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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 34023/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente (SENTE/ORDINANZA 71% RAP sul ricorso iscritto al n. 21947/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 30. - intimata - avverso la sentenza n. 5484/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubbiico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], disposto per mancato pagamento di crediti erariali e non recati da varie cartelle di pagamento, ed in riforma della prima decisione ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i ruoli di natura non tributaria e, per i restanti crediti, l'insistenza del provvedimento di fermo.

Il giudice del gravame osserva, in particolare, che la mera produzione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo e della copia degli avvisi di ricevimento dei plichi postali concernenti la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'atto impugnato, a fronte della contestazione dell'esistenza o comunque del perfezionamento delle relative procedure notificatorie, non era sufficiente, dovendo essere prodotti in giudizio gli originali notificati.

Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con tre motivi, mentre l'intimata società non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] Va considerato che la ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, deduce l'illegittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, 170 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., per mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della eccepita inesistenza della notifica dell'atto di gravame, eseguita dopo il trasferimento dello studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore in primo grado, da Riviera di Chiaia n. 72 a [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Napoli, con conseguente definitività della prima decisione.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Cass. n. 20716/2018).

Per scrutinare la fondatezza della censura, quindi, è necessario procedere all'acquisizione del fascicolo della causa di merito.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a N.R. mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo della causa di merito.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente (SENTE/ORDINANZA 71% RAP sul ricorso iscritto al n. 21947/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 30. - intimata - avverso la sentenza n. 5484/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubbiico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], disposto per mancato pagamento di crediti erariali e non recati da varie cartelle di pagamento, ed in riforma della prima decisione ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i ruoli di natura non tributaria e, per i restanti crediti, l'insistenza del provvedimento di fermo. Il giudice del gravame osserva, in particolare, che la mera produzione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo e della copia degli avvisi di ricevimento dei plichi postali concernenti la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'atto impugnato, a fronte della contestazione dell'esistenza o comunque del perfezionamento delle relative procedure notificatorie, non era sufficiente, dovendo essere prodotti in giudizio gli originali notificati. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con tre motivi, mentre l'intimata società non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] Va considerato che la ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, deduce l'illegittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, 170 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., per mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della eccepita inesistenza della notifica dell'atto di gravame, eseguita dopo il trasferimento dello studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore in primo grado, da Riviera di Chiaia n. 72 a [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Napoli, con conseguente definitività della prima decisione. Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Cass. n. 20716/2018). Per scrutinare la fondatezza della censura, quindi, è necessario procedere all'acquisizione del fascicolo della causa di merito. P.Q.M. La Corte, rinvia la causa a N.R. mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo della causa di merito. Così deci
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