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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza di data 14 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo, invece, ad espiare la pena in detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto che il percorso criminale del condannato sia caratterizzato da una devianza, non occasionale, nell'ambito dei reati economici e contro il patrimonio, aggiungendo che il condannato ha anche procedimenti in corso per riciclaggio, che la tipologia di reati per cui è condannato o indagato è incompatibile con spazi di libertà, e che in ogni caso non è documentata attività lavorativa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto i precedenti penali sarebbero risalenti, i procedimenti in corso non sarebbero utilizzabili per il giudizio, la mancanza di attività lavorativa sarebbe conseguenza di un accertamento superficiale, essendo il condannato amministratore di una società a responsabilità limitata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che sarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui riferisce della mancanza di attività lavorativa del condannato laddove erano state prodotte le fatture emesse dalla società a responsabilità limitata di cui lo stesso è amministratore, società che risulta attiva.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il i soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo").

Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto non possibile formulare la doppia prognosi favorevole all'esito di una valutazione complessiva, in cui ha valorizzato sia il pericolo di recidiva (rilevando che il condannato ha un percorso criminale sviluppatosi nell'ambito dei reati economici, espressione di una devianza non occasionale, e che la tipologia di reati per cui è condannato o indagato sono incompatibili con spazi di libertà), sia la mancanza di elementi che depongano a favore dell'opportunità dell'affidamento per il reinserimento sociale (l'attività lavorativa non documentata).

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'utilizzo, ai fini della doppia prognosi, dei precedenti penali e dei procedimenti in corso, ma si tratta di parametri di valutazione che trovano fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto valorizzabili per la decisione sull'affidamento in prova sia i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), che le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01).

Sempre con il primo motivo il ricorrente contesta anche che non sia stato attribuito il giusto rilievo alla propria attività lavorativa quale amministratore di una società a responsabilità limitata, che la ordinanza impugnata non avrebbe valorizzato in quanto non provata.

In realtà, però, su questa parte il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale ha osservato che la tipologia di reati che ha commesso il condannato (quelli in espiazione, quelli precedenti già espiati, e quelli per cui sono in corso processi) è sempre la medesima, si tratta di reati espressione di criminalità economica, che per tipologia sono incompatibili con spazi di libertà, per l'evidente ragione che possono essere commessi anche nell'esercizio di un'attività professionale quale quella di amministratore di una società di capitali che il condannato chiederebbe di svolgere durante l'affidamento.

Su questa osservazione del Tribunale il ricorso non prende posizione, ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01).

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente torna, stavolta sotto il profilo del difetto di motivazione, sulla questione dell'attività lavorativa come amministratore di una società, che il Tribunale non ha ritenuto provata, ma anche questo motivo non si confronta con il testo della motivazione della ordinanza impugnata e sulla incompatibilità tra la tipologia di reati commessi e l'esercizio di un'attività professionale quale quella di amministratore di una società di capitali che il condannato chiederebbe di svolgere durante l'affidamento

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza di data 14 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo, invece, ad espiare la pena in detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto che il percorso criminale del condannato sia caratterizzato da una devianza, non occasionale, nell'ambito dei reati economici e contro il patrimonio, aggiungendo che il condannato ha anche procedimenti in corso per riciclaggio, che la tipologia di reati per cui è condannato o indagato è incompatibile con spazi di libertà, e che in ogni caso non è documentata attività lavorativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto i precedenti penali sarebbero risalenti, i procedimenti in corso non sarebbero utilizzabili per il giudizio, la mancanza di attività lavorativa sarebbe conseguenza di un accertamento superficiale, essendo il condannato amministratore di una società a responsabilità limitata. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che sarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui riferisce della mancanza di attività lavorativa del condannato laddove erano state prodotte le fatture emesse dalla società a responsabilità limitata di cui lo stesso è amministratore, società che risulta attiva. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il i soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto non possibile formulare la doppia prognosi favorevole all'esito di una valutazione complessiva, in cui ha valorizzato sia il pericolo di recidiva (rilevando che il condannato ha un percorso criminale sviluppatosi nell'ambito dei reati economici, espressione di una devianza non occasionale, e che la tipologia di reati per cui è condannato o indagato sono incompatibili con spazi di libertà), sia la mancanza di elementi che depongano a favore dell'opportunità dell'affidamento per il reinserimento sociale (l'attività lavorativa non documentata). Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'utilizzo, ai fini della doppia prognosi, dei precedenti penali e dei procedimenti in corso, ma si tratta di parametri di valutazione che trovano fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto valorizzabili per la decisione sull'affidamento in prova sia i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), che le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01). Sempre con il primo motivo il ricorrente contesta anche che non sia stato attribuito il giusto rilievo alla propria attività lavorativa quale amministratore di una società a responsabilità limitata, che la ordinanza impugnata non avrebbe valorizzato in quanto non provata. In realtà, però, su questa parte il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale ha osservato che la tipologia di reati che ha commesso il condannato (quelli in espiazione, quelli precedenti già espiati, e quelli per cui sono in corso processi) è sempre la medesima, si tratta di reati espressione di criminalità economica, che per tipologia sono incompatibili con spazi di libertà, per l'evidente ragione che possono essere commessi anche nell'esercizio di un'attività professionale quale quella di amministratore di una società di capitali che il condannato chiederebbe di svolgere durante l'affidamento. Su questa osservazione del Tribunale il ricorso non prende posizione, ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente torna, stavolta sotto il profilo del difetto di motivazione, sulla questione dell'attività lavorativa come amministratore di una società, che il Tribunale non ha ritenuto provata, ma anche questo motivo non si confronta con il testo della motivazione della ordinanza impugnata e sulla incompatibilità tra la tipologia di reati commessi e l'esercizio di un'attività professionale quale quella di amministratore di una società di capitali che il condannato chiederebbe di svolgere durante l'affidamento 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 15866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris