo dinatura sostanziale della disciplina sanzionatoria deve essere coordinata con le regole chegovernano il giudizio di secondo grado e segnatamente con l art. 597 comma primo cod.proc. pen. che circoscrive l ambito di cognizione del giudice dell impugnazione ai punti delladecisione devoluti dai motivi proposti.Del resto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte * U. n. 1 del19/01/2000 * * 216239 per “punto di decisione” deve intendersi ogni singolastatuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione e idonea a formare oggettodi autonoma impugnazione nozione nella quale rientra appunto il complesso dellestatuizioni afferenti alla concedibilità delle pene sostitutive.In tale prospettiva va quindi ribadito che le questioni concernenti la concessione delle penesostitutive integrano un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alladeterminazione della pena e come tale richiedono un espressa e specifica devoluzionemediante puntuale e tempestiva indicazione ai sensi dell art. 581 comma 1 lett. a cod.proc. pen.La decisione in ordine all applicazione di una sanzione sostitutiva infatti implica la soluzionedi una pluralità di questioni specifiche distinte da quelle inerenti alla commisurazione dellapena e può comportare almeno potenzialmente la necessità di accertamenti istruttoriulteriori rispetto a quelli occorrenti per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.Peraltro questa Corte nel suo massimo consesso ha già affrontato la problematica relativaalla possibilità in sede di gravame di ritenere assimilabile la richiesta di rimodulazione deltrattamento sanzionatorio a quella solo apparentemente analoga di sostituzione della penachiarendo che pur attenendo entrambe a un “punto” e non a un “capo” della decisione ledue questioni non sono sovrapponibili e che le eccezioni tassativamente previste dall art.597 comma quinto cod. proc. pen. in deroga al principio devolutivo dell appello nonlegittimano alcuna estensione generalizzata della possibilità di sostituire la pena detentiva vedi * 6 n. 6257 del 27/01/2016 * * 266500 e * U n. 12872 del19/01/2017 * * 269125 – 01 in tema di sostituzione della pena ex art. 58 della leggen. 689 del 1981 .3.3. Nel caso in esame la difesa pur avendo impugnato la sentenza di primo gradodeducendo la gravosità del trattamento sanzionatorio e sollecitandone una mitigazione nonha tuttavia formulato alcuna specifica richiesta in punto di pena sostitutiva tale istanza èstata invece avanzata esclusivamente nei motivi nuovi depositati in data 31 marzo 2025sede non idonea alla luce dei limiti oggettivi del giudizio di appello fissati dall art. 597comma primo cod. proc. pen. ad ampliare il thema decidendum oltre quanto devoluto con imotivi di gravame.3.4. In aggiunta a quanto sin qui esposto va ulteriormente evidenziato che i giudici diappello con motivazione sintetica ma immune da vizi logici e giuridici hanno escluso lameritevolezza della ricorrente rispetto al beneficio invocato valorizzando la gravità dellemodalità del fatto la reiterazione delle condotte illecite e la peculiare intensità del dolodesumibile dal complessivo comportamento dell imputata elementi che nel loro insiemerendevano la pena sostitutiva in concreto inidonea al perseguimento della sua precipuafunzione rieducativa cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato . * ricostruzione noncensurabile sotto i profili della completezza e della coerenza argomentativa poggia suapprezzamenti di merito non qualificabili come contraddittori né manifestamente illogici epertanto non scrutinabili in questa sede.Del resto la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionaledel giudice da compiersi nel rispetto dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. tenendo conto tral altro delle modalità del fatto oggetto di condanna e della personalità del condannato senzache sia necessario prendere in esame in modo analitico tutti i parametri contemplati dalladisposizione ben potendo la motivazione concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi ai finidella decisione * 3 n. 9708 del 16/02/2024 * * 286031 – 01 * 4 n. 37444del 16/10/2025 * non massimata .Nel caso di specie inoltre il ricorso non chiarisce per quali ragioni la pena sostitutivaavrebbe dovuto essere reputata maggiormente idonea in concreto a soddisfare l esigenzarieducativa ne discende che la ricorrente non ha assolto all onere di corroborare la relativaistanza con specifiche deduzioni calibrate sulla fattispecie con conseguente genericità delladoglianza * 2 n. 14168 del 25/03/2025 * in motivazione * 287820 – 01 .4. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila ciascuno così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dallaparte civile * * che in base alla qualità dell opera prestata in relazione allanatura e all entità delle questioni dedotte vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. Condannainoltre l imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile * * che liquida in complessivi euro 3.510/00oltre accessori di legge.Così è deciso 26/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. Condannainoltre l imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile * * che liquida in complessivi euro 3.510/00oltre accessori di legge.Così è deciso 26/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris