CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09352/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MICELI, [OSCURATO:PERSONA];Rep.- ricorrente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERODELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope1076 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 2949/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/07/2021 R.G.N. 195/2018;Numero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNluimoe rdo edi lr accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente di scienze matematiche nellascuola secondaria di primo grado, premesso di essere stataassunta con plurimi contratti a tempo determinato per lacopertura di posti vacanti nell’organico di diritto primadell’immissione in ruolo, di non avere beneficiato dellastabilizzazione di cui alla legge n. 107/2015, non essendoinserita nelle graduatorie ad esaurimento, di essere stataimmessa in ruolo con decorrenza 1.9.2017 quale vincitrice delconcorso ordinario DDG n. 106/2016 (primo concorso ordinariobandito dal MIUR dal 1999), ricorreva al Tribunale di Roma perottenere gli scatti contrattuali e il risarcimento del danno per lareiterata (dal 13.1.11.2006) e ininterrotta (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA])assunzione presso l’[OSCURATO:PERSONA] “A. Leonori” finoall’a.s. 2016/2017.2. Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso,condannava il MIUR al risarcimento del danno nella misura didieci mensilità di retribuzione, dichiarava il diritto agli scattibiennali ex art. 53 legge n. 312/1980.3. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello principaledel Ministero, con conseguente rigetto della domandarisarcitoria della docente. Riteneva, in particolare, che conl'immissione in ruolo la docente avesse conseguito "il bene dellavita cui aspirava"; riformando la sentenza del Tribunale in puntoriconoscimento del cd. danno comunitario per l'illegittimareiterazione dei rapporti a termine, affermava che l'abuso erastato sanato dalla successiva immissione in ruolo; dava atto cheNumero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/2026la docente appellata non aveva potuto accedere alle dNiuvmeerros dei r accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/2026forme di stabilizzazione previste dalla legge n. 107/2015 e dellacircostanza dell'avvenuto superamento di concorso ordinario;valutava che comunque era stato ottenuto l'effetto riparatorio dicui alla pronuncia della Corte costituzionale n. 187/2016.Accoglieva altresì l'appello incidentale, con cui la docente avevaevidenziato di non avere richiesto gli scatti biennali, bensì gliscatti contrattuali previsti dai CCNL del comparto Scuola, ericonosceva in favore della medesima il diritto al computodell'anzianità maturata nei servizi a termine ai fini dellaprogressione stipendiale (cd. scatti contrattuali) prevista daiCCNL.4. Per la cassazione parziale della decisione d’appello, nellaparte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno, laprof. Giardullo propone ricorso con 7 motivi, illustrati damemoria, cui resiste con controricorso il Ministero.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con ilprimo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), per falsa applicazione eviolazione degli artt. 1, commi 95, 131 e 132, legge n.107/2015, 32 legge n. 183/2010 e del principio eurounitario ditutela dell’affidamento, in quanto la Corte distrettuale harigettato la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dellalegge n. 107/2015, che non trova invece applicazione nellafattispecie in esame, in quanto la ricorrente è stata immessa inruolo perché vincitrice di concorso ordinario e non grazie alpiano straordinario di assunzione previsto dalla cd. BuonaScuola, a cui non ha potuto partecipare in quanto non inseritanelle GAE, e in quanto, in base all'art. 32 legge n. 183/2010 (nelNumero registro generale 3174/2022testo vigente al momento del superamento dei 36 mesi di lavoroN umero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 9352/2026precario) l’eventuale conversione a tempo indeterminato deiData pubblicazione 13/04/2026contratti a termine avrebbe consentito solo una riduzione e nonl’esclusione dell’ammontare del risarcimento dei danni.2. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) partericorrente deduce violazione delle clausole 1, 2 e 5 dell’accordoquadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999,allegato alla direttiva 1999/70, nonché degli artt. 1 e 2 delladirettiva 70/99, degli artt. 1 e 15 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea e dell’art. 1 della CartaSociale Europea, perché la mera immissione in ruolo per il futuroper effetto del superamento di un concorso ordinario noncostituisce una misura proporzionata, sufficientemente energicae dissuasiva per garantire la piena efficacia delle normedell'accordo quadro ed è inoltre lesiva della dignità dellalavoratrice a termine e del diritto al lavoro, garantiti dagli artt.1 e 15 CFDUE e dell’art. 1 CSE.3. Con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), deduceviolazione degli artt. 32 legge n. 183/2010 e 36, comma 5,d.lgs. n. 165/2001, perché il danno risarcito dal Tribunale eraquello derivato dalla prestazione in violazione di disposizioniimperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori daparte della P.A., avendo, in ogni caso, la docente ottenutol’immissione in ruolo in qualità di vincitrice del concorso per titolied esami bandito con il DDG n. 106 del 23.2.2016.4. Con il quarto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) deduceviolazione degli artt. 6 CEDU e 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1in relazione all’art. 117 Cost., perché, ove si riconoscesse allalegge n. 107/2015 efficacia sostanzialmente retroattiva, tantoda farne applicazione ai giudizi pendenti in appello, la stessa siporrebbe in contrasto con il principio della parità delle armi eNumero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/2026dell’equo processo consacrati nell'art. 6 CEDU e della tutNeulmae rdo edi ir accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/2026beni garantita dall’art. 1 del suddetto Protocollo.5. Con il quinto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) deduceviolazione degli artt. 47 e 52 CDFUE, in quanto il diritto all'equoprocesso contenuto nell'art. 6 CEDU costituisce ora oggetto dinorme eurounitarie sia in via diretta e immediata, tramite il suoriconoscimento ufficiale (quantomeno) alla stregua di «principiogenerale del diritto dell'Unione», sia in via indiretta e mediata,quale diritto omologo a quello tutelato dall'art. 47 CDFUE.,rilevante ai sensi del successivo art. 52 («Portata einterpretazione dei diritti e dei princìpi»).6. Con il sesto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) deduceviolazione degli artt. 400 T.U. n. 297/1994 e 32 legge n.183/2010, nonché del combinato disposto degli artt. 1218 e1223 c.c., in quanto, in base all’art. 400 T.U. cit., i concorsidovevano essere banditi ogni tre anni, per cui la ricorrente, peril colpevole ritardo del Ministero convenuto nell’indizione delleprocedure concorsuali ordinarie, ha diritto al risarcimento deldanno, che deve comprendere sia la perdita subita che ilmancato guadagno.7. Con il settimo motivo (art.360, n. 3, c.p.c.) deduceviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost., per avere la Corteterritoriale disposto la compensazione tra le parti del 50% dellespese di lite del doppio grado nonostante tutte le domande delladocente dovessero essere accolte.8. I primi 3 motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perconnessione, sono fondati per quanto di ragione, conconseguente assorbimento dei motivi successivi (nonché dellaquestione, rilevata nelle note conclusive, dell’applicabilità, nelcaso di specie, del disposto di cui all’art. 12 d.l. 131/2024, dimodifica dell’art. 36, comma 5, d. lgs. 165/2001).Numero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/20269. La Corte di merito ha ritenuto applicabili alla fattNisupmeeroc idei r accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/2026concreta i principi espressi, tra l’altro, da Cass. n. 3472/2020(in materia di piani straordinari di reclutamento di personaleATA), secondo cui nel settore scolastico, nelle ipotesi direiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd.organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 eprima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, per idocenti e il personale ATA deve essere ritenuta misuraproporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea asanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenzedella violazione del diritto dell'Unione", secondol'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenzadell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazioneacquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento,fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude laproponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori,con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, intal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da dannopresunto.10. Tuttavia, tali principi si riferiscono alle immissioni in ruoloavvenute sulla base del sistema del cd. doppio canale e a quellesostanzialmente automatiche disposte dalla legge cd. sullabuona scuola.11. Nel caso in esame, invece, valgono i principi affermati, adesempio, da Cass. n. 15353/2020 (in materia di pubblicoimpiego locale), ossia che, nell'ipotesi di illegittima reiterazionedi contratti a tempo determinato nel pubblico impiegoprivatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratorecostituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile allasuccessione dei contratti a termine con rapporto di causa-Numero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/2026effetto, il che si verifica quando l'assunzione a Ntuemmerop doi r accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/2026indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsionilegislative di stabilizzazione del personale precario vittimadell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a dettopersonale. (Nella specie, in cui il Comune ricorrente si eralimitato ad affermare che l'immissione in ruolo di alcunidipendenti era stata agevolata dall'esperienza acquisita nelleprecedenti assunzioni a termine, la S.C. ha confermato lasentenza di merito che aveva escluso la suddetta idoneità ericonosciuto il risarcimento del danno presunto ex art. 32,comma 5, della legge n. 183/2010).12. Analogamente, con particolare riferimento ai docenti direligione, questa Corte ha precisato (Cass n. 31343/2025, inmotivazione, § 4) che, secondo la giurisprudenza consolidata ecui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato,nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, lasuccessiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga neiruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con essoin rapporto di diretta derivazione causale, non essendosufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolatadalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che siastata da essa determinata, costituendo l'esito di misurespecificamente volte a superare il precariato, che offrano già exante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia purealla luce di Corte giust. UE 19 marzo 2020, in cause C-103/18 eC-429/18 - non possiede tali caratteristiche una proceduraconcorsuale che offra al dipendente precario una semplicechance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoriaNumero registro generale 3174/2022Numero sezionale 1076/2026(Cass. n. 14815/2021 e, in senso conforme, CaNsusm.e ro ndi. r accolta generale 9352/2026Data pubblicazione 13/04/202618698/2022, n. 35145/2023, n. 9049/2025; cfr. altresì, Cass.n. 30779/2025).13. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate, nelsenso dell’esclusione dell’effetto sanante, quanto alrisarcimento del danno da precariato o cd. danno comunitario,dell’immissione in ruolo in base a concorso ordinario, priva diderivazione causale diretta dalla precedente situazione direiterazione di assunzioni a tempo determinato.14. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo per provvedere alla determinazione delrisarcimento del danno alla luce dei principi di diritto espressi daquesta Corte e sopra richiamati, nonché per provvedere sullespese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]