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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14347/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Firenze - che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, L. fall., tutti unificati dal vincolo della continuazione - il Pubblico Ministero presentava atto di appello che, in quanto proposto in violazione del divieto di cui all'art. 443, co. 3, cod. proc. pen., veniva convertito dalla Corte di appello di Firenze ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione con conseguente trasmissione degli atti; Ritenuto che i due motivi di ricorsi, con cui si lamenta l'inosservanza degli artt. 62-bis, 63, 133 e 165 cod. pen. in punto di commisurazione della pena e concessione della sospensione condizionale, involgono l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e valutazioni sul trattamento sanzionatorio inammissibili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Firenze - che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, L. fall., tutti unificati dal vincolo della continuazione - il Pubblico Ministero presentava atto di appello che, in quanto proposto in violazione del divieto di cui all'art. 443, co. 3, cod. proc. pen., veniva convertito dalla Corte di appello di Firenze ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione con conseguente trasmissione degli atti; Ritenuto che i due motivi di ricorsi, con cui si lamenta l'inosservanza degli artt. 62-bis, 63, 133 e 165 cod. pen. in punto di commisurazione della pena e concessione della sospensione condizionale, involgono l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e valutazioni sul trattamento sanzionatorio inammissibili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 22
Sentenza Cassazione n. 14347/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris