Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21561/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 2913/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata il 7/11/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Milano l’atto di pignoramento con il quale l’Agenziadelle entrate-Riscossione aveva sottoposto ad esecuzione quantodovuto al predetto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza dellasomma di euro 153.263,80, di cui la sorta capitale, pari ad euro143.159,74, si assumeva dovuta in forza di due avvisi di accertamentocon i quali erano stati determinati maggiori imponibili delle societàall’anno d’imposta 2016, ed irrogate le conseguenti sanzioni di legge.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, accolse il gravame, evidenziando, in sintesi: - che gliavvisi di accertamento sottesi al pignoramento erano diretti anche alsoggetto personalmente responsabile siccome direttamente coinvoltonell’illecito fiscale contestato; - che tali avvisi erano divenuti definitiviper mancata impugnazione da parte del Fracassi, a cui era perciòprecluso sollevare contestazioni avverso gli stessi in sede diopposizione al pignoramento; - che l’atto impugnato non poteva dirsicarente di motivazione, trattandosi di atto con funzione meramenteNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026esecutiva, che era sufficiente indicasse gli estremi degli atti impositivisu cui era fondato; - e che la sentenza penale di assoluzione prodotta ingiudizio non poteva avere gli effetti di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000 quali invocati dal Fracassi, essendo stata pronunciata non già in sededibattimentale ma dal giudice per l’udienza preliminare all’esito di udienzacamerale.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 28 gennaio 2026, in considerazione dellamanifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente, con atto depositato indata 6 marzo 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, aisensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.6. – Il contribuente ha depositato in data 6 giugno 2026 memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del giudizio d’appello e della sentenzaimpugnata poiché, in violazione degli artt. 31 e 33 d.lgs. 549 del 1992,non è stato comunicato all’appellato l’avviso di trattazione del ricorso inpubblica udienza.

Secondo il ricorrente, l’unico avviso da lui ricevuto nelgiudizio d’appello ai sensi dell’art. 31 cit. aveva ad oggetto la trattazionedella causa in camera di consiglio per il giorno 30 settembre 2024, mentrein quella data la causa era stata trattata in pubblica udienza senza che ditale modalità di trattazione fosse stato dato alcun avviso all’appellato, checosì non aveva potuto partecipare alla discussione.2. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/20262.1. – L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nella suaformulazione vigente ratione temporis, prevede che il processo siacelebrato in pubblica udienza ove una delle parti lo abbia chiesto conapposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare alle altreparti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. cit. (diecigiorni liberi prima della data di trattazione).La Corte di giustizia tributaria ha il solo obbligo, sancito dall’art. 31d.lgs. cit., di comunicare la data di trattazione della causa, la qualeavverrà in camera di consiglio o in pubblica udienza, a seconda che unadelle parti abbia avanzato, o meno, nel rispetto delle formalità dianzirichiamate, l’istanza di cui all’art. 33 (Cass. n. 34194/2024).2.2. – Nel caso di specie è incontroverso sia che la segreteria dellaCorte regionale abbia ritualmente comunicato all’appellato la data ditrattazione della causa per il giorno 30 settembre 2024, con laspecificazione che la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio,sia che, successivamente a tale comunicazione, l’appellato abbia avanzatoistanza di trattazione della causa in pubblica udienza, regolarmentedepositata in segreteria e notificata alla controparte.

A fronte di taleistanza, e alla luce del quadro normativo sopra brevemente riassunto,l’appello avrebbe dovuto essere discusso il 30 settembre 2024 in pubblicaudienza, come effettivamente è stato, ma l’appellato, che aveva in talsenso formulato istanza, non doveva ricevere alcuna ulteriorecomunicazione, non prevista dalla legge, essendo piuttosto suo onere, oveavesse voluto partecipare alla discussione, presentarsi all’udienza.È poi del tutto irrilevante che l’udienza si sia svolta, come risulta dalrelativo verbale, alle ore 11,00 anziché alle ore 10,00 come indicatonell’avviso di trattazione della causa: trattasi infatti di un fisiologico ritardodella Corte nella trattazione dei procedimenti fissati per quell’udienza, cheperaltro non può aver comportato alcuna lesione ai diritti difensivi delNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026settembre 2024 non si era neppure presentato presso la Corte di secondogrado, ritenendo (erroneamente) che un’eventuale trattazione dell’appelloin pubblica udienza avrebbe dovuto essergli specificamente comunicata.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.P.R. n. 602 del1973, 2495 c.c., 73 d.P.R. n. 917 del 1986, 1 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972,1 e ss. d.lgs. n. 446 del 1997 nonché la falsa applicazione degli artt. 2,comma 2, e 9 d.lgs. n. 472 del 1997, 37 d.P.R. n. 600 del 1973 e 23 Cost.poiché la sentenza impugnata ha omesso di chiarire su quali basi Marcoviolazioni”, potesse personalmente rispondere anche delle maggioriimposte accertate nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e PowerblockS.r.l.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia poiché la Corte regionale ha motivato la sentenza facendoesclusivamente riferimento alle violazioni tributarie imputate al Fracassi egenerative delle conseguenti sanzioni, obliterando però la circostanza cheoggetto dell’esecuzione erano anche le imposte della società, che non sicomprendeva a quale titolo potessero essere addossate al predetto.5. – I motivi, che la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili perché non intercettanola ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in estrema sintesi, ècondensata nella seguente affermazione: «Pertanto, i dueaccertamenti notificati al Fracassi, che non li ha tempestivamenteimpugnati, sono definitivi e idonei a fondare il pignoramento inesame».

In altri termini, la Corte di secondo grado ha ritenuto che lecensure mosse dal Fracassi a sostegno dell’impugnazione dell’atto dipignoramento, tendendo a contestare il fondamento sostanziale dellaresponsabilità a lui addebitata nei presupposti avvisi di accertamento,Numero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026fossero ormai precluse, stante la mancata impugnazione di quegliavvisi, per l’effetto divenuti definitivi.È allora del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento noncontenessero l’esplicitazione delle specifiche circostanze chegiustificavano l’addebito al Fracassi della responsabilità per i debiti diimposta societari, o che comunque la concreta sussistenza di talicircostanze non fosse stata dimostrata dall’Ufficio, trattandosi di motividi contestazione che, come rilevato dai giudici d’appello, avrebberodovuto essere sollevati in sede impugnazione degli avvisi (v. anchepag. 5 della sentenza impugnata, in cui si afferma che «tali atti diaccertamento sono divenuti definitivi, consentendo legittimamentel’avvio della fase esecutiva, per l’assenza di una tempestivaimpugnazione, sede nella quale il Fracassi avrebbe potuto far valere lapropria estraneità alle operazioni contestategli»).6. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546 del 1992,615 e ss. c.p.c., 474 c.p.c. e 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, nonché lafalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata, affermando che gli avvisi di accertamento, divenuti definitiviper mancanza di impugnazione, consentivano legittimamente l’avvio dellafase esecutiva, non ha tenuto conto del fatto che, pur in caso di definitivitàdel titolo esecutivo, è sempre consentito all’interessato contestare, in sededi opposizione, il diritto della controparte ad agire in sede esecutiva,facendo valere non già l’illegittimità del titolo quanto piuttosto i suoi limitioggettivi e soggettivi.

In particolare, il ricorrente sostiene che gli avvisiposti a base del pignoramento, nella parte in cui recavano accertamentidi maggiori tributi dovuti da parte di società, non erano tali da legittimareun’azione esecutiva a suo carico.7. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269 delNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/20262003 e la falsa applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 poiché ilGiudice d’appello ha travisato il senso del riferimento compiutodall’appellato alla sentenza penale di assoluzione pronunciata in suofavore, invero da lui richiamata non già per far valere il giudicato penalenel processo tributario, quanto piuttosto per chiarire, in un’ottica diinterpretazione dell’estensione oggettiva e soggettiva del titolo esecutivo,che anche detta pronuncia assolutoria escludeva la sussistenza dellecondizioni per poter riferire il debito d’imposta della società e le sanzionial contribuente persona fisica.8. – I motivi, che anche in questo caso possono essere esaminaticongiuntamente in ragione della loro comune attinenza alla questionedell’interpretazione dell’estensione del titolo esecutivo, sono infondati.Gli avvisi di accertamento su cui si è fondato il pignoramento per cuiè causa, allegati al ricorso come doc. 3 in ossequio al principio dispecificità, recano entrambi, nella parte conclusiva, la seguente dicitura:«Sono responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base altitolo esecutivo, nella misura e nelle forme previste dalla normativacivilistica e tributaria, i seguenti coobbligati: …»; dicitura – sulla quale ilricorrente neppure si confronta – cui poi segue l’indicazione delnominativo, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di quanto appena rilevato è dunque chiaro che gli avvisirecassero l’attribuzione al Fracassi di una responsabilità solidale per tuttele somme in essi contenute, sia quelle dovute a titolo di imposte, chequelle dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

Con la conseguenza che lasuccessiva esecuzione a carico del predetto ha ben potuto avere adoggetto tutte quelle somme.La sentenza impugnata, nell’affermare che gli avvisi coinvolgevano lapersonale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] siccome «espressamente eautonomamente diretti al medesimo» e che essi erano idonei a sorreggerel’azione esecutiva intrapresa dall’amministrazione, ha correttamenteNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026interpretato la portata oggettiva e soggettiva dei titoli posti alla base delpignoramento, e va perciò esente dalle critiche rivoltele.Il fatto, poi, che l’essere autore materiale della violazione, titolo diresponsabilità del Fracassi adotto negli avvisi di accertamento, non siaidoneo a giustificare l’attribuzione alla persona fisica della responsabilitàdei debiti tributari delle società – doglianza adombrata anche nei duemotivi ora in esame – resta circostanza ininfluente alla luce di quantosopra chiarito in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso,trattandosi di argomentazione difensiva che il ricorrente avrebbe dovutofar valere con l’impugnazione degli avvisi, invece omessa.9. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212 del2000, dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 543 c.p.c. poiché lasentenza impugnata, ritenendo l’atto di pignoramento congruamentemotivato tramite richiamo agli avvisi di accertamento su cui era fondato,non ha considerato che nell’atto esecutivo era necessario indicare lamisura del credito imputabile al Fracassi quale “autore della violazione”,misura che non poteva corrispondere all’importo integrale degli avvisi, cheinvero si riferivano anche a debiti d’imposta addebitabili esclusivamentealle società.10. – Il motivo è infondato.Esso muove dal presupposto, già smentito dalle considerazioni soprasvolte, che gli avvisi di accertamento non attribuissero alcunaresponsabilità al Fracassi per i debiti tributari della società, e che pertantoil credito per cui si procedeva in sede esecutiva dovesse essereesattamente indicato e circoscritto.Ma, come si è visto, gli avvisi di accertamento di cui trattasi hannouna portata ben più ampia di quella prospettata dal ricorrente, sicché deltutto correttamente il Giudice d’appello ha ritenuto che il pignoramentoNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026fosse stato adeguatamente motivato mediante il riferimento, sic etsimpliciter, ai detti avvisi sui quali si fondava.11. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 5.900,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 2913/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata il 7/11/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Milano l’atto di pignoramento con il quale l’Agenziadelle entrate-Riscossione aveva sottoposto ad esecuzione quantodovuto al predetto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza dellasomma di euro 153.263,80, di cui la sorta capitale, pari ad euro143.159,74, si assumeva dovuta in forza di due avvisi di accertamentocon i quali erano stati determinati maggiori imponibili delle societàall’anno d’imposta 2016, ed irrogate le conseguenti sanzioni di legge.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, accolse il gravame, evidenziando, in sintesi: - che gliavvisi di accertamento sottesi al pignoramento erano diretti anche alsoggetto personalmente responsabile siccome direttamente coinvoltonell’illecito fiscale contestato; - che tali avvisi erano divenuti definitiviper mancata impugnazione da parte del Fracassi, a cui era perciòprecluso sollevare contestazioni avverso gli stessi in sede diopposizione al pignoramento; - che l’atto impugnato non poteva dirsicarente di motivazione, trattandosi di atto con funzione meramenteNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026esecutiva, che era sufficiente indicasse gli estremi degli atti impositivisu cui era fondato; - e che la sentenza penale di assoluzione prodotta ingiudizio non poteva avere gli effetti di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000 quali invocati dal Fracassi, essendo stata pronunciata non già in sededibattimentale ma dal giudice per l’udienza preliminare all’esito di udienzacamerale.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 28 gennaio 2026, in considerazione dellamanifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente, con atto depositato indata 6 marzo 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, aisensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.6. – Il contribuente ha depositato in data 6 giugno 2026 memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del giudizio d’appello e della sentenzaimpugnata poiché, in violazione degli artt. 31 e 33 d.lgs. 549 del 1992,non è stato comunicato all’appellato l’avviso di trattazione del ricorso inpubblica udienza. Secondo il ricorrente, l’unico avviso da lui ricevuto nelgiudizio d’appello ai sensi dell’art. 31 cit. aveva ad oggetto la trattazionedella causa in camera di consiglio per il giorno 30 settembre 2024, mentrein quella data la causa era stata trattata in pubblica udienza senza che ditale modalità di trattazione fosse stato dato alcun avviso all’appellato, checosì non aveva potuto partecipare alla discussione.2. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/20262.1. – L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nella suaformulazione vigente ratione temporis, prevede che il processo siacelebrato in pubblica udienza ove una delle parti lo abbia chiesto conapposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare alle altreparti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. cit. (diecigiorni liberi prima della data di trattazione).La Corte di giustizia tributaria ha il solo obbligo, sancito dall’art. 31d.lgs. cit., di comunicare la data di trattazione della causa, la qualeavverrà in camera di consiglio o in pubblica udienza, a seconda che unadelle parti abbia avanzato, o meno, nel rispetto delle formalità dianzirichiamate, l’istanza di cui all’art. 33 (Cass. n. 34194/2024).2.2. – Nel caso di specie è incontroverso sia che la segreteria dellaCorte regionale abbia ritualmente comunicato all’appellato la data ditrattazione della causa per il giorno 30 settembre 2024, con laspecificazione che la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio,sia che, successivamente a tale comunicazione, l’appellato abbia avanzatoistanza di trattazione della causa in pubblica udienza, regolarmentedepositata in segreteria e notificata alla controparte. A fronte di taleistanza, e alla luce del quadro normativo sopra brevemente riassunto,l’appello avrebbe dovuto essere discusso il 30 settembre 2024 in pubblicaudienza, come effettivamente è stato, ma l’appellato, che aveva in talsenso formulato istanza, non doveva ricevere alcuna ulteriorecomunicazione, non prevista dalla legge, essendo piuttosto suo onere, oveavesse voluto partecipare alla discussione, presentarsi all’udienza.È poi del tutto irrilevante che l’udienza si sia svolta, come risulta dalrelativo verbale, alle ore 11,00 anziché alle ore 10,00 come indicatonell’avviso di trattazione della causa: trattasi infatti di un fisiologico ritardodella Corte nella trattazione dei procedimenti fissati per quell’udienza, cheperaltro non può aver comportato alcuna lesione ai diritti difensivi delNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026settembre 2024 non si era neppure presentato presso la Corte di secondogrado, ritenendo (erroneamente) che un’eventuale trattazione dell’appelloin pubblica udienza avrebbe dovuto essergli specificamente comunicata.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.P.R. n. 602 del1973, 2495 c.c., 73 d.P.R. n. 917 del 1986, 1 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972,1 e ss. d.lgs. n. 446 del 1997 nonché la falsa applicazione degli artt. 2,comma 2, e 9 d.lgs. n. 472 del 1997, 37 d.P.R. n. 600 del 1973 e 23 Cost.poiché la sentenza impugnata ha omesso di chiarire su quali basi Marcoviolazioni”, potesse personalmente rispondere anche delle maggioriimposte accertate nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e PowerblockS.r.l.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia poiché la Corte regionale ha motivato la sentenza facendoesclusivamente riferimento alle violazioni tributarie imputate al Fracassi egenerative delle conseguenti sanzioni, obliterando però la circostanza cheoggetto dell’esecuzione erano anche le imposte della società, che non sicomprendeva a quale titolo potessero essere addossate al predetto.5. – I motivi, che la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili perché non intercettanola ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in estrema sintesi, ècondensata nella seguente affermazione: «Pertanto, i dueaccertamenti notificati al Fracassi, che non li ha tempestivamenteimpugnati, sono definitivi e idonei a fondare il pignoramento inesame». In altri termini, la Corte di secondo grado ha ritenuto che lecensure mosse dal Fracassi a sostegno dell’impugnazione dell’atto dipignoramento, tendendo a contestare il fondamento sostanziale dellaresponsabilità a lui addebitata nei presupposti avvisi di accertamento,Numero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026fossero ormai precluse, stante la mancata impugnazione di quegliavvisi, per l’effetto divenuti definitivi.È allora del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento noncontenessero l’esplicitazione delle specifiche circostanze chegiustificavano l’addebito al Fracassi della responsabilità per i debiti diimposta societari, o che comunque la concreta sussistenza di talicircostanze non fosse stata dimostrata dall’Ufficio, trattandosi di motividi contestazione che, come rilevato dai giudici d’appello, avrebberodovuto essere sollevati in sede impugnazione degli avvisi (v. anchepag. 5 della sentenza impugnata, in cui si afferma che «tali atti diaccertamento sono divenuti definitivi, consentendo legittimamentel’avvio della fase esecutiva, per l’assenza di una tempestivaimpugnazione, sede nella quale il Fracassi avrebbe potuto far valere lapropria estraneità alle operazioni contestategli»).6. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546 del 1992,615 e ss. c.p.c., 474 c.p.c. e 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, nonché lafalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata, affermando che gli avvisi di accertamento, divenuti definitiviper mancanza di impugnazione, consentivano legittimamente l’avvio dellafase esecutiva, non ha tenuto conto del fatto che, pur in caso di definitivitàdel titolo esecutivo, è sempre consentito all’interessato contestare, in sededi opposizione, il diritto della controparte ad agire in sede esecutiva,facendo valere non già l’illegittimità del titolo quanto piuttosto i suoi limitioggettivi e soggettivi. In particolare, il ricorrente sostiene che gli avvisiposti a base del pignoramento, nella parte in cui recavano accertamentidi maggiori tributi dovuti da parte di società, non erano tali da legittimareun’azione esecutiva a suo carico.7. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269 delNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/20262003 e la falsa applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 poiché ilGiudice d’appello ha travisato il senso del riferimento compiutodall’appellato alla sentenza penale di assoluzione pronunciata in suofavore, invero da lui richiamata non già per far valere il giudicato penalenel processo tributario, quanto piuttosto per chiarire, in un’ottica diinterpretazione dell’estensione oggettiva e soggettiva del titolo esecutivo,che anche detta pronuncia assolutoria escludeva la sussistenza dellecondizioni per poter riferire il debito d’imposta della società e le sanzionial contribuente persona fisica.8. – I motivi, che anche in questo caso possono essere esaminaticongiuntamente in ragione della loro comune attinenza alla questionedell’interpretazione dell’estensione del titolo esecutivo, sono infondati.Gli avvisi di accertamento su cui si è fondato il pignoramento per cuiè causa, allegati al ricorso come doc. 3 in ossequio al principio dispecificità, recano entrambi, nella parte conclusiva, la seguente dicitura:«Sono responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base altitolo esecutivo, nella misura e nelle forme previste dalla normativacivilistica e tributaria, i seguenti coobbligati: …»; dicitura – sulla quale ilricorrente neppure si confronta – cui poi segue l’indicazione delnominativo, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di quanto appena rilevato è dunque chiaro che gli avvisirecassero l’attribuzione al Fracassi di una responsabilità solidale per tuttele somme in essi contenute, sia quelle dovute a titolo di imposte, chequelle dovute a titolo di sanzioni ed interessi. Con la conseguenza che lasuccessiva esecuzione a carico del predetto ha ben potuto avere adoggetto tutte quelle somme.La sentenza impugnata, nell’affermare che gli avvisi coinvolgevano lapersonale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] siccome «espressamente eautonomamente diretti al medesimo» e che essi erano idonei a sorreggerel’azione esecutiva intrapresa dall’amministrazione, ha correttamenteNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026interpretato la portata oggettiva e soggettiva dei titoli posti alla base delpignoramento, e va perciò esente dalle critiche rivoltele.Il fatto, poi, che l’essere autore materiale della violazione, titolo diresponsabilità del Fracassi adotto negli avvisi di accertamento, non siaidoneo a giustificare l’attribuzione alla persona fisica della responsabilitàdei debiti tributari delle società – doglianza adombrata anche nei duemotivi ora in esame – resta circostanza ininfluente alla luce di quantosopra chiarito in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso,trattandosi di argomentazione difensiva che il ricorrente avrebbe dovutofar valere con l’impugnazione degli avvisi, invece omessa.9. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212 del2000, dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 543 c.p.c. poiché lasentenza impugnata, ritenendo l’atto di pignoramento congruamentemotivato tramite richiamo agli avvisi di accertamento su cui era fondato,non ha considerato che nell’atto esecutivo era necessario indicare lamisura del credito imputabile al Fracassi quale “autore della violazione”,misura che non poteva corrispondere all’importo integrale degli avvisi, cheinvero si riferivano anche a debiti d’imposta addebitabili esclusivamentealle società.10. – Il motivo è infondato.Esso muove dal presupposto, già smentito dalle considerazioni soprasvolte, che gli avvisi di accertamento non attribuissero alcunaresponsabilità al Fracassi per i debiti tributari della società, e che pertantoil credito per cui si procedeva in sede esecutiva dovesse essereesattamente indicato e circoscritto.Ma, come si è visto, gli avvisi di accertamento di cui trattasi hannouna portata ben più ampia di quella prospettata dal ricorrente, sicché deltutto correttamente il Giudice d’appello ha ritenuto che il pignoramentoNumero registro generale 10283/2025Numero sezionale 5099/2026Numero di raccolta generale 21561/2026Data pubblicazione 24/06/2026fosse stato adeguatamente motivato mediante il riferimento, sic etsimpliciter, ai detti avvisi sui quali si fondava.11. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 5.900,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris