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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07914/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31356-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del suo procuratore Giuseppe PAPARELLA, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagliAvvocati Nicolò PAOLETTI e Natalia PAOLETTI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del direttore generale e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] TUZZA; -controricorrente - Avversola sentenza n. 4344/2020 d ella Corte d’appello di Roma , depositata il 22/09/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.31356/2020 Cron.

Rep.

Ud.04/10/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base ditre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4344/20, del 22 settembre 2020, della Corte d’appello di Roma, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 3383/16, del 19 febbraio 2016, del Tribunale di Roma, accogliendo, invece, quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] L ocale R oma 1 (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA] 1”)– ha rigettato la domanda di pagamento della somma di € 3.400.000,00, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierna ricorrente di aver stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] Neri (d’ora in poi, “ACO”), in data 30 aprile 2009, una convenzione avente ad oggetto l’utilizzazione, quale sede operativa dello stesso, dei locali di essa Casa di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, era stato convenuto che l’ACO –attraverso suoi medici –erogasse assistenza sanitaria ai propri pazienti presso la struttura, e con il personale infermieristico, messigli a disposizione da Casa di [OSCURATO:PERSONA].

Essa, sul presupposto di vantare crediti per € 3.400.000,00, in forza di tale convenzione (in base alla quale l’ACO doveva corrispondere –entro sessanta giorni dall’emissione di fatture da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] –acconti mensili di € 850.000,00), conveniva in giudizio l’ACO, il quale, per parte propria, oltre a chiedere il rigetto della domanda, agiva in via di riconvenzione per la restituzione delle quote di acconto che assumeva di aver pagato in eccesso, dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.Il giudice di prime cure, tuttavia, rigettava la domanda, in ragione della ritenuta nullità della convenzione (per difetto di forma e per violazione del criterio di economicità), accogliendo, invece, la riconvenzionale.

Esperito gravame, in via di principalità, dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello lo rigettava, accogliendo, invece, quello incidentale dell’ACO, e dunque dichiarando la nullità della convenzione per carenza del requisito dell’accreditamento di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che del d.P.R. 14 gennaio 1997.

Contesta la ricorrente la declaratoria di nullità per difetto di accreditamento, atteso che, ai sensi degli atti normativi sopra richiamati, la qualifica di strutture accreditate spetta unicamente a chi eroga servizi sanitari.

Tale non sarebbe il caso di essa ricorrente, limitatasi a mettere a disposizione la propria struttura, munita di personale infermieristico, affinché l’ospedale [OSCURATO:PERSONA], con i propri medici, potesse curare parte dei propri pazienti, secondo quanto emergerebbe, in particolare, dal Protocollo allegato alla convenzione corrente “inter partes”.

Lo confermerebbe, del resto, la circostanza che il TAR del Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego dell’accreditamento, pur impugnato dall’odierna ricorrente innanzi al giudice amministrativo, giudizio nel corso del quale la Regione Lazio ebbe espressamente a negare che la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata struttura privata che eroga prestazioni sanitarie.

Analoga conferma dovrebbe trarsi dalla sentenza con cui questa Corte, con riferimento ad una precedente convenzione corrente tra le stesse parti, ha affermato che “del contratto di spedalità manca il contenuto essenziale della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche”, sicché la prestazione effettuata “non era qualificabile come sanitaria” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2017, n. 25844).

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che essa ricorrente svolgesse prestazioni sanitarie quale “ alter ego ” dell’[OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte romana, in tal modo,violato le norme sull’interpretazione dei contratti.

In senso contrario rispetto alla conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata la ricorrente richiama, oltre alla già citata pronuncia di questa Corte che ha escluso la natura sanitaria delle prestazioni espletate da essa Casa di [OSCURATO:PERSONA], la delibera n. 389 del 2009 del Direttore Generale dell’ACO (documento versato agli atti del giudizio).

Nella stessa, infatti, si legge che l’utilizzazione della struttura della Casa di [OSCURATO:PERSONA] “è da considerarsi ancora necessaria ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie di competenza istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA]”.

Analogamente, da una nota dell’ACO allegata alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ. risulterebbe che essa allocò cartelle cliniche di propri pazienti presso la suddetta struttura.

Il testo del contratto, letto nel suo insieme, confermerebbe tale conclusione.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.Si censura, infine, la sentenza impugnata per aver respinto l’appello principale “senza neanche una riga, anzi senza neanche una parola di motivazione”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] 1 (succeduta, attraverso varie vicende modficative , all’ACO [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7. Non consta, invece, la presentazione di conclusionida parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola, ciò che osta, pertanto, all’accoglimento della “istanza di abbinamento” (ovvero, di trattazione congiunta) del presente ricorso con altri, sempre proposti da Casa di [OSCURATO:PERSONA], pendenti innanzi a questa Corte.

8.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, nella sentenza impugnata, si osserva come “di alcuna rilevanza sia la circostanza” – sulla quale insiste, invece, il presente ricorso, per escludere la natura sanitaria della prestazione –costituita dalla “mancanza di personale medico alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]”.

O sserva , infatti, la Corte capitolina che “la prestazione medica” era “appannaggio anche del personale infermieristico e tecnico ausiliario messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] e da questa dipendente”, su tali basi concludendo che la medesima “effettuava la prestazione sanitaria esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA] inserendosi nell’organizzazione” di quest’ultima, così “contribuendone al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.

Secondo la sentenza impugnata, pertanto, “i compiti affidati a [OSCURATO:PERSONA]” si espandevano “fino a raggiungere e in larghissima parte coincidere con le funzioni istituzionali proprie del [OSCURATO:PERSONA]”, visto che, “accanto all’attività alberghiera”, si collocava “l’apporto di personale infermieristico e tecnico ausiliario dipendente dalla Casa di cura nonché l’effettuazione dell’attività diagnostica”, oltre alla “fornitura di apparecchiature e di medicinali” e “all’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie per l’assistenza”.

Tali rilievi, dunque, precedono quello censurato con il primo motivo di ricorso, il quale si rivela, pertanto, inidoneo autilmente sindacare la sentenza impugnata , perché esso assume come motivazione il risultato di un “ iter ” argomentativo che , con i l motivo,non è sottoposta a critica.

Con il motivo in esame, infatti, Casa di [OSCURATO:PERSONA] si limita a ribadire che, non avendo messo a disposizione dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] personale medico, per ciò solo si dovrebbe escludere la natura sanitaria della sua prestazione e , di conseguenza, la necessità dell’accreditamento.

Il motivo, tuttavia, non coglie –né in alcun modo si confronta criticamente –con il “decisum” della Corte capitolina, come sopra ricostruito, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).Né, infine, senza rilievo – sempre nel senso dell’inammissibilità del presente motivo –è la constatazione che le ragioni di critica che esso svolge, evocando una pluralità di documenti, omettono di indicare se, dove e con quali modalità, quanto prospettato s ia stato sottoposto alla C orte territoriale, sì da divenire oggetto del suo dovere di decidere.

8.2. Anche il secondomotivo è inammissibile.

8.2.1. Premesso, invero, che esso investe la motivazione sottoposta a censura in modo del tutto parziale(mentre la stessa si dipana, in maniera articolata, per tutto il punto 2 di pag. 5 ), deve rilevarsi come la ricorrente si limiti a contrapporre la propria interpretazione delle clausole contrattali rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata.

Al riguardo, pertanto, deve osservarsi che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (ciò che non risulta avvenuto nel caso che occupa), “non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord.27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01).

8.3. Il terzo motivo è, infine, anch’esso inammissibile.

8.3.1. Al riguardo, va rilevato che l’odierna ricorrente – nel lamentare l’omesso scrutinio dei motivi di appello principale – avrebbe dovuto, preliminarmente, soddisfare l’onere di ricostruirne il contenuto, nella misura necessaria a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

È, infatti, “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto2015, n. 17049, Rv. 636133-01).

In ogni caso, il presente motivo si paleserebbe –se non fosse inammissibile e si potesse esaminarlo per quello che è - anche infondato.

Invero, l’obiettivamente “lapidaria” motivazione di rigetto dell’appello principale è una (giustificata) conseguenza del fatto che la Corte territoriale, in accoglimento del gravame incidentale, ha inteso definire la presente controversia sulla base del rilievo pregiudiziale della nullità della convenzione corrente “inter partes” per carenza di accreditamento, con ciò pronunciandosi implicitamente sull’appello principale.

È, infatti configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) “quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”; ne consegue che siffatta reiezione implicita “è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata” (evenienza da escludersi nel caso di specie, dato l’esito dei due precedenti motivi) “in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività” (così Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2023, n. 12131, Rv. 667614-01).

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, all’[OSCURATO:PERSONA] 1, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.700,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31356-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del suo procuratore Giuseppe PAPARELLA, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagliAvvocati Nicolò PAOLETTI e Natalia PAOLETTI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del direttore generale e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] TUZZA; -controricorrente - Avversola sentenza n. 4344/2020 d ella Corte d’appello di Roma , depositata il 22/09/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.31356/2020 Cron. Rep. Ud.04/10/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base ditre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4344/20, del 22 settembre 2020, della Corte d’appello di Roma, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 3383/16, del 19 febbraio 2016, del Tribunale di Roma, accogliendo, invece, quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] L ocale R oma 1 (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA] 1”)– ha rigettato la domanda di pagamento della somma di € 3.400.000,00, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierna ricorrente di aver stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] Neri (d’ora in poi, “ACO”), in data 30 aprile 2009, una convenzione avente ad oggetto l’utilizzazione, quale sede operativa dello stesso, dei locali di essa Casa di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, era stato convenuto che l’ACO –attraverso suoi medici –erogasse assistenza sanitaria ai propri pazienti presso la struttura, e con il personale infermieristico, messigli a disposizione da Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Essa, sul presupposto di vantare crediti per € 3.400.000,00, in forza di tale convenzione (in base alla quale l’ACO doveva corrispondere –entro sessanta giorni dall’emissione di fatture da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] –acconti mensili di € 850.000,00), conveniva in giudizio l’ACO, il quale, per parte propria, oltre a chiedere il rigetto della domanda, agiva in via di riconvenzione per la restituzione delle quote di acconto che assumeva di aver pagato in eccesso, dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.Il giudice di prime cure, tuttavia, rigettava la domanda, in ragione della ritenuta nullità della convenzione (per difetto di forma e per violazione del criterio di economicità), accogliendo, invece, la riconvenzionale. Esperito gravame, in via di principalità, dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello lo rigettava, accogliendo, invece, quello incidentale dell’ACO, e dunque dichiarando la nullità della convenzione per carenza del requisito dell’accreditamento di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che del d.P.R. 14 gennaio 1997. Contesta la ricorrente la declaratoria di nullità per difetto di accreditamento, atteso che, ai sensi degli atti normativi sopra richiamati, la qualifica di strutture accreditate spetta unicamente a chi eroga servizi sanitari. Tale non sarebbe il caso di essa ricorrente, limitatasi a mettere a disposizione la propria struttura, munita di personale infermieristico, affinché l’ospedale [OSCURATO:PERSONA], con i propri medici, potesse curare parte dei propri pazienti, secondo quanto emergerebbe, in particolare, dal Protocollo allegato alla convenzione corrente “inter partes”. Lo confermerebbe, del resto, la circostanza che il TAR del Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego dell’accreditamento, pur impugnato dall’odierna ricorrente innanzi al giudice amministrativo, giudizio nel corso del quale la Regione Lazio ebbe espressamente a negare che la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata struttura privata che eroga prestazioni sanitarie. Analoga conferma dovrebbe trarsi dalla sentenza con cui questa Corte, con riferimento ad una precedente convenzione corrente tra le stesse parti, ha affermato che “del contratto di spedalità manca il contenuto essenziale della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche”, sicché la prestazione effettuata “non era qualificabile come sanitaria” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2017, n. 25844). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che essa ricorrente svolgesse prestazioni sanitarie quale “ alter ego ” dell’[OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte romana, in tal modo,violato le norme sull’interpretazione dei contratti. In senso contrario rispetto alla conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata la ricorrente richiama, oltre alla già citata pronuncia di questa Corte che ha escluso la natura sanitaria delle prestazioni espletate da essa Casa di [OSCURATO:PERSONA], la delibera n. 389 del 2009 del Direttore Generale dell’ACO (documento versato agli atti del giudizio). Nella stessa, infatti, si legge che l’utilizzazione della struttura della Casa di [OSCURATO:PERSONA] “è da considerarsi ancora necessaria ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie di competenza istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA]”. Analogamente, da una nota dell’ACO allegata alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ. risulterebbe che essa allocò cartelle cliniche di propri pazienti presso la suddetta struttura. Il testo del contratto, letto nel suo insieme, confermerebbe tale conclusione. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.Si censura, infine, la sentenza impugnata per aver respinto l’appello principale “senza neanche una riga, anzi senza neanche una parola di motivazione”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] 1 (succeduta, attraverso varie vicende modficative , all’ACO [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di conclusionida parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola, ciò che osta, pertanto, all’accoglimento della “istanza di abbinamento” (ovvero, di trattazione congiunta) del presente ricorso con altri, sempre proposti da Casa di [OSCURATO:PERSONA], pendenti innanzi a questa Corte. 8.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, nella sentenza impugnata, si osserva come “di alcuna rilevanza sia la circostanza” – sulla quale insiste, invece, il presente ricorso, per escludere la natura sanitaria della prestazione –costituita dalla “mancanza di personale medico alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]”. O sserva , infatti, la Corte capitolina che “la prestazione medica” era “appannaggio anche del personale infermieristico e tecnico ausiliario messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] e da questa dipendente”, su tali basi concludendo che la medesima “effettuava la prestazione sanitaria esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA] inserendosi nell’organizzazione” di quest’ultima, così “contribuendone al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”. Secondo la sentenza impugnata, pertanto, “i compiti affidati a [OSCURATO:PERSONA]” si espandevano “fino a raggiungere e in larghissima parte coincidere con le funzioni istituzionali proprie del [OSCURATO:PERSONA]”, visto che, “accanto all’attività alberghiera”, si collocava “l’apporto di personale infermieristico e tecnico ausiliario dipendente dalla Casa di cura nonché l’effettuazione dell’attività diagnostica”, oltre alla “fornitura di apparecchiature e di medicinali” e “all’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie per l’assistenza”. Tali rilievi, dunque, precedono quello censurato con il primo motivo di ricorso, il quale si rivela, pertanto, inidoneo autilmente sindacare la sentenza impugnata , perché esso assume come motivazione il risultato di un “ iter ” argomentativo che , con i l motivo,non è sottoposta a critica. Con il motivo in esame, infatti, Casa di [OSCURATO:PERSONA] si limita a ribadire che, non avendo messo a disposizione dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] personale medico, per ciò solo si dovrebbe escludere la natura sanitaria della sua prestazione e , di conseguenza, la necessità dell’accreditamento. Il motivo, tuttavia, non coglie –né in alcun modo si confronta criticamente –con il “decisum” della Corte capitolina, come sopra ricostruito, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).Né, infine, senza rilievo – sempre nel senso dell’inammissibilità del presente motivo –è la constatazione che le ragioni di critica che esso svolge, evocando una pluralità di documenti, omettono di indicare se, dove e con quali modalità, quanto prospettato s ia stato sottoposto alla C orte territoriale, sì da divenire oggetto del suo dovere di decidere. 8.2. Anche il secondomotivo è inammissibile. 8.2.1. Premesso, invero, che esso investe la motivazione sottoposta a censura in modo del tutto parziale(mentre la stessa si dipana, in maniera articolata, per tutto il punto 2 di pag. 5 ), deve rilevarsi come la ricorrente si limiti a contrapporre la propria interpretazione delle clausole contrattali rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata. Al riguardo, pertanto, deve osservarsi che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (ciò che non risulta avvenuto nel caso che occupa), “non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord.27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01). 8.3. Il terzo motivo è, infine, anch’esso inammissibile. 8.3.1. Al riguardo, va rilevato che l’odierna ricorrente – nel lamentare l’omesso scrutinio dei motivi di appello principale – avrebbe dovuto, preliminarmente, soddisfare l’onere di ricostruirne il contenuto, nella misura necessaria a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. È, infatti, “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto2015, n. 17049, Rv. 636133-01). In ogni caso, il presente motivo si paleserebbe –se non fosse inammissibile e si potesse esaminarlo per quello che è - anche infondato. Invero, l’obiettivamente “lapidaria” motivazione di rigetto dell’appello principale è una (giustificata) conseguenza del fatto che la Corte territoriale, in accoglimento del gravame incidentale, ha inteso definire la presente controversia sulla base del rilievo pregiudiziale della nullità della convenzione corrente “inter partes” per carenza di accreditamento, con ciò pronunciandosi implicitamente sull’appello principale. È, infatti configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) “quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”; ne consegue che siffatta reiezione implicita “è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata” (evenienza da escludersi nel caso di specie, dato l’esito dei due precedenti motivi) “in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività” (così Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2023, n. 12131, Rv. 667614-01). 9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, all’[OSCURATO:PERSONA] 1, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.700,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 07914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris