CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 16072/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.18262/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE VENEZIA. -Intimati – Avverso l ’ ordinanza d el Tribunale di Venezia R.G. n. 3104/2021 depositata il 03/01/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso del 20/04/2021, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 02/10/2018 dal Liquidazione CTU Pubblico ministero del Tribunale di Venezia che , per una consulenza tecnica in materia di verifica circa la natura usuraria o meno del tasso di interessi passivi su un mutuo, liquidava € 1.147,53, oltre IVA, utilizzando il criterio delle vacazioni, discostandosi dalla richiesta del professionista di un del compenso da un minimo di € 2.684,62 a un massimo di € 5.372,41, secondo i parametri tariffari (a scaglioni) ex art. 2, dell’allegato al d.m. 182 del 2002. 2. Il Tribunale di Venezia, in contumacia del Ministero della Giustizia e del PM, ha respinto il ricorso. 3. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. Le parti pubbliche sono rimaste intimate. 4. Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella [OSCURATO:EMAIL] sito istituzionale dell’ Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, come parte necessariadel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione. Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 30150/2023, 13806/2022; 21889/2022) e al ricorrente va assegnato il termine perentorio indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.