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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 27397/2026

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elativo al procedimento contro:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],procedimento definito con la sentenza del 19/05/2026 della CORTE diCASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Nel dispositivo della sentenza in epigrafe, la statuizione relativa allacondanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili DanilaMariana e [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta unitariamente anzichésingolarmente per ciascuna di esse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve disporsi la correzione dell’errore materiale, nei termini indicati indispositivo, tenuto conto che, effettivamente, come si desume dalle note spesedepositate e dalle stesse sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] – a differenzadell’altra parte civile – era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato,sicché le due statuizioni relative alle liquidazioni andavano distinte.

P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto suruolo di udienza e sulla sentenza-documento del 19/05/2026 nel proc. n.11845/2026 r.n.g. nel senso che, dopo le parole "oltre accessori di legge" deveaggiungersi la frase: "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre la misuradella liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civileDanila [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, sarà liquidata dallaCorte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elativo al procedimento contro:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],procedimento definito con la sentenza del 19/05/2026 della CORTE diCASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Nel dispositivo della sentenza in epigrafe, la statuizione relativa allacondanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili DanilaMariana e [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta unitariamente anzichésingolarmente per ciascuna di esse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve disporsi la correzione dell’errore materiale, nei termini indicati indispositivo, tenuto conto che, effettivamente, come si desume dalle note spesedepositate e dalle stesse sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] – a differenzadell’altra parte civile – era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato,sicché le due statuizioni relative alle liquidazioni andavano distinte. P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto suruolo di udienza e sulla sentenza-documento del 19/05/2026 nel proc. n.11845/2026 r.n.g. nel senso che, dopo le parole "oltre accessori di legge" deveaggiungersi la frase: "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre la misuradella liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civileDanila [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, sarà liquidata dallaCorte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris