CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 30536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina in data 5/10/2022, con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina V8/2/2022 e, preso atto dell'accordo delle parti, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e ha rideterminato la 've-dA,L9ctez- pena nella misura di anni otto e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575, 582 e 585 cod. pen., artt. 2 e 10 L. 895/67 e 497/74 e 4 e 10 L. 895/67 e 497/74. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 228 e 230 cod. pen. evidenziando che, a seguito della nuova determinazione della pena, la Corte territoriale, venuta meno l'obbligatorietà prevista dalla norma, avrebbe dovuto valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza delle libertà vigilata e conseguentemente motivare sul punto.3. In data 22 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato processato con le forme del rito abbreviato e condannato in primo grado per il reato di tentato omicidio alla pena di anni dieci di reclusione. Con la sentenza il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 230 cod. pen., la misura della libertà vigilata per la durata di anni tre. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato chiedendo che il fatto venisse riqualificato come lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel corso del giudizio di appello le parti hanno concordato l'accoglimento del motivo relativo all'esclusione della contestata aggravante e di rideterminare la pena in anni otto di reclusione. La difesa ha quindi rinunciato a tutti gli ulteriori motivi. La Corte territoriale ha accolto quanto concordato tra le parti e si è pronunciata nei termini richiesti,confermando nel resto la sentenza e, conseguentemente, anche in ordine a quanto stabilito in primo grado circa l'applicazione e la durata della libertà vigilata. 2. La difesa, in un unico motivo, deduce la violazione di legge, rilevando che il giudice di appello, preso atto che la pena concordata era inferiore ad anni dieci di reclusione, avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente quanto all'applicazione e alla durata della libertà vigilata. Ciò in quanto, a seguito della nuova determinazione della pena, sarebbero venuti meno sia l'obbligatoria applicazione della misura che il limite di durata posti dall'art. 230 cod. pen. 3. La doglianza è infondata. La questione circa l'applicazione e la durata della misura di sicurezza non era stata infatti oggetto dei motivi di appello e in ordine a questa, pertanto, considerata la rinuncia ai motivi diversi dall'applicazione della circostanza aggravante, si è determinata una preclusione processuale che impedisce ora di poter sollevare qualsivoglia censura, soprattutto nei termini dell'omessa motivazione sul punto.La Corte territoriale, infatti, preso atto della rinuncia al motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica -motivo dall'accoglimento del quale avrebbe potuto derivare in astratto una quantificazione della pena incompatibile con l'applicazione della libertà vigilata- non era tenuta a pronunciarsi in merito all'applicazione e alla durata della misura stessa. L'applicazione della libertà vigilata per la durata di anni tre, d'altro canto, non è nel caso di specie qualificabile come pena illegale in ordine alla quale il giudice di appello doveva, ovvero questa Corte debba, provvedere d'ufficio. La pena concordata tra le parti, pari ad anni otto di reclusione, infatti, consente comunque, anche se non obbligatoriamente, l'applicazione della misura di sicurezza per una durata non inferiore a un anno Ragione questa per la quale, pertanto, in assenza di specifica impugnazione e di diverso accordo tra le parti, la pena complessivamente inflitta, così come l'applicazione della libertà vigilata per una durata coerente con il dettato normativo, non è illegale e l'attuale censura è infondata (cfr. in termini sostanzialmente analoghi Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) La situazione oggetto del ricorso, per come evidenziato, risulta invero diversa da quella che si verifica allorché la rideterminazione della pena effettuata dal giudice di appello non comporta l'applicazione di alcuna misura o pena accessoria, ovvero quando la norma impone una durata diversa da quella indicata nella sentenza, e il mantenimento della medesima statuizione, pertanto, avrebbe come effetto l'applicazione di una pena illegale (cfr. Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01 nel senso che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti) Sotto altro e conclusivo profilo, poi, si deve rilevare che la previsione della durata di anni tre, come detto compatibile con il dettato normativo e coerente con i fatti di cui è processo, non determina in concreto alcun pregiudizio al ricorrente. Come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, infatti, a seguito della sentenza 23 aprile 1974, n. 110 della Corte Costit., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 207 cod. pen. nella parte in cui non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita della legge, il magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 4, ord. pen. può procedere alla revisione dell'attualità della pericolosità sociale e disporre la revoca anticipata delle misure di sicurezza.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre