CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. c), cod. strada è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, sulla scorta delle modalità del sinistro, avvenuto a seguito di perdita di controllo del veicolo e logicamente collegato al riscontrato stato di elevata ebbrezza alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 - 01), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Parimenti adeguata e incensurabile la motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., giustificata dalla mancanza di elementi positivi valorizzabili nel contesto della vicenda, particolarmente grave in ragione dell'elevato tasso alcolennico e del pericolo cagionato alla propria ed altrui incolumità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M