CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3, n.3, cod. pen. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vincenzo ASCIONE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in data 11 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 aprile 2017, dal Tribunale di Pistoia, lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in relazione al reato continuato di cui gli artt. 644 e 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze addotte con i motivi di appello con le quali la difesa eccepiva l'evidente contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dal SANTINI con particolare riguardo alla causale della dazione di 100.000,00 euro effettuata dall'A,SCIONE (nel corso dell'esame la persona offesa avrebbe fatto riferimento ad un prestito volto a sopperire le difficoltà economiche in cui versava l'azienda dei fratelli SANTINI mentre nel controesame della difesa avrebbe ammesso che la somma era destinata all'acquisto di una autovettura Porsche). Il SANTINI, nei suoi continui cambi di versione, avrebbe dapprima riferito che il tasso di interesse aumentava con il passare del tempo per poi negare tale circostanza nel corso del controesame. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui giustifica le contraddizioni del SANTINI in considerazione della paura che lo stesso nutrirebbe nei confronti dell'ASCIONE; tale affermazione sarebbe destituita di fondamento logico in quanto se la persona offesa fosse stata realmente intimidita dall'imputato di certo non lo avrebbe accusato di usura nel corso dell'esame per poi modificare sostanzialmente le sue dichiarazioni nel corso del riesame. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui afferma che l'imputato non si sarebbe sottoposto ad esame in quanto latitante, non tenendo in conto che l'ASCIONE si sarebbe trasferito in Tunisia dal 2009 e non potrebbe esser estradato in Italia perché sottoposto a procedimenti penali in tale paese. Il percorso argomentativo sarebbe illogico nella parte in cui ritiene inattendibile la versione difensiva in considerazione del fatto che un soggetto esperto come l'ASCIONE non avrebbe mai prestato dei soldi per l'acquisto di una vettura a soggetti in grave difficoltà economica, affermazione a giudizio della difesa del tutto congetturale e priva riferimento a dati fattuali certi. La motivazione sarebbe illogica ed apodittica laddove afferma che il SANTINI non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire ai suoi parenti e, quindi, in dibattimento; secondo la difesa, invece, la persona offesa si sarebbe determinata ad accusare ingiustamente l'ASCIONE in modo da convincere i parenti a vendere i propri beni per ottenere il denaro di cui aveva bisogno, ben consapevole che mostrarsi vittima di un pericoloso usuraio avrebbe indotto i parenti ad aiutarlo senza alcuna remora. Del tutto congetturale sarebbe anche l'affermazione con la quale i giudici di appello hanno giustificato il contrasto logico tra le minacce telefoniche proferite dall'ASCIONE e l'ipotizzato utilizzo di un linguaggio cifrato per evitare di parlare dell'accordo di natura usuraria; secondo la difesa, infatti, l'imputato sarebbe privo di conoscenze giuridiche e non sarebbe, quindi, ipotizzabile che lo stesso sia ricorso a tale stratagemma verbale per evitare di essere accusato del reato di estorsione piuttosto che del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. nonostante la stessa non sia mai stata contestata con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe applicato una aggravante del tutto nuova e diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, la difesa ha rimarcato, in proposito, che agire con metodo mafioso ed al fine di agevolare un sodalizio di stampo mafioso è condotta del tutto diversa dall'essere esser partecipe di una associazione di tale tipo. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato al clan camorristico Birra-Iacomino. La motivazione sarebbe meramente apparente in quanto fondata sulle dichiarazioni rese in altro procedimento dai collaboratori di giustizia Costantino IACOMINO, Agostino SCARRONE e Ciro SAVINO, procedimento conclusosi con l'assoluzione dell'ASCIONE, con sentenza ormai divenuta irrevocabile. Le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero, peraltro, state valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto prive di alcun riscontro esterno attestante la partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 1.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto del primo motivo di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 1.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dic:hiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine da 2 a 6 della sentenza di primo grado e pagina da 9 a 14 della sentenza impugnata). L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del SANTINI in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all'affermazione di piena credibilità delle asserzioni della persona offesa. 1.3. Peraltro, i giudici di merito, quanto alla genuinità del racconto, hanno affermato che le modalità di emersione dei fatti non appaiono riconducibili a intenti calunniatori, in considerazione della carenza di elementi da cui desumere che la persona offesa abbia alterato il narrato al fine di sostenere un'accusa di natura non veritiera. Sul punto, inoltre, i giudici di merito hanno precisato come l'indagine non sia nata da una denuncia del SANTINI ma «dall'ascolto da parte della polizia giudiziaria di conversazioni telefoniche la cui intercettazione era stata disposta in altro procedimento» e che la persona offesa non si è costituito parte civile ed ha cercato di sottrarsi all'esame dibattimentale in quanto spaventato delle possibili reazioni dell'ASCIONE, comportamento che ha costretto il Tribunale ha disporne l'accompagnamento coattivo (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza sentenza impugnata). Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. 1.4. I giudici di appello hanno coerentemente ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni del SANTINI in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le parziali omissioni o contraddizioni lamentate dalla difesa. Il solo fatto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa presentino alcune divergenze e discrasie non è elemento di per sé idoneo a mettere in dubbio l'attendibilità intrinseca della persona offesa, quando queste, come nel caso di specie, attengano ad elementi di natura circostanziale e venga adeguatamente verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo privo di illogicità, ha ritenuto che i «momenti di apparente incertezza» del SANTINI, oltre ad essere irrilevanti al fine dell'accertamento della veridicità delle accuse avanzate nei confronti del ricorrente, appaiono frutto della «situazione psicologica» in cui versava la persona offesa (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), affermazione che appare coerente con le risultanze processuali ed, in particolare, con il vissuto di profonda paura manifestato dal SANTINI nel corso delle escussioni nonché logica espressione di una condivisibile massima di esperienza. 1.5. Deve essere, inoltre, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici. La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (vedi Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 - 01). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad affermare che le rivelazioni fatte dalla persona offesa ai soggetti che sono stati escussi come testi a riscontro sarebbero frutto di una strategia del SANTINI volta a convincere i parenti a vendere i propri beni per ottenere il denaro di cui aveva bisogno, affermazione del tutto apodittica e priva di alcun supporto logico-indiziario e, pertanto, del tutto inidonea a disarticolare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per affermare l'attendibilità del dichiarante. 1.6. L'impostazione della motivazione è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). 1.7. Peraltro, i giudici di merito, con motivazione esaustiva, articolata e fondata in modo logico sulle medesime risultanze istruttorie, hanno indicato e adeguatamente valutato le ulteriori prove (dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conversazioni telefoniche intercettate) ritenute idonee a riscontrare le dichiarazioni accusatorie del SANTINI (vedi pagine da 2 a 5 della sentenza di primo grado e pagine da 9 e 11 della sentenza di appello). Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice cli legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudic:e del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 1.8. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione e la conseguente valutazione di attendibilità della persona offesa cui sono pervenuti i giudici di appello, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, limitandosi a reiterate le medesime doglianze contenute nel motivo di appello, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità della censura. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che all'ASCIONE è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 dii. 152/1991, circostanza che è stata espressamente indicata nel capo di imputazione nei seguenti termini: «con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata Birra-Iacomino, operante sul territorio di Ercolano, a cui era destinata parte del profitto illecito e di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., intimorendo la vittima e i suoi familiari mediante l'uso di un linguaggio simbolico e creando negli stessi una conseguenziale condizione di paura e povertà». Il Tribunale, in considerazione della carenza di prova in ordine all'uso del metodo mafioso ed alla finalità di agevolazione del clan Birra-Iacomino, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma ter2:o, n. 3, cod. pen. stante l'accertata appartenenza dell'ASCIONE al predetto sodalizio camorristico (pag. 8 della sentenza di primo grado). Secondo la Corte territoriale, il primo giudice avrebbe correttamente effettuato una riqualificazione giuridica dell'originaria contestazione, operazione resa possibile dal fatto che le due aggravanti presenterebbero un «nucleo comune» e che, di conseguenza, il fatto non sarebbe «essenzialmente diverso ed estraneo nella sostanza al nucleo della contestazione originaria» (pag. 14 della sentenza impugnata). 2.2. Nel caso di specie, l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. non si rileva dalla descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, il suo riconoscimento da parte dei giudici di merito è pertanto illegittimo come stabilito dall'art. 522 cornma 2 cod. proc. pen.; l'originaria contestazione non faceva alcun riferimento alla partecipazione dell'ASCIONE al clan camorristico Birra-Iacomino e tale ruolo di partecipe non è desumibile dalla descrizione del fatto contestato all'odierno ricorrente. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «per contestazione in fatto si intende, e si intenderà nel seguito - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti- una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente c:hiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi» (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01), enunciazione chiara e precisa non ravvisabile nel caso di specie. 2.3. I giudici di merito hanno, pertanto, ritenuto sussistente una circostanza aggravante nuova e diversa rispetto a quella oggetto di contestazione in violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Del tutto destituita di fondamento è, infatti, l'affermazione dei giudici di appello secondo cui il fatto originariamente contestato non sarebbe diverso da quello in relazione è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., affermazione che non tiene conto del fatto che le aggravanti oggetto di scrutinio sono ancorate a presupposti fattuali differenti. Appare evidente ictikoculi la sostanziale diversità fattuale tra l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 che attribuisce maggiore gravità ad una condotta caratterizzata dall'uso del metodo mafioso ovvero dalla finalità di agevolazione mafiosa, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, e l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. che trova fondamento nella mera partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio della violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131 02; da ultimo Sez. 5, n. 13230 del 10/02/2023, Fazzone). 2.4. La sentenza di condanna impugnata, riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, all'ASCIONE, è affetta da nullità assoluta nella parte relativa a tale statuizione, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (vedi Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01). La contestazione delle circostanze aggravanti è, infatti, appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la diversità del fatto (Sez. 5, Sentenza n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01., da ultimo Sez. 2, n. 12167 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baglio, non massimata). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. 3. Il terzo motivo è assorbito in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. -per nullità in parte qua della sentenza impugnata-- rende necessario rideterminare la pena. [OSCURATO:PERSONA] non può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la possibilità di procedere direttamente alla determinazione della pena, riconosciuta ai giudici di legittimità dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., deve ritenersi circoscritta alle ipotesi, non ravvisabili nel caso di specie, in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, Laconi, Rv. 269450 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., che eli