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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 40419/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SULMONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Sulmona assolveva [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA] dal reato loro in rubrica ascritto (artt. 110, 81, 610, c.p.) con la formula perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sulmona, l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto perché proposto tardivamente.

Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata depositata il 4.12.2018, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), e co. 2, lett. c), il termine per proporre impugnazione, pari a quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (pari, nel caso in esame, a settanta giorni), scadeva il 14.11.2018, laddove il ricorso del pubblico ministero risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

Sotto altro profilo il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] stecre Il Pridete_. .-----,_-----77--7--1 !i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SULMONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Sulmona assolveva [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA] dal reato loro in rubrica ascritto (artt. 110, 81, 610, c.p.) con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sulmona, l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di primo grado. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto perché proposto tardivamente. Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata depositata il 4.12.2018, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), e co. 2, lett. c), il termine per proporre impugnazione, pari a quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (pari, nel caso in esame, a settanta giorni), scadeva il 14.11.2018, laddove il ricorso del pubblico ministero risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] stecre Il Pridete_. .-----,_-----77--7--1 !i
Sentenza Cassazione n. 40419/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris