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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 08262/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 giugno 1960 avverso la sentenza resa il 5 febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2018, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato continuato di frode in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA], per avere, al fine di ottenere un profitto, dichiarato falsamente in relazione a diverse richieste di assicurazione di motoveicoli di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], così ottenendo il vantaggio di versare un premio assicurativo inferiore rispetto a quello dovuto. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 642 cod.pen. in quanto tale disposizione punisce le condotte fraudolente successive alla stipula del contratto assicurativo e finalizzate ad ottenere un indebito indennizzo e non contempla le condotte antecedenti e prodromiche alla stipula del contratto assicurativo, finalizzate ad ottenere uno sconto sul premio da pagare.

Il ricorrente osserva che l'articolo 642 cod.pen. prevede un reato proprio, perseguibile solo se commesso dall'assicurato e, postulando la stipula di un valido contratto assicurativo, punisce le condotte fraudolente successive alla stessa mentre non contempla quelle antecedenti.

Nel caso di specie peraltro l'imputato al momento della stipula dei contratti assicurativi nel 2014 era effettivamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] era proprietario del motociclo targato DE67392 per averlo acquistato regolarmente. 2.2 violazione di legge processuale poiché la corte ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, che non è mai stata proposta; la segnalazione avvenuta all'esito di una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale occorso a distanza di oltre un anno dalla stipula della polizza assicurativa e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per legge. 2.3 violazione di legge per errata valutazione della prova in ordine all'effettivo luogo di residenza dell'imputato al momento delle dichiarazioni telematiche, poiché non vi è prova che nell'autunno del 2014 Iodice non vivesse stabilmente a Castelnuovo del Garda; risulta infatti che la documentazione relativa al contratto assicurativo venne inviata all'indirizzo di Castelnuovo del Garda e fu regolarmente recapitata.

In data 12/1/2022 sono state trasmesse le conclusioni scritte e la nota spese redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado.

Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 Il primo motivo di ricorso, che coincide con il terzo motivo di gravame, è manifestamente infondato poiché come correttamente osservato dalla corte di appello l'articolo 642 cod.pen. é strutturato come una norma penale mista che punisce anche la falsificazione o alterazione di una polizza che deve ritenersi falsificata quando formata sulla base di dichiarazioni fittizie rese tramite la compilazione di un modulo on-line.(Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013 Ud. (dep. 17/01/2014 ) Rv. 258012 - 01) Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità. (Sez. 2 - , Sentenza n. 9553 del 04/02/2021 Ud. (dep. 10/03/2021 ) Rv. 280766 - 01 ) 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché in atti è presente la denunzia querela proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 2 febbraio 2015.

Va peraltro osservato che il termine per proporre querela non discende dal momento in cui viene stipulata la polizza assicurativa, ma dal momento in cui la compagnia assicurativa acquisisce consapevolezza della frode contrattuale. 1.3 II terzo motivo di ricorso, che coincide con il primo motivo di appello, è manifestamente infondato poiché, come correttamente evidenziato dalla corte, dagli atti emerge che l'imputato era stato cancellato dal registro dei residenti nel comune di Castelnuovo già da novembre 2012, ben due anni prima dei fatti a lui contestati e l'imputato risulta titolare di una carta d'identità rilasciata il 15 febbraio 2011 dal Comune di Napoli, a riprova che manteneva la residenza in questa città. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Non si ritiene di liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché il processo è stato celebrato oralmente e con udienza pubblica e il difensore della parte civile non ha partecipato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DanieL Borsellino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 giugno 1960 avverso la sentenza resa il 5 febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2018, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato continuato di frode in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA], per avere, al fine di ottenere un profitto, dichiarato falsamente in relazione a diverse richieste di assicurazione di motoveicoli di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], così ottenendo il vantaggio di versare un premio assicurativo inferiore rispetto a quello dovuto. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 642 cod.pen. in quanto tale disposizione punisce le condotte fraudolente successive alla stipula del contratto assicurativo e finalizzate ad ottenere un indebito indennizzo e non contempla le condotte antecedenti e prodromiche alla stipula del contratto assicurativo, finalizzate ad ottenere uno sconto sul premio da pagare. Il ricorrente osserva che l'articolo 642 cod.pen. prevede un reato proprio, perseguibile solo se commesso dall'assicurato e, postulando la stipula di un valido contratto assicurativo, punisce le condotte fraudolente successive alla stessa mentre non contempla quelle antecedenti. Nel caso di specie peraltro l'imputato al momento della stipula dei contratti assicurativi nel 2014 era effettivamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] era proprietario del motociclo targato DE67392 per averlo acquistato regolarmente. 2.2 violazione di legge processuale poiché la corte ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, che non è mai stata proposta; la segnalazione avvenuta all'esito di una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale occorso a distanza di oltre un anno dalla stipula della polizza assicurativa e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per legge. 2.3 violazione di legge per errata valutazione della prova in ordine all'effettivo luogo di residenza dell'imputato al momento delle dichiarazioni telematiche, poiché non vi è prova che nell'autunno del 2014 Iodice non vivesse stabilmente a Castelnuovo del Garda; risulta infatti che la documentazione relativa al contratto assicurativo venne inviata all'indirizzo di Castelnuovo del Garda e fu regolarmente recapitata. In data 12/1/2022 sono state trasmesse le conclusioni scritte e la nota spese redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado. Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 Il primo motivo di ricorso, che coincide con il terzo motivo di gravame, è manifestamente infondato poiché come correttamente osservato dalla corte di appello l'articolo 642 cod.pen. é strutturato come una norma penale mista che punisce anche la falsificazione o alterazione di una polizza che deve ritenersi falsificata quando formata sulla base di dichiarazioni fittizie rese tramite la compilazione di un modulo on-line.(Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013 Ud. (dep. 17/01/2014 ) Rv. 258012 - 01) Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità. (Sez. 2 - , Sentenza n. 9553 del 04/02/2021 Ud. (dep. 10/03/2021 ) Rv. 280766 - 01 ) 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché in atti è presente la denunzia querela proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 2 febbraio 2015. Va peraltro osservato che il termine per proporre querela non discende dal momento in cui viene stipulata la polizza assicurativa, ma dal momento in cui la compagnia assicurativa acquisisce consapevolezza della frode contrattuale. 1.3 II terzo motivo di ricorso, che coincide con il primo motivo di appello, è manifestamente infondato poiché, come correttamente evidenziato dalla corte, dagli atti emerge che l'imputato era stato cancellato dal registro dei residenti nel comune di Castelnuovo già da novembre 2012, ben due anni prima dei fatti a lui contestati e l'imputato risulta titolare di una carta d'identità rilasciata il 15 febbraio 2011 dal Comune di Napoli, a riprova che manteneva la residenza in questa città. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Non si ritiene di liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché il processo è stato celebrato oralmente e con udienza pubblica e il difensore della parte civile non ha partecipato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DanieL Borsellino
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