CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del Riesame di Reggio calabria udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. Sentita la difesa, in persona dell'avvocato L. Milicia che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 20 giugno 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – in sede di riesame ex art.309 cod.proc.pen. – ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 marzo 2025. 2. È necessario premettere che mediante l’ordinanza adottata in data 18 marzo 2025, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti dell’odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1) e di cinque reati- fine sussumibili nella fattispecie ex art. 73 d.P.R. 309/90 (capi C3, C5, C6, C15 e C19). L’epoca di commissione dei fatti risulta essere ricompresa nell’anno 2021 . Le vicende qualificate e descritte ai capi C1 e seguenti del procedimento penale de quo sono state oggetto di specifica attività investigativa, intrapresa nel mese di gennaio 2021, mediante la quale veniva ritenuto esistente – secondo la prospettazione della Pubblica accusa – uno stabile e articolato sodalizio criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato ad un esteso traffico di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, marijuana, hashish) che, a partire dalla Locride, si diramava sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito di tale attività, si ritenevano acquisiti gli elementi idonei a suffragare la prospettiva di accusa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle fattispecie a lui provvisoriamente ascritte. In particolare, la penetrante attività di intercettazione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha consentito di delineare il ruolo rivestito dall’odierno ricorrente all’interno del sodalizio criminoso, ruolo ritenuto causalmente rilevante ai fini della conservazione e del rafforzamento della struttura associativa. Dalle captazioni, invero, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, si sarebbe adoperato per eseguire operazioni di preparazione delle sostanze stupefacenti nonché attività di occultamento delle medesime all’interno delle autovetture utilizzate per il loro trasporto e la successiva cessione agli acquirenti. Sicché, il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti integrati i gravi indizi di colpevolezza e ritenute sussistenti le esigenze cautelari sottese al caso di specie, applicava nei confronti dell’odierno ricorrente la suddetta misura cautelare. 3. Il Tribunale, come si è detto in premessa, ha integralmente confermato il titolo genetico. Per quanto concerne il capo C3 (mediante cui è contestato al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aver detenuto a favore dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA], 300 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina) il giudice del riesame evidenzia che le conversazioni oggetto di captazione – in parte riprodotte in motivazione - sono autoevidenti. Il Tribunale rileva, inoltre, che la circostanza secondo cui lo stupefacente era stato effettivamente collocato all’interno dell’autovettura trova riscontro nell’arresto in flagranza dei corrieri, i quali venivano colti con una [OSCURATO:PERSONA] bianca perfettamente corrispondente, per modello e colore, a quella richiamata nella conversazione intercorsa fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]: hmm…ma ti ricordi quella panda bianca quanti chilometri aveva? 200…?; [OSCURATO:PERSONA]: ma quella panda bianca quale? Quella che hai a casa…). Con riferimento al capo C5 – mediante il quale è contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere detenuto, in concorso con altri soggetti, circa 320 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina – il Tribunale ritiene dimostrato, quantomeno in relazione alle attività di pesatura e suddivisione in dosi, il contributo concorsuale dell’odierno ricorrente. La soglia legale della gravità indiziaria veniva, infatti, desunta dalle fotografie e dalle captazioni – (“FILIPPONE: metti più avanti. [OSCURATO:PERSONA]: 67…; FILIPPONE: 65... e ti sposti…; [OSCURATO:PERSONA]: 65?”) (“[OSCURATO:PERSONA]: la bellezza…com’è?; [OSCURATO:PERSONA]: minchia... la posizione vi ha portato no?; IGNOTO 1: ce l'abbiamo fatta… [OSCURATO:PERSONA]: com'è?; IGNOTO 1: com'è… IGNOTO 2: e la bellezza...”) – che documentavano la presenza del ricorrente nei luoghi ove si procedeva al taglio dello stupefacente, nonché la sua diretta partecipazione alle operazioni di pesatura. In relazione al capo C6 – mediante il quale è contestato al ricorrente di aver contribuito al trasporto di 2 kg di marijuana a favore di [OSCURATO:PERSONA] – Il Tribunale osservava come, alla luce del complessivo quadro investigativo, può ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere una pluralità di condotte funzionalmente orientate al buon esito dell’operazione. In particolare, il ricorrente si era dapprima adoperato per individuare un luogo sicuro in cui occultare i 2 kg di marijuana all’interno della [OSCURATO:PERSONA] destinata al trasporto (“[OSCURATO:PERSONA]: oh Mi ([OSCURATO:PERSONA] -ndr-) nel... nel coso... [OSCURATO:PERSONA] pensi tu a qualche posto che c'è?; [OSCURATO:PERSONA]: la nera?; [OSCURATO:PERSONA]: hm...; [OSCURATO:PERSONA]: c'è qualche posto... ; [OSCURATO:PERSONA]: dove…; [OSCURATO:PERSONA]: quant’è qua...; [OSCURATO:PERSONA]: 2...; IGNOTO: 2... ; [OSCURATO:PERSONA]: questa…(incomprensibile)..)”. Successivamente, aveva interloquito con un primo corriere, il quale non aveva portato a compimento l’operazione a causa della presenza di un posto di blocco predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] lungo la strada per la provincia di Cosenza, ove si trovava l’acquirente. Infine, il ricorrente aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a persuadere il fratello, [OSCURATO:PERSONA], a effettuare personalmente il trasporto, circostanza che, in effetti, si era poi concretamente verificata. Con riferimento al capo C15, il Tribunale richiama i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione. Ed ancora, con riferimento al capo C19, il Tribunale evidenzia come risultasse indubitabilmente superata la soglia legale della gravità indiziaria, alla luce di una conversazione dal chiaro contenuto autoaccusatorio resa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di aver acquistato 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA], corrispondendo a titolo di pagamento la somma di euro 1.500 (“[OSCURATO:PERSONA]: no a 30 va [OSCURATO:PERSONA]... 1500...; [OSCURATO:PERSONA]: a te a 30 ha detto?; [OSCURATO:PERSONA]: eh…; [OSCURATO:PERSONA]: e come a me il pacco ha detto .. ora lo ammazzo... ; [OSCURATO:PERSONA]: al pacco?; [OSCURATO:PERSONA]: quella che ho preso io è a 34… e questa qui a 30?; [OSCURATO:PERSONA]: a con me 1500 a sta…mi disse prima 1700 … lascia che 1500 ti do i 50 grammi... eh...”). La ricostruzione dei comportamenti concorsuali tenuti in occasione della consumazione dei reati-scopo illumina anche la gravità indiziaria circa la partecipazione al sodalizio diretto dal [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza emerge con chiarezza -secondo il Tribunale – dagli accertamenti operati. Vengono dichiarate infondate le doglianze difensive volte a sostenere l’occasionalità e la marginalità del contributo prestato dal [OSCURATO:PERSONA], argomentate in ragione della sua qualità di lavoratore dipendente presso l’impresa di autonoleggio gestita da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale evidenziava, infatti, la partecipazione del ricorrente ai quattro episodi di trasporto di sostanze stupefacenti, nonché l’acquisto di 50 grammi di cocaina contestato al capo C19; condotte poste in essere tra il maggio e il novembre 2021, dalle quali emergeva che la collaborazione con il sodalizio si era protratta per un arco temporale di almeno sei mesi. Ulteriore riscontro veniva desunto dal contenuto di diverse intercettazioni, dalle quali si evinceva come il [OSCURATO:PERSONA] considerasse il ricorrente soggetto di elevata affidabilità, con il quale confrontarsi in ordine alle strategie da adottare per fronteggiare le rilevanti perdite economiche che il sodalizio aveva subito. 4.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura, il Tribunale evidenzia che nei confronti dell’odierno ricorrente va dichiarato sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione, anche in ragione della sua profonda e assolutamente non comune capacità a delinquere. Pur in rapporto ad un reato incluso in una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale afferma di non volerne fare uso, motivando ‘in positivo’. A giudizio del Tribunale, le modalità dell’operato del [OSCURATO:PERSONA] – in rapporto alla complessa organizzazione emersa - erano tali da far ritenere la potenziale replicabilità delle condotte illecite anche in contesti territoriali diversi e, altresì, in assenza dell’apporto del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto il ricorrente aveva manifestato una significativa capacità decisionale e operativa, come desumibile, tra l’altro, dal fatto oggetto del capo C19. Quanto alla scelta della misura, il giudice del riesame esclude l’idoneità delle misure meno afflittive – come, ad esempio, la restrizione presso il domicilio – ritenendo che le stesse non sarebbero idonee a impedire al ricorrente la reiterazione delle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, facilmente replicabili anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi telematici di comunicazione (come dimostrato dalle indagini) ovvero per il tramite di terzi. Infine, il Tribunale esclude che le documentate difficoltà economiche del [OSCURATO:PERSONA] potessero indurre all’applicazione di una misura meno afflittiva, trattandosi di un elemento che potrebbe, al contrario, acuire il rischio di recidiva. 5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un motivo unico, con cui si censura il provvedimento limitatamente al profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura. 5.1 Si deduce vizio di motivazione su detti punti della decisione. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice del riesame non avrebbe posto rimedio al deficit di specificità e congruenza dell’ordinanza, né si sarebbe misurato con le documentate obiezioni sollevate dalla difesa in punto di attualità delle esigenze cautelari. La difesa dell’odierno ricorrente censura, segnatamente, l’assenza in seno alla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso delle ragioni per cui – nonostante la dedotta e non contestata cessazione dell’attività del sodalizio a decorrere dalla data dell’ultimo dei reati fine – gli elementi probatori attestanti le condotte illecite poste in essere dal ricorrente nel corso del 2021 siano stati ritenuti idonei a giustificare la perdurante sussistenza di esigenze cautelari fronteggiabili unicamente mediante la custodia cautelare in carcere. La difesa lamenta, altresì, che il giudice del riesame non avrebbe considerato come, nel quadriennio successivo ai fatti oggetto del presente procedimento, non sia emerso alcun elemento indicativo di un persistente inserimento del ricorrente nel circuito relazionale che aveva occasionato la commissione degli illeciti. Pur essendo proseguite le attività di indagine e di captazione anche oltre l’ultimo episodio di reato, nessun ulteriore addebito sarebbe risultato a carico del ricorrente. Il Tribunale avrebbe, altresì, trascurato le allegazioni difensive relative alle attività lecite svolte dal ricorrente nel cosiddetto “tempo silente”, consistite nel proseguire, successivamente all’interdittiva prefettizia, la propria attività lavorativa presso la concessionaria sotto la nuova gestione e, successivamente al licenziamento, nello svolgimento di mansioni di netturbino in orario antimeridiano e di bracciante agricolo in un bergamotteto nel pomeriggio. A giudizio della difesa, alla luce della circostanza per cui l’operatività della presunta associazione si sarebbe interrotta nel dicembre 2021, in corrispondenza della cessione dell’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA] e ben prima dell’adozione della misura cautelare, e del dato oggettivo del lungo tempo intercorrente, il giudice del riesame avrebbe dovuto fornire un’esposizione argomentativa effettiva e adeguata, finalizzata a verificare la concreta validità della presunzione di legge. Secondo la difesa, dunque, il Tribunale si sarebbe limitato ad enunciati di carattere generale, nemmeno adeguatamente riconnessi alla specificità del fenomeno, tale da far dubitare, nella parte in cui asserisce l’esistenza di “ingenti guadagni”, una meccanica traslazione nel testo un giudizio concernente un diverso caso. La difesa lamenta, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui considera in astratto la spinta criminogena della povertà ed ignora come nel caso specifico la difficoltà economica sia stata in concreto affrontata mediante lo svolgimento di attività lecite. Per ciò che riguarda la motivazione prodotta per escludere l’adeguatezza della misura cautelare domiciliare, la difesa lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato ad enunciare un apodittico e generico giudizio sul rischio di recidiva, desumendolo in maniera meccanicistica dalla gravità astratta del fatto. In particolare, secondo la difesa, nella parte della motivazione in cui si fa riferimento alla presunta reiterabilità a distanza delle condotte illecite, sembrerebbe richiamarsi l’ipotesi di utilizzo di strumenti di comunicazione tecnologicamente sofisticati, senza che tale circostanza risulti suffragata dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini. Il riferimento operato dal Tribunale alla conversazione intercettata sulla più diffusa applicazione di messaggistica al mondo, concernente esclusivamente il commento di un arresto e non funzionale alla commissione di reati, evidenzierebbe l’illogicità e l’insufficienza della motivazione adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al profilo della scelta della misura, infondato nel resto. 2. In premessa vanno svolte alcune considerazioni in punto di tecnica redazionale del provvedimento in tema di libertà, lì dove il reato su cui sia intervenuta gravità indiziaria sia tale da «attivare» una presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e/o di adeguatezza della misura custodiale carceraria. Come è noto, per teoria generale (v. artt. 2727-2729 cod.civ.), le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Le presunzioni, inoltre, si distinguono in legali (previste dalla legge) o semplici (derivanti dalla formalizzazione di massime di esperienza, su base logica); nonchè in assolute (che non ammettono prova contraria) o relative (che ammettono prova contraria, così risolvendosi in un meccanismo di inversione dell'onere probatorio su uno o più punti della controversia). E' da ritenersi, inoltre, che soltanto le presunzioni legali comportino l'esonero del giudicante dall'obbligo di motivazione sul fatto ignoto, in presenza di argomentazione sul fatto noto (posto che la conseguenza è, appunto, prevista dal legislatore, salvo eventuale prova contraria) mentre le presunzioni semplici si risolvono in criteri argomentativi (di mera semplificazione) cui il giudice può fare ricorso, in motivazione, lì dove ne abbia verificato l'effettiva coerenza logica e, soprattutto, la rispondenza al caso in esame (si veda, in campo civile, quanto ritenuto da Sez. III n. 17535 del 26.6.2008 sul dovere di argomentazione ricadente sul giudice del merito in caso di utilizzo di una presunzione semplice e sul controllo realizzabile in sede di legittimità). 3. Ciò posto, il legislatore con la riforma del sistema cautelare attuata nel 2015, ha recepito le numerose pronunzie emesse nel corso del tempo dalla Corte costituzionale e ha istituito – nel corpo dell’art.275 del codice di rito- due «fasce» di reati assoggettati a presunzione legale, sul terreno della sussistenza di esigenze cautelari e della scelta della misura (il fatto noto è la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza). In particolare, alla prima fascia appartengono i soli reati di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis cod. pen., per cui in presenza dei gravi indizi di colpevolezza scatta una presunzione legale relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari e una presunzione legale assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Quanto alla ulteriore «fascia» di fattispecie incriminatrici che derogano al regime ordinario (delitti previsti dall'art. 51 co.3 bis e 3 quater cod. proc.pen. nel cui ambito rientra la associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, nonchè omicidio volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile e ipotesi gravi di violenza sessuale) il legislatore ha previsto una doppia presunzione legale relativa (sia in punto di esigenze che in punto di adeguatezza della custodia in carcere). 3.1 Ora, come è stato più volte precisato negli arresti di questa Corte (v. tra le molte Sez. I n. 45657 del 6.10.2015, Rv 265419 – 01) il tema in trattazione involge il rapporto tra tecnica di motivazione, specie a fronte della constatazione di uno iato temporale tra 'fatto' e 'misura', e sussistenza della presunzione legale, posto che la medesima non prevede in modo esplicito alcuna limitazione di efficacia in rapporto al tempo decorso dalla commissione del reato (da qui il tema del cd. tempo silente). Va dunque precisato – a pare del Collegio - che sul piano funzionale l'esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 cod.proc.pen.) inverte gli ordinari «poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha, in tal caso, un primario obbligo di dimostrazione «in positivo» della ricorrenza dei pericula libertatis ( in presenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico) o della adeguatezza della misurama ha un dovere di apprezzamento delle eventuali «ragioni di esclusione» , tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione e riaprire il ventaglio di «ordinarie ipotesi» della argomentazione. Il fondamento logico e giuridico della presunzione legale relativa di 'pericolosità'va infatti ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono (art. 270, 270 bis e 416 bis cod.pen.) nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) ad entità criminali finalizzate alla sovversione violenta dell'ordinamento democratico, al terrorismo o a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento - non assoluto - della persona in un ambito di tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici. Ciò posto, la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini - evidentemente - devono muoversi sul terreno della potenziale neutralizzazione di quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso o terroristico. Analogamente, quanto alla ulteriore «fascia» di fattispecie incriminatrici attualmente richiamate dal terzo periodo della norma in esame (tra cui la partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti) la ratio della doppia presunzione legale relativa - di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza del carcere - risulta correlata alla medesima logica, pur con attenuazione di rigidità quanto a scelta della misura, in ragione della particolare gravità dell'offesa portata dal singolo fatto commesso (unito a considerazioni criminologiche che ovviamente tollerano smentita nel caso concreto). In tutte dette ipotesi, risulta pertanto doveroso - da parte del giudice del merito cautelare - procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di «neutralizzazione» dei contenuti delle presunzioni che possono rinvenirsi - in termini astratti - nella concreta manifestazione di segnali di recesso dal consorzio associativo, nel forte ridimensionamento della intensità del ruolo svolto, così come in particolari caratteristiche della condotta tali da denotarne la tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore. 3.2 E' tra tali potenziali fatti «neutralizzanti l’operare della presunzione legale» che vainserito il dato di «consistente scissione cronologica» tra l'epoca della condotta e quella della applicazione della misura, posto che tale dato non esclude, di per sè, la ricorrenza della presunzione relativa ma impone la verifica della sua concreta sussistenza, in ragione di un profilo esperienziale correlato alle singole fattispecie incriminatrici. Ove il giudice ritenga che il cd. tempo silente sia tale da ‘consumare la presunzione legale’, dovrà argomentare in concreto e ‘in positivo’ i profili di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, posto che non potrà più servirsi del meccanismo di semplificazione legale. E’ stato – in particolare – evidenziato in arresti di questa Corte che proprio nel caso della partecipazione ad organizzazioni finalizzate alla cessione di sostanze stupefacenti (come nel caso che ci occupa) la diversa connotazione del legame tra il singolo e il gruppo (rispetto alle associazioni di stampo mafioso) può determinare, in caso di un consistente intervallo temporale tra la commissione dei fatti e il provvedimento cautelare, il venir meno della presunzione legale con riespansione dell’obbligo di motivazione ‘in positivo’ : in tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (così Sez. IV n.19751 del 17.04.2024, Rv 286527 – 01). L’affermazione è da ritenersi condivisibile – fermo restando che la valutazione va operata in concreto ed in rapporto al livello di inserimento del singolo e di complessiva pericolosità del gruppo, con possibile applicazione della misura carceraria anche a distanza di tempo dai fatti – e ciò proprio in ragione del fatto che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, posta a base della riforma operata con legge n.47 del 2015, ha segnalato la diversità esistente tra condizione del soggetto partecipe di una associazione mafiosa e soggetto inserito in un contesto organizzato di spaccio. Vale la pena ricordare, sul tema, la decisione (n.231 del 2011) con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza, nella ipotesi di cui all’art. 74 dPR n.309 del 1990, della custodia in carcere, proprio in ragione delle diverse caratteristiche del fenomeno criminale rispetto al sodalizio mafioso . Si tratta di argomentazioni che, al di là della occasio che le ha determinate mantengono inalterata la propria validità logica e giuridica: [..] Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, anche nel caso in esame la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa. È ben vero che, nelle ipotesi descritte dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversamente che nei casi precedentemente scrutinati da questa Corte, non si è di fronte a un reato suscettibile di presentarsi come fatto meramente individuale ed episodico: trattandosi, al contrario, di un reato che – come la generalità delle fattispecie di tipo associativo – presuppone uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio criminoso, volto al compimento di una pluralità non predeterminata di delitti. Questa sola caratteristica non è, tuttavia, ancora sufficiente a costituire un’adeguata base logico-giuridica della presunzione di cui si discute. Lo dimostra eloquentemente già la semplice circostanza che lo stesso legislatore ordinario abbia ritenuto di dover includere fra i reati soggetti al regime cautelare censurato solo talune particolari figure associative, e non anche quella generale dell’associazione per delinquere, prevista dall’art. 416 cod. pen. (fatta eccezione per i casi in cui essa è menzionata dal richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto diretta a commettere determinati reati-fine: in pratica, alla data di entrata in vigore della novella del 2009, le sole ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 416). Questa Corte, d’altro canto – nel ritenere assistita da adeguato fondamento razionale la presunzione de qua in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso – ha già avuto modo di porre in evidenza come tale conclusione si giustifichi alla luce non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie. Il delitto di associazione di tipo mafioso è, infatti, normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – «a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine» .. Altrettanto non può dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quest’ultimo si concreta, infatti, in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). Per consolidata giurisprudenza, essa non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. Il delitto in questione prescinde, altresì, da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto da qualsivoglia specifica connotazione del vincolo associativo, tanto che, ove questo in concreto si presentasse con le caratteristiche del vincolo mafioso, il reato ben potrebbe concorrere con quello dell’art. 416-bis cod. pen. . Si tratta, dunque, di fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare – come nel caso oggetto del giudizio a quo – operante in un’area limitata e con i più modesti e semplici mezzi. Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del legame tra gli associati, non è dunque possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari [..] 4.Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale del Riesame si è mostrato ben consapevole della necessità di non affidarsi alla doppia presunzione legale ed ha – in modo opportuno – optato per una motivazione ‘in positivo’, dato il tempo decorso dalla commissione dei fatti «indicativi» dell’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel consorzio criminoso. Si è dato rilievo al decorso del tempo cd. silente quale fattore di neutralizzazione funzionale della presunzione legale. Tuttavia la motivazione espressa, mentre risulta logica e immune da vizi circa il profilo della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, non può dirsi altrettanto sul versante della scelta della misura. 4.1 Quanto al primo aspetto (pericolo di reiterazione) le doglianze difensive sono infondate. Come si è detto il cd. tempo silente di certo può influire – azzerandone gli effetti -sulla presunzione legale ma non cancella né riduce i sintomi di pericolosità correlati alle caratteristiche dell’azione e del fatto complessivamente inteso. In particolare, la motivazione espressa dal Tribunale non appare – sotto tale profilo – censurabile, in ragione della importanza dell’apporto fornito al consorzio associativo dal [OSCURATO:PERSONA], indicativo di una capacità di rapportarsi con simili contesti che non può dirsi venuta meno solo in ragione del decorso del tempo . 4.2 Quanto alla scelta della misura la motivazione espressa risulta – per converso – inadeguata e carente. La riespansione delle regole generali pone un onere motivazionale a carico del giudice del merito tale da giustificare in modo congruo la scelta della custodia in carcere secondo i parametri espressi – tra le altre - nella decisione Sez. Un. Lovisi. Viene infatti valorizzata dal Tribunale una modalità ‘ordinaria’ di consumazione del reato de quo anche tramite strumenti di comunicazione, ma non viene spiegata la ragione per cui i limiti della misura meno afflittiva non sarebbero, in ipotesi, osservati dal [OSCURATO:PERSONA]. Va dunque ribadito che la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (eventualmente aggravata da divieti di comunicazione) è, sul piano logico, da rapportarsi : a) alla prognosi negativa in punto di auto-osservanza dei limiti correlati alle caratteristiche intrinseche della misura (il soggetto, per la particolare aggressività verso terzi o per la inaffidabilità dimostrata dalla biografia criminale è altamente probabile che non rispetterà i limiti, anche comunicativi, imposti, violandoli allo scopo di reiterare il reato) ; b) alla esistenza di ragioni particolari, come la conflittualità familiare o l'assenza di alternative di collocazione, che