CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06098/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza denunzia un difetto di motivazione manifestamente smentito dalla lettura delle due decisioni di merito, integralmente sovrapponibili sul punto, che danno conto di una puntuale e sincronica disamina degli estremi tipizzati dall'ipotesi di reato ( ex art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990) rivendicata dalla difesa a sostegno di una diversa configurazione dei fatti di reato ascritti all'imputato ( ricondotti all'alveo del primo comma della medesima disposizione), escludendone coerentemente l'ipotizzabilità in ragione del contesto complessivo nel quale risulta inquadrata la vicenda a giudizio, connotata da una stabile, continuativa e strutturata attività di spaccio ( anche di sostanze diverse dalla cocaina fatta oggetto dell'imputazione che occupa) garantita da non indifferenti prospettive di approvvigionamento e successivo smercio sul mercato locale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna CricuÒlo • [OSCURATO:PERSONA]